CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 ottobre 2020
Cassazione n. 06900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8881/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza della C ORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 443/2020depositata il 20/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8881/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 20.10.2020 n. 443, la Corte d’appello di Salerno respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la domanda di quest’ultimo nei confronti del Ministero della Difesa avente ad oggetto il riconoscimento della speciale elargizione di cui all’art. 3 della legge n. 466/80 e succ. mod. e integr. per intervenuta cessazione del rapporto d’impiego presso la [OSCURATO:PERSONA], a causa delle gravi infermità riportate nell’adempimentodel proprio dovere. A sostegno del proprio convincimento, il tribunale, ha precisato che le condizioni alternative cui è subordinata la concessione della speciale elargizione nella misura massima richiesta dal ricorrente sono il riconoscimento di un’invalidità permanente non inferiore all’80% ovvero di un’invalidità che comporti la cessazione del rapporto d’impiego, mentre il ricorrente non versava in alcuna di tali situazioni in quanto, per un verso, l’invalidità riconosciutagli era pari al 30% e, per altro verso, pur essendo stato dichiarato non idoneo al servizio nell’Esercito, tuttavia era stato riconosciuto idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale del Ministero della Difesa. La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno delle ragioni di rigetto del gravame, ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 della legge n. 466/1980, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto delle ragioni del ricorrente, in relazione alla normativa di favore dettata per le vittime del dovere, perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva riconosciuto il diritto alla speciale elargizione, pur essendo il rapporto di lavoro cessato per l’invalidità contratta quale vittima del dovere. Il motivo di ricorso è infondato, dovendosi confermare la statuizione della Corte d’appello, in quanto l’art. 3 della legge n. 466 del 1980 prevede due condizioni alternative cui è subordinata la concessione della speciale elargizione nella misura massima richiesta dal ricorrente e precisamente, da una parte, il riconoscimento di una invalidità permanente non inferiore all’80% ovvero il riconoscimento di una invalidità che comporti la cessazione del rapporto d’impiego. Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che il ricorrente non versava in alcuna di tali situazioni, in quanto, per un verso, l’invalidità riconosciuta era pari al 30% e, per altro verso, pur essendo stato dichiarato non più idoneo al servizio militare, tuttavia era stato riconosciuto idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale del Ministero della Difesa, senza alcun pregiudizio per la sua collocazione in attività lavorative e senza, quindi, alcuna apprezzabile limitazione giuridica ed economica di proseguire nella sua carriera: il beneficio, infatti, è chiaramente collegato a uno stato di inoccupazione del dipendente, in quanto completamente privo della capacità lavorativa e reddituale, circostanza che nella specie, è stata esclusa dai giudici del merito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Sussistono i presuppostiper il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare al Ministero della Difesa le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del