Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1982

Cassazione n. 34652/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1982 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla espiazione della pena di anni due, mesi otto e giorni dieci di reclusione inflitta con sentenza del 12 giugno 2020 del Tribunale di Imperia, non ravvisando i presupposti per il suo accoglimento; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa inosservanza dell'art. 47 Ord. pen. e si oppone la manifesta illogicità della motivazione, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva e sollecita una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione secondo una pmspettazione di merito estranea ai motivi legittimamente proponibili con il ricorso per cassazione, omette un confronto specifico e critico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza; Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1982 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla espiazione della pena di anni due, mesi otto e giorni dieci di reclusione inflitta con sentenza del 12 giugno 2020 del Tribunale di Imperia, non ravvisando i presupposti per il suo accoglimento; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa inosservanza dell'art. 47 Ord. pen. e si oppone la manifesta illogicità della motivazione, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva e sollecita una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione secondo una pmspettazione di merito estranea ai motivi legittimamente proponibili con il ricorso per cassazione, omette un confronto specifico e critico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza; Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 34652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris