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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 16269/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15338-2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendonogiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 1032/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel PIEMONTE , depositata il 14/12/ 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/5/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) propon e ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva accoltol’appello erariale avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Vercelli, in accoglimentodelricorso proposto a vverso avviso di variazione di classamento ai sensi del D.M. n. 701/94 per entrambi i subalternioriginati, a seguito di dichiarazione DOCFA, dalla divisione degli spazi interni di un immobile di proprietà della Società, essendo stato riconfermatoper il sub. 701 i pregressi valori unitari ed in riferimento al sub. 702, avendo l’[OSCURATO:PERSONA] effettuatovariazione assegnando cat.

D/5, con rendita catastale Euro 25.100,00; Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la Banca ha da ultimo depositato memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo la Società denuncia, in rubrica , « n ullità della sentenza per apparenza della motivazione e violazione dell’art. 132, comma primo, n. 4) cod. proc. civ. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma primo, n. 4 e dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992» e lamenta che la Commissione tributaria regionale sia «incentrataesclusivamente sulla legittimità della rettifica della rendita della sola u.i.u., essendosi i giudici di appello limitati a stabilire che non spetterebbe al contribuente avvalersi della procedura prevista dall’art. 1, comma 22, della leggen. 208 del 2015 per rettificare la rendita già in atti laddove non vi siano “imbullonati” da scorporare » , senza esaminare « se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia legittimamente rettificato la categoria catastale dell’u.i.u. iscritta in catasto al sub.702, dalla categoria “A/10 Uffici” proposta dalla Banca a quella “D/5 Istituti dicredito, cambio e assicurazioni” ivi accertata»;1.2. con il secondo motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701» per avere la Commissione tributaria regionale «erroneamente affermato che l’art. 1, comma 21,l. n. 208 consentirebbe una rettifica della rendita catastale delle u.i.u. già iscrittein catasto solo al fine di “scorporare dalla stima precedente quelle componenti impiantistiche “funzionali ad uno specifico processo produttivo” se eranoprecedentemente dichiarati”, ritenendo quindi che, al di fuori di dette ipotesi, larettifica di una precedente dichiarazione DOC.FA. sarebbe preclusa»;

2.1. il primomotivo va disatteso ;

2.2. per la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 2151 del 29/01/2021; Cass. n. 10636 del 09/05/2007), ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, etale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione;

2.3. le eccezioni circa l’erroneit à della rettific a effettuata dall’[OSCURATO:PERSONA] devono quindi ritenersi implicitamente disattese per il fatto stesso dell’accoglimento del gravame sulla scorta dell a ritenuta validità della «rideterminazione catastale dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, non ravvisando la sussistenza deipresupposti di cui alla Legge ut supra descritta (cd. svuota impianti), ...(aveva)...ripristinato la rendita precedentemente accertata »;

3.1. il secondomotivo di ricorso va parimenti disatteso; 3.2.come riportato nella stessa sentenza impugnata, la Società aveva «presentato, in data 21/12/2016, una variazione modello Docfa a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 22, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, senza realizzazionedi interventi edilizi sul bene già censito a catasto, con causale “Divisione - Diversa distribuzione degli spazi interni”, con cui proponeva il frazionamento del precedente sub. 28 ed attribuiva la cat.

D/5, rendita catastaleeuro 17.128,00, per l’unità immobiliare di cui al sub. 701 e la cat.

A/10, classe 2^, vani 22, rendita catastaleeuro 6.305,94, per l’unità immobiliare di cui al sub. 702» 3.3.in diritto, va dunque evidenziato che per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) -con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd.

«imbullonati») - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo; 3.4.il comma 22 dell’art. 1 cit. precisa, inoltre, che «a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»;

3.5. ne consegue che dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli immobili già censiti con i criteri precedenti, possono presentare atti di aggiornamento, tramite procedura Docfa, per modificare in riduzione l’importo della rendita catastale di quegli immobili, nel rispetto delle novità introdotte, ovvero attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale;

3.6. la normativa ha quindi la finalità di uniformare i criteri di stima e quindi di determinazione della rendita degli immobili già iscritti in catasto con quelli di nuova costituzione che saranno iscritti a far luogo dal 1° gennaio 2016, essendo stata introdotta una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, rivolta, come si è detto, a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta;3.7. ciò posto, la Società non ha in alcun modo dedotto, né dimostrato che nella precedente dichiarazione DOCFA, presentata prima dell’entrata in vigore della normativa dianzi indicata, erano stati indicati, ai fini della quantificazione della rendita catastale dell’immobile, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo relativo all’immobile in oggetto, avendo piuttosto fatto riferimento ad una diversa distribuzione dei soli spazi interni;

3.8. ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto la legittimità della « rideterminazione catastale dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, non ravvisando la sussistenza deipresupposti di cui alla Legge ut supra descritta (cd. svuota impianti), ...(aveva)... ripristinato la rendita precedentementeaccertata»;

