CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 28292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8698-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8698/2016 Cron. Rep. Ud. 16/06/2022 CC presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7696/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2016 R.G.N. 5550/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 19 gennaio 2016, la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] con profilo professionale di «Operatore dei [OSCURATO:PERSONA]Educativi-OSSE», per il riconoscimento del diritto ad una retribuzione aggiuntiva per le mansioni di pulizia svolte e per la condanna del Comune al pagamento. 2.La Corte territoriale osservava che le originarie ricorrenti avevano svolto attività ulteriore rispetto a quella indicata nel mansionario― approvato con delibera di [OSCURATO:PERSONA] del 3 ottobre 1995― dal quale risultava che, a seguito della totale attribuzione del servizio di pulizia delle scuole dell’infanzia e degli asili nido comunali alla [OSCURATO:SOCIETA], le mansioni di pulizia del personale ausiliario di livello IV che prestava servizio presso tali strutture erano state ridefinite ed erano del tutto marginali. 3.Dalla prova era emerso che le lavoratrici avevano svolto, oltre ai compiti previsti dal mansionario, attività di pulizia che avrebbero dovuto essere eseguite dalla impresa cui il servizio era stato appaltato. 4.Ne derivava il diritto ad un supplemento di retribuzione, correttamente commisurato dal primo giudice ad un’ora di lavoro straordinario per ogni giorno di servizio prestato. 5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi di censura, cui le lavoratrici hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo mezzo si deduce: «violazione e/o falsa applicazione di accordo collettivo nazionale di lavoro ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 3 comma 2 del CCNL 1998/2001 (ordinamento Revisione del Sistema di classificazione del personale); violazione e/o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 56 del D. lgs. N. 29/1993, come modificato dal d.lgs n. 80/1998». 2.Si censura la sentenza per avere fondato la decisione sul mansionario approvato dalla Giunta comunale, con il quale erano stati individuati i compiti degli operatori dei servizi socio educativi, senza considerare le previsioni del CCNL 1998/2001 [OSCURATO:PERSONA] che, all'art. 3, comma due, legittima il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 56 D.Lgs. nr. 29/1993, ad esigere tutte le attività ascrivibili alla categoria di inquadramento, in quanto professionalmente equivalenti. 3.Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’ art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001», rilevando che la retribuzione del dipendente pubblico è soltanto quella prevista dalla contrattazione collettiva, non potendo il datore di lavoro attribuire compensi ulteriori. 4.Infine, con il terzo motivo la ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 36 Cost.», rilevando che il precetto costituzionale non può essere invocato allorquando, come nella fattispecie, il datore di lavoro, entro l'orario di lavoro ordinario, richiede al lavoratori mansioni, ancorchè in cumulo, riconducibili al profilo di inquadramento. 5.I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. 6.La questione di causa è stata già affrontata in plurimi precedenti di questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 17/12/2015, n. 25394; Cassazione civile sez. lav., 15/12/2015, n. 25248; Cassazione civile sez. lav. 11/07/2016 nr. 14105; Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, n. 18133; Cassazione civile sez. VI, 2/08/2016, n. 16094; Cass. civ. sez. lav. 29/10/2021 nr. 30924); ai principi ivi espressi si intende assicurare in questa sede continuità, condividendoli.7.Si è osservato che ai sensi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nel testo applicabile in causa ratione temporis ― che ha recepito la previsione dell’art. 56 d.lgs. n. 29/1993, come modificato dal d.lgs. n. 80/1998 ― il prestatore di lavoro deve essere adibito «alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi». 8.Per il comparto Regioni ed Autonomie locali, il CCNL 31.3.1999, di revisione del sistema di classificazione del personale, all'art. 3, comma 2, ha previsto che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria di inquadramento, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. 9.Nella fattispecie di causa, pertanto, sussiste il vizio denunciato di violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e della contrattazione collettiva di comparto sia perché la Corte territoriale non ha in alcun modo valutato la classificazione del personale ed i profili professionali delineati dalle parti collettive sia perché le stesse lavoratrici deducevano che l’attività di pulizia rientrava nella categoria professionale di inquadramento ― (la contestazione riguardava, piuttosto, i limiti di tale attività che sarebbero derivati dal mansionario di Giunta) ― sicché erroneamente la sentenza ne ha escluso l’esigibilità nell’ambito del normale orario di lavoro. 10. Il parametro di riferimento per la stessa configurabilità in astratto di una «prestazione aggiuntiva» è il sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva; non è, invece, possibile porre a fondamento della pretesa il mansionario con il quale il datore di lavoro pubblico abbia individuato in concreto i compiti da assegnare al prestatore, poiché detta individuazione è comunque condizionata, nella sua validità, dal rispetto del sistema contrattuale di classificazione, che, a sua volta, costituisce l'unico parametro, ex art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001, per l’individuazione della mansione esigibile. 11.Quanto alla pretesa delle lavoratrici fondata sull'art. 36 Cost., è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il giudizio di congruità della retribuzione riguarda il trattamento economico complessivo corrisposto al lavoratore, non già singole componenti dello stesso ed al riguardo il compito di concretizzare il precetto costituzionale è affidato in primo luogo alle parti collettive. 12. [OSCURATO:PERSONA] ha reiteratamente chiarito che il giudizio sulla conformità di un trattamento all'art. 36 Cost. non può essere svolto per singoli istituti, nè -può aggiungersi - giorno per giorno, ma occorre valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza (Corte Costituzionale 4.4.2012 n. 120; sentenze nn. 366 e 287del 2006, n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994). 13.La Corte territoriale ha, quindi, espresso un giudizio di inadeguatezza della retribuzione violando i criteri imposti dal precetto costituzionale, del quale ha fatto non corretta applicazione. 14.La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda delle lavoratrici. 15.Le spese dell'intero processo vanno compensate, in considerazione della novità della giurisprudenza di legittimità qui ribadita rispetto alla opposta soluzione cui sono pervenuti i due giudici del merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rig