CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempo/e, rappresentala e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna & C., in liquidazione e concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso il suo studio, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 116, n. 82/C, in Messina; - controricorrente avverso la sentenza n. 1098, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ti [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.2.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate, dando seguito a PVC redatto il 24.9.2015 dalla Guardia di Finanza, notificava alla contribuente l'avviso di accertamento n. TYX06B03814, disconoscendo il credito Iva invocato dalla società, in assenza della dichiarazione Iva annuale, per vizio della documentazione, a causa della mancata esibizione delle fatture. 2. La contribuente ha impugnato l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, che ha accolto il ricorso, ritenendo comunque adeguata la documentazione prodotta dalla società, ed ha perciò annullato l'atto impositivo. 3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, che ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. 4. L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la società. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. cìv., l'Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 25, 39 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 22 del d.P.R. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2724 cod. civ. perché, in assenza della dichiarazione annuale, "la produzione delle fatture da parte del contribuente si rivela necessaria" (ric., p. 4), e lamenta che la contribuente non ha dimostrato di non poterne acquisire copia presso i fornitori. Ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti, tenuto conto della materia oggetto di causa, ritiene opportuno che la causa sia rimessa per la decisione innanzi alla quinta sezione civile. La Corte, P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo, affinché la causa sia chiamata innanzi alla quinta sezione