CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 21964/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano nello specifico pagg. 14 -17 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputato non avesse ricoperto il ruolo di semplice "spettatore passivo", ma avesse preso parte attivamente alla richiesta estorsiva); che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 629 cod. pen. in quello di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato: la Corte di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la inconfigurabilità del delitto di "ragion fattasi", avuto riguardo alla natura illecita della pretesa creditoria, non azionabile davanti all'autorità giudiziaria (si veda, in particolare, pag. 15 della sentenza impugnata); che il terzo motivo di ricorso che contesta l'entità della pena e la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., è generico non essendovi stata contestazione di detta aggravante e manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 18 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore