CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
179 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 febbraio 1954; avverso la ordinanza n. 621/2020 SIGE del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Adito in funzione di giudice della esecuzione penale, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato, con ordinanza del 28 giugno 2021, il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] con il quale il medesimo aveva chiesto la sospensione dell'ordine di esecuzione della demolizione di un immobile abusivo disposta con sentenza del predetto Tribunale del 21 marzo 2005, divenuta irrevocabile il successivo 4 novembre 2020. A giustificazione della istanza rivolta al giudice della esecuzione il richiedente aveva allegato il fatto che fosse stata presentata, nel 2020, una richiesta di rilascio di permesso a costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del dPR n. 380 del 2001. Il Tribunale, avendo dato atto che la ingiunzione amministrativa del 24 settembre 2002 ad eseguire, entro il termine di 90 giorni dalla sua comunicazione, la demolizione del manufatto abusivo era rimasta lettera morta, osservava che, per effetto di tale inottemperanza, non giustificata dal fatto che avverso di essa l'attuale ricorrente avesse proposto impugnazione di fronte agli organi della giurisdizione amministrativa, si era determinato l'effetto traslativo al patrimonio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile in questione e dell'area di sedime del medesimo. Sulla base del dato secondo il quale la domanda di sanatoria, del cui deposito, peraltro, il ricorrente non aveva neppure fornito sicura documentazione, in ogni caso era inaccoglibile in quanto promanante da soggetto non più legittimato alla sua proposizione, il Tribunale rigettava la richiesta. Ha interposto ricorso per cassazione il Buongiorno, tramite il suo difensore fiduciario; nell'unico motivo di ricorso da lui formulato egli ha dedotto la illegittimità della ordinanza impugnata in quanto la stessa sarebbe stata pronunziata in violazione di legge e sarebbe, altresì, corredata da una motivazione viziata, avendo il Tribunale sammaritano non tenuto conto del fatto che l'istante non aveva ricevuto la comunicazione della intimazione amministrativa a demolire l'immobile, motivo per il quale non si era determinato il fenomeno di trasferimento della proprietà dell'immobile abusivo al Comune di Caste! Volturno né vi era stata alcuna materiale immissione del detto Comune nel possesso dell'immobile medesimo e la eventuale trascrizione del titolo dominicale a favore del detto Comune sarebbe stata illegittima.Conclusivamente, il ricorrente rileva che il Giudice della esecuzione avrebbe dovuto verificare la correttezza della notificazione dell'ordine amministrativo a demolire l'immobile nonché la successiva fase di comunicazione dell'avvenuta verifica della inottemperanza da parte sua all'ordine medesimo. La carenza di tali operazioni determinerebbe, ad avviso del ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio come il ricorrente si attardi nel proprio ricorso a contestare la efficacia, a suo dire inficiata da un preteso vizio di notificazione, dell'ordine amministrativo di demolizione a lui impartito dalla amministrazione comunale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 24 settembre 2002. Omette del tutto, invece, di considerare che il thema del presente procedimento è l'eventuale sospensione o revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza n. 491 emessa a suo carico dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2005, divenuta definitiva 4 novembre 2020 (secondo quanto, incontestatamente emerge dalla ordinanza impugnata). E' ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte la sospensione di un tale ordine potrebbe essere giustificato dal rilascio di un permesso a costruire in sanatoria anche successivo alla definitività della sentenza in cui esso è conglobato, trattandosi di provvedimento logicamente incompatibile con l'ordine di demolizione (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2014, n. 47402), ma, deve rilevarsi che non consente di conseguire un tale effetto la mera pendenza della richiesta di concessione del detto permesso né la pendenza del procedimento giurisdizionale volto alla impugnazione del rigetto della istanza in questione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 agosto 2016, n. 35201), potendo un tale effetto conseguirsi solamente laddove vi sia la ragionevole previsione di una sollecita definizione del procedimento amministrativo ovvero giurisdizionale in senso favorevole per l'istante (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 novembre 2007, n. 42978).Poiché nel nostro caso una siffatta previsione - a prescindere dalla avvenuta notificazione o meno al Buongiorno dell'ordine di demolizione emesso in sede amministrativa - non appare, allo stato, giustificata attesa la realizzazione delle opere in zona soggetta a vincolo paesaggistico e contrassegnata da alto rischio alluvionale ed avendo, d'altra parte, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rilevato persino la circostanza che non vi sono neppure elementi certi in ordine alla avvenuta presentazione della istanza di permesso edilizio in sanatoria da parte del ricorrente, il ricorso ora da quello presentato avverso l'ordinanza impugnata deve essere dichiarato inammissibile ed il Buongiorno, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom