CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990 (capo a), per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale di grammi 60 circa e del tipo cocaina per un totale di grammi 1,53 destinate ad un uso non esclusivamente personale. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato inoltre che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che la condotta dell'imputato non può ritenersi di speciale tenuità, tenuto conto dell'eterogeneità delle sostanze stupefacenti detenute e destinate alla vendita e della disponibilità di strumenti di taglio, elementi che indicano un'organizzazione, seppur rudimentale, e una stabile dedizione all'attività illecita, rendendo quindi inapplicabile la causa di non punibilità invocata. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende