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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41829/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in data 22 febbraio 2021, aveva a questi applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., con riferimento alla sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'Cosa nostra', in particolare alla famiglia di Agrigento, della quale, secondo l'imputazione provvisoria, aveva curato gli interessi e gli affari, partecipando ad incontri e riunioni riservate anche con esponenti di vertice di altre famiglie mafiose, finalizzate alla presentazione rituale tra gli associati, alla pianificazione e gestione delle attività estorsive, al controllo delle attività produttive e ai rapporti con la 'stidda'; delitto aggravato ai sensi delle disposizioni di cui ai commi quarto e sesto della norma citata, commesso nelle province di Agrigento, Palermo, Trapani e altre località del territorio dello Stato, fino alla data della richiesta di misura cautelare.

1.1. I giudici del riesame, valorizzato il dato della organicità di [OSCURATO:PERSONA] in '[OSCURATO:PERSONA]', definitivamente accertata con sentenza del 19 aprile 2007, irrevocabile il 6 maggio 2010, e passati in rassegna gli esiti dell'attività d'indagine sottesi al provvedimento impositivo del vincolo - prevalentemente costituita da articolate captazioni ambientali e telefoniche, corroborate da riscontri documentali anche desunti da videoriprese -, hanno concluso per l'inserimento strutturale dell'indagato - perdurante nonostante la condanna subita e la detenzione patita - in senso alla consorteria criminale agrigentina: inserimento denotato dalle plurime relazioni da lui intrattenute con associati mafiosi anche di elevato rango, dalla peculiarità degli argomenti trattati con i coindagati, dalla partecipazione a riunioni riservate, dalla pianificazione delle iniziative intimidatorie allo scopo di consentire a '[OSCURATO:PERSONA]' di consolidare il proprio potere nel territorio, infiltrandosi anche nelle attività economiche ed assumendone il controllo; donde, hanno ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria rispetto all'addebito elevato e hanno stimato insuperata, anzi corroborata dal compendio analizzato, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.

2. Hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo prospettano la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, 273 e 546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. e 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6 cod.pen., nonché vizio di motivazione, in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

Assumono, al riguardo, che il provvedimento impugnato sarebbe corredato di una motivazione illogica, contraddittoria ma, soprattutto, apparente, perché costituita dal mero riporto di spezzoni di intercettazioni, senza l'illustrazione del loro significato e senza l'indicazione di ulteriori elementi fattuali idonei a sorreggere l'accusa; deducono, quindi, che l'argomentazione ostesa dal Tribunale a sostegno delle conclusioni raggiunte altro non sarebbe che l'acritica riproposizione di episodi riguardanti altri coindagati, insuscettibili di dare dimostrazione di specifiche condotte riferibili al cautelato atte a concretizzare l'ipotizzata sua appartenenza associativa nei termini di un fattivo apporto alla conservazione e al rafforzamento della congrega criminosa e di una stabile condivisione delle relative metodiche.

Tanto specificano profondendosi in una diffusa critica all'operata valutazione delle tre intercettazioni dalle quali sono stati tratti gli elementi di gravità indiziaria a carico del Lombardo (ossia quelle relative agli episodi del 26 febbraio e 4 marzo 2019 e de 14 settembre 2020), evidenziando come il detto apprezzamento sconterebbe il fio dell'omesso esame di evidenze decisive, desumibili dalle stesse conversazioni intercettate, e il peso di posizioni preconcette - fondate sulla precedente condanna del lombardo -, tali da indurre alla preterizione di argomenti difensivi relativi all'interpretazione dei fatti dettati dalle massime ritratte dal senso comune, ed evidenziando come il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], compaesano del Lombardo, nulla avesse riferito quanto alla posizione associativa dello stesso.

2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, 273 e 546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. e 416-bis, commi 4 e 6, cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti dell'essere l'associazione mafiosa armata e dell'essere le attività economiche da essa controllate finanziate con i proventi di delitti, essendosi l'ordinanza affidata alla generica idea di 'cosa nostra' quale struttura associativa caratterizzata dall'uso delle armi ed avendo giustificato il ricorrere, nella fattispecie concreta, dell'aggravante di cui al comma sesto, sulla base di congetture legate al fatto notorio e alla storia dell'associazione criminale '[OSCURATO:PERSONA]', senza valutare in concreto le dimensioni dell'attività economica svolta e l'ingerenza in imprese dirette a prevalere su altre nel territorio reinvestendo profitti di azioni criminose; a ciò dovendosi aggiungere che la detta aggravante è stata riconosciuta in capo al Lombardo sol perché egli, essendo intraneo alla famiglia mafiosa di Agrigento, non poteva ignorare quali fossero le dinamiche illecite sottese alle attività economiche da essa controllate.

3. Con nota in data 29 luglio 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha tempestivamente depositato richiesta di trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo, che contesta la motivazione del provvedimento impugnato posta a sostegno della ritenuta gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], mostra di non confrontarsi in modo specifico e compiuto con il quadro di elementi riferiti all'indagato esposto dall'ordinanza applicativa e ripreso e analizzato dal provvedimento impugnato.

1.1. Invero, l'accertata (con sentenza definitiva) intraneità dell'odierno ricorrente alla famiglia mafiosa agrigentina è stata correttamente e plausibilmente ritenuta come perdurante, valorizzando il contenuto delle captazioni delle conversazioni intercorse all'interno dello studio dell'[OSCURATO:PERSONA]: intercettazioni che abbracciano, anche con riferimento alla posizione del Lombardo, un arco temporale di circa un anno e mezzo (dal febbraio 2019 al settembre 2020) e che si rivelano espressive, secondo la non manifestamente illogica interpretazione offertane dal Tribunale - che si è anche soffermata sulla circostanza che le conversazioni captate fossero state effettuate senza alcun linguaggio criptico facendo affidamento l'[OSCURATO:PERSONA] sulle garanzie previste dall'art. 103 cod.proc.pen. [pag. 8, ultimo capoverso, ordinanza impugnata] e sul fatto che ad esse si affiancasse un'attività di videosorveglianza [pag. 9, terzultimo capoverso, ordinanza impugnata] -, di un livello di conoscenze e di una tipologia di relazioni e di attività compatibili soltanto con il ruolo associativo dell'indagato.

Tanto sarebbe conclamato dal tenore dei colloqui da questi intrattenuto con la Porcello e con [OSCURATO:PERSONA], capo della famiglia mafiosa di Licata, in relazione all'intervento richiestogli per avvicinare l'imprenditore Rocchetta (onde costringerlo ad affidare la sua lucrosa attività di trasporto merci ad imprenditori indicati dalla consorteria mafiosa) ed in riferimento alla programmazione di attività estorsive connesse alla realizzazione di opere edilizie nel territorio controllato dalla famiglia di Licata, nonché dall'inequivoco contenuto della conversazione captata in data 4 settembre 2020, intercorsa tra Lombardo, Buggea e Rinallo, protesa a ricercare una soluzione di compromesso con la concorrente associazione criminale della 'stidda' quanto alla gestione del lucroso affare delle 'sensalie', ossia del controllo sulle mediazioni nel commercio dell'uva.

1.2. Di ciò dato atto, occorre riconoscere che le articolate deduzioni difensive, oltre che radicalmente generiche, come anticipato, si rivelano non consentite nel presente giudizio, perché la lamentata erroneità della "lettura" delle captazioni in atti si rivela in contrasto con il pacifico principio di diritto secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389).

1.3. Riconosciuta l'ineccepibilità dell'argomentazione rassegnata dal Tribunale in ordine alla consistenza e valenza degli indizi rinvenuti a carico del ricorrente, ritenuti tali da dimostrare da soli, avuto riguardo al tipo di giudizio nel quale gli stessi sono stati esaminati, l'intraneità dell'indagato alla famiglia di Agrigento, si appalesano privi di decisivo rilievo i riferimenti alla mancata menzione del Lombardo da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia di Favara.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Quanto alle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod.pen., del quale il ricorrente eccepisce l'insussistenza dei requisiti applicativi e l'apparenza della motivazione a corredo, va dato atto che costituisce orientamento costante quello secondo il quale vi è carenza di interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione quando, con essi, l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502; Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Rv. 233219): ciò perché il tribunale del riesame, chiamato a decidere soltanto se, in ordine al reato per il quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, non può statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest'ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (Sez. 1, n. 6226 del 06/11/1997).

Ne viene che i rilievi censori a riguardo delle aggravanti menzionate sono inammissibili, non essendo stato lumeggiato dal ricorrente l'interesse concreto ed attuale ad ottenerne l'esclusione, posto che già la mera partecipazione al sodalizio di mafia integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare ex artt. 274 e 275 cod.proc.pen..

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in data 22 febbraio 2021, aveva a questi applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., con riferimento alla sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'Cosa nostra', in particolare alla famiglia di Agrigento, della quale, secondo l'imputazione provvisoria, aveva curato gli interessi e gli affari, partecipando ad incontri e riunioni riservate anche con esponenti di vertice di altre famiglie mafiose, finalizzate alla presentazione rituale tra gli associati, alla pianificazione e gestione delle attività estorsive, al controllo delle attività produttive e ai rapporti con la 'stidda'; delitto aggravato ai sensi delle disposizioni di cui ai commi quarto e sesto della norma citata, commesso nelle province di Agrigento, Palermo, Trapani e altre località del territorio dello Stato, fino alla data della richiesta di misura cautelare. 1.1. I giudici del riesame, valorizzato il dato della organicità di [OSCURATO:PERSONA] in '[OSCURATO:PERSONA]', definitivamente accertata con sentenza del 19 aprile 2007, irrevocabile il 6 maggio 2010, e passati in rassegna gli esiti dell'attività d'indagine sottesi al provvedimento impositivo del vincolo - prevalentemente costituita da articolate captazioni ambientali e telefoniche, corroborate da riscontri documentali anche desunti da videoriprese -, hanno concluso per l'inserimento strutturale dell'indagato - perdurante nonostante la condanna subita e la detenzione patita - in senso alla consorteria criminale agrigentina: inserimento denotato dalle plurime relazioni da lui intrattenute con associati mafiosi anche di elevato rango, dalla peculiarità degli argomenti trattati con i coindagati, dalla partecipazione a riunioni riservate, dalla pianificazione delle iniziative intimidatorie allo scopo di consentire a '[OSCURATO:PERSONA]' di consolidare il proprio potere nel territorio, infiltrandosi anche nelle attività economiche ed assumendone il controllo; donde, hanno ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria rispetto all'addebito elevato e hanno stimato insuperata, anzi corroborata dal compendio analizzato, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo prospettano la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, 273 e 546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. e 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6 cod.pen., nonché vizio di motivazione, in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Assumono, al riguardo, che il provvedimento impugnato sarebbe corredato di una motivazione illogica, contraddittoria ma, soprattutto, apparente, perché costituita dal mero riporto di spezzoni di intercettazioni, senza l'illustrazione del loro significato e senza l'indicazione di ulteriori elementi fattuali idonei a sorreggere l'accusa; deducono, quindi, che l'argomentazione ostesa dal Tribunale a sostegno delle conclusioni raggiunte altro non sarebbe che l'acritica riproposizione di episodi riguardanti altri coindagati, insuscettibili di dare dimostrazione di specifiche condotte riferibili al cautelato atte a concretizzare l'ipotizzata sua appartenenza associativa nei termini di un fattivo apporto alla conservazione e al rafforzamento della congrega criminosa e di una stabile condivisione delle relative metodiche. Tanto specificano profondendosi in una diffusa critica all'operata valutazione delle tre intercettazioni dalle quali sono stati tratti gli elementi di gravità indiziaria a carico del Lombardo (ossia quelle relative agli episodi del 26 febbraio e 4 marzo 2019 e de 14 settembre 2020), evidenziando come il detto apprezzamento sconterebbe il fio dell'omesso esame di evidenze decisive, desumibili dalle stesse conversazioni intercettate, e il peso di posizioni preconcette - fondate sulla precedente condanna del lombardo -, tali da indurre alla preterizione di argomenti difensivi relativi all'interpretazione dei fatti dettati dalle massime ritratte dal senso comune, ed evidenziando come il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], compaesano del Lombardo, nulla avesse riferito quanto alla posizione associativa dello stesso. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, 273 e 546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. e 416-bis, commi 4 e 6, cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti dell'essere l'associazione mafiosa armata e dell'essere le attività economiche da essa controllate finanziate con i proventi di delitti, essendosi l'ordinanza affidata alla generica idea di 'cosa nostra' quale struttura associativa caratterizzata dall'uso delle armi ed avendo giustificato il ricorrere, nella fattispecie concreta, dell'aggravante di cui al comma sesto, sulla base di congetture legate al fatto notorio e alla storia dell'associazione criminale '[OSCURATO:PERSONA]', senza valutare in concreto le dimensioni dell'attività economica svolta e l'ingerenza in imprese dirette a prevalere su altre nel territorio reinvestendo profitti di azioni criminose; a ciò dovendosi aggiungere che la detta aggravante è stata riconosciuta in capo al Lombardo sol perché egli, essendo intraneo alla famiglia mafiosa di Agrigento, non poteva ignorare quali fossero le dinamiche illecite sottese alle attività economiche da essa controllate. 