3.9. non poteva essere,invero, presentata richiesta della modifica della rendita catastale, a seguito dei lavori e delle modifiche apportate dalla Società al suddetto immobile,mediante la procedura prevista dalla legge n. 208 del 2015;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15338-2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendonogiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 1032/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel PIEMONTE , depositata il 14/12/ 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/5/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) propon e ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva accoltol’appello erariale avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Vercelli, in accoglimentodelricorso proposto a vverso avviso di variazione di classamento ai sensi del D.M. n. 701/94 per entrambi i subalternioriginati, a seguito di dichiarazione DOCFA, dalla divisione degli spazi interni di un immobile di proprietà della Società, essendo stato riconfermatoper il sub. 701 i pregressi valori unitari ed in riferimento al sub. 702, avendo l’[OSCURATO:PERSONA] effettuatovariazione assegnando cat. D/5, con rendita catastale Euro 25.100,00; Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la Banca ha da ultimo depositato memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la Società denuncia, in rubrica , « n ullità della sentenza per apparenza della motivazione e violazione dell’art. 132, comma primo, n. 4) cod. proc. civ. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma primo, n. 4 e dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992» e lamenta che la Commissione tributaria regionale sia «incentrataesclusivamente sulla legittimità della rettifica della rendita della sola u.i.u., essendosi i giudici di appello limitati a stabilire che non spetterebbe al contribuente avvalersi della procedura prevista dall’art. 1, comma 22, della leggen. 208 del 2015 per rettificare la rendita già in atti laddove non vi siano “imbullonati” da scorporare » , senza esaminare « se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia legittimamente rettificato la categoria catastale dell’u.i.u. iscritta in catasto al sub.702, dalla categoria “A/10 Uffici” proposta dalla Banca a quella “D/5 Istituti dicredito, cambio e assicurazioni” ivi accertata»;1.2. con il secondo motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701» per avere la Commissione tributaria regionale «erroneamente affermato che l’art. 1, comma 21,l. n. 208 consentirebbe una rettifica della rendita catastale delle u.i.u. già iscrittein catasto solo al fine di “scorporare dalla stima precedente quelle componenti impiantistiche “funzionali ad uno specifico processo produttivo” se eranoprecedentemente dichiarati”, ritenendo quindi che, al di fuori di dette ipotesi, larettifica di una precedente dichiarazione DOC.FA. sarebbe preclusa»; 2.1. il primomotivo va disatteso ; 2.2. per la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 2151 del 29/01/2021; Cass. n. 10636 del 09/05/2007), ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, etale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione; 2.3. le eccezioni circa l’erroneit à della rettific a effettuata dall’[OSCURATO:PERSONA] devono quindi ritenersi implicitamente disattese per il fatto stesso dell’accoglimento del gravame sulla scorta dell a ritenuta validità della «rideterminazione catastale dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, non ravvisando la sussistenza deipresupposti di cui alla Legge ut supra descritta (cd. svuota impianti), ...(aveva)...ripristinato la rendita precedentemente accertata »; 3.1. il secondomotivo di ricorso va parimenti disatteso; 3.2.come riportato nella stessa sentenza impugnata, la Società aveva «presentato, in data 21/12/2016, una variazione modello Docfa a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 22, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, senza realizzazionedi interventi edilizi sul bene già censito a catasto, con causale “Divisione - Diversa distribuzione degli spazi interni”, con cui proponeva il frazionamento del precedente sub. 28 ed attribuiva la cat. D/5, rendita catastaleeuro 17.128,00, per l’unità immobiliare di cui al sub. 701 e la cat. A/10, classe 2^, vani 22, rendita catastaleeuro 6.305,94, per l’unità immobiliare di cui al sub. 702» 3.3.in diritto, va dunque evidenziato che per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) -con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. «imbullonati») - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo; 3.4.il comma 22 dell’art. 1 cit. precisa, inoltre, che «a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»; 3.5. ne consegue che dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli immobili già censiti con i criteri precedenti, possono presentare atti di aggiornamento, tramite procedura Docfa, per modificare in riduzione l’importo della rendita catastale di quegli immobili, nel rispetto delle novità introdotte, ovvero attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale; 3.6. la normativa ha quindi la finalità di uniformare i criteri di stima e quindi di determinazione della rendita degli immobili già iscritti in catasto con quelli di nuova costituzione che saranno iscritti a far luogo dal 1° gennaio 2016, essendo stata introdotta una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, rivolta, come si è detto, a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta;3.7. ciò posto, la Società non ha in alcun modo dedotto, né dimostrato che nella precedente dichiarazione DOCFA, presentata prima dell’entrata in vigore della normativa dianzi indicata, erano stati indicati, ai fini della quantificazione della rendita catastale dell’immobile, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo relativo all’immobile in oggetto, avendo piuttosto fatto riferimento ad una diversa distribuzione dei soli spazi interni; 3.8. ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto la legittimità della « rideterminazione catastale dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, non ravvisando la sussistenza deipresupposti di cui alla Legge ut supra descritta (cd. svuota impianti), ...(aveva)... ripristinato la rendita precedentementeaccertata»; 3.9. non poteva essere,invero, presentata richiesta della modifica della rendita catastale, a seguito dei lavori e delle modifiche apportate dalla Società al suddetto immobile,mediante la procedura prevista dalla legge n. 208 del 2015; 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso; 5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Rom
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