CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 127/05... 959 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero la formulazione di un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati; che detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo tra la pronuiiHa e l'esecuzione della misura impone di attualizzare il giudizio di pericolosità soc.ale; che la discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — ed al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale c, ncessione di benefici penitenziari o processuali), ovvero successivamei:Le alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, ivh.); reale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986); che il positivo accertamento della persistenza, all'esito dell'espiazione della pena, della pericolosità sociale non esciude, nondimeno, la possibilità di interventi successivi volti ad adeguare la risposta giurisdizionale all'evoluzione della personalità del soggetto e, più generale, a sopravvenienze ed elementi in precedenza trascurati; che pertinente si palesa, in proposito, il richiamo alla lezione ermeneutica proveniente dal massimo consesso non 3filattico, che ha avuto modo di chiarire come «Nel procedimento di sorvegliai a ;n materia di misure di sicurezza