3. Con nota in data 29 luglio 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha tempestivamente depositato richiesta di trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, che contesta la motivazione del provvedimento impugnato posta a sostegno della ritenuta gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], mostra di non confrontarsi in modo specifico e compiuto con il quadro di elementi riferiti all'indagato esposto dall'ordinanza applicativa e ripreso e analizzato dal provvedimento impugnato. 1.1. Invero, l'accertata (con sentenza definitiva) intraneità dell'odierno ricorrente alla famiglia mafiosa agrigentina è stata correttamente e plausibilmente ritenuta come perdurante, valorizzando il contenuto delle captazioni delle conversazioni intercorse all'interno dello studio dell'[OSCURATO:PERSONA]: intercettazioni che abbracciano, anche con riferimento alla posizione del Lombardo, un arco temporale di circa un anno e mezzo (dal febbraio 2019 al settembre 2020) e che si rivelano espressive, secondo la non manifestamente illogica interpretazione offertane dal Tribunale - che si è anche soffermata sulla circostanza che le conversazioni captate fossero state effettuate senza alcun linguaggio criptico facendo affidamento l'[OSCURATO:PERSONA] sulle garanzie previste dall'art. 103 cod.proc.pen. [pag. 8, ultimo capoverso, ordinanza impugnata] e sul fatto che ad esse si affiancasse un'attività di videosorveglianza [pag. 9, terzultimo capoverso, ordinanza impugnata] -, di un livello di conoscenze e di una tipologia di relazioni e di attività compatibili soltanto con il ruolo associativo dell'indagato. Tanto sarebbe conclamato dal tenore dei colloqui da questi intrattenuto con la Porcello e con [OSCURATO:PERSONA], capo della famiglia mafiosa di Licata, in relazione all'intervento richiestogli per avvicinare l'imprenditore Rocchetta (onde costringerlo ad affidare la sua lucrosa attività di trasporto merci ad imprenditori indicati dalla consorteria mafiosa) ed in riferimento alla programmazione di attività estorsive connesse alla realizzazione di opere edilizie nel territorio controllato dalla famiglia di Licata, nonché dall'inequivoco contenuto della conversazione captata in data 4 settembre 2020, intercorsa tra Lombardo, Buggea e Rinallo, protesa a ricercare una soluzione di compromesso con la concorrente associazione criminale della 'stidda' quanto alla gestione del lucroso affare delle 'sensalie', ossia del controllo sulle mediazioni nel commercio dell'uva. 1.2. Di ciò dato atto, occorre riconoscere che le articolate deduzioni difensive, oltre che radicalmente generiche, come anticipato, si rivelano non consentite nel presente giudizio, perché la lamentata erroneità della "lettura" delle captazioni in atti si rivela in contrasto con il pacifico principio di diritto secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389). 1.3. Riconosciuta l'ineccepibilità dell'argomentazione rassegnata dal Tribunale in ordine alla consistenza e valenza degli indizi rinvenuti a carico del ricorrente, ritenuti tali da dimostrare da soli, avuto riguardo al tipo di giudizio nel quale gli stessi sono stati esaminati, l'intraneità dell'indagato alla famiglia di Agrigento, si appalesano privi di decisivo rilievo i riferimenti alla mancata menzione del Lombardo da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia di Favara. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Quanto alle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod.pen., del quale il ricorrente eccepisce l'insussistenza dei requisiti applicativi e l'apparenza della motivazione a corredo, va dato atto che costituisce orientamento costante quello secondo il quale vi è carenza di interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione quando, con essi, l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502; Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Rv. 233219): ciò perché il tribunale del riesame, chiamato a decidere soltanto se, in ordine al reato per il quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, non può statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest'ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (Sez. 1, n. 6226 del 06/11/1997). Ne viene che i rilievi censori a riguardo delle aggravanti menzionate sono inammissibili, non essendo stato lumeggiato dal ricorrente l'interesse concreto ed attuale ad ottenerne l'esclusione, posto che già la mera partecipazione al sodalizio di mafia integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare ex artt. 274 e 275 cod.proc.pen.. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancel