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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10123/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 392 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 8 giugno 2012.

Il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, essendo il possessore della stradina il cui accesso è stato legittimamente impedito, e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con memoria del 17 novembre 2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è inammissibile perché fondato su censure indeducibili in quanto generiche e declinate in fatto.

Nella sentenza impugnata vengono specificamente esaminate le ragioni a mente delle quali il ricorrente non potesse impedire l'accesso ai mezzi della ditta incaricata di ripristinare lo stato dei luoghi che l'ordinanza comunale aveva imposto sui terreni che il ricorrente aveva illegalmente trasformato, facendo comunque presente che ogni impedimento rivolto al titolare dei beni dovesse essere fatto valere in giudizio e non attraverso la condotta che si era anche realizzata con la rimozione delle transenne che delimitavano il cantiere.

Quanto alle attenuanti generiche si osserva che la concessione è oggetto di un giudizio di fatto e le stesse possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

In tal senso adeguata, quindi, risulta la motivazione della Corte di merito che ha valorizzato la condotta oppositiva agli interventi - tesi al ripristino dello stato dei luoghi per dare esecuzione alla ordinanza del Comune - intrapresi dall'Istituto proprietario del terreno abusivamente trasformato, motivazione che, completa e logica, non risulta censurabile in questa sede.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n.32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D EPOSI 1 AT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 392 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 8 giugno 2012. Il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, essendo il possessore della stradina il cui accesso è stato legittimamente impedito, e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria del 17 novembre 2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché fondato su censure indeducibili in quanto generiche e declinate in fatto. Nella sentenza impugnata vengono specificamente esaminate le ragioni a mente delle quali il ricorrente non potesse impedire l'accesso ai mezzi della ditta incaricata di ripristinare lo stato dei luoghi che l'ordinanza comunale aveva imposto sui terreni che il ricorrente aveva illegalmente trasformato, facendo comunque presente che ogni impedimento rivolto al titolare dei beni dovesse essere fatto valere in giudizio e non attraverso la condotta che si era anche realizzata con la rimozione delle transenne che delimitavano il cantiere. Quanto alle attenuanti generiche si osserva che la concessione è oggetto di un giudizio di fatto e le stesse possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). In tal senso adeguata, quindi, risulta la motivazione della Corte di merito che ha valorizzato la condotta oppositiva agli interventi - tesi al ripristino dello stato dei luoghi per dare esecuzione alla ordinanza del Comune - intrapresi dall'Istituto proprietario del terreno abusivamente trasformato, motivazione che, completa e logica, non risulta censurabile in questa sede. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n.32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D EPOSI 1 AT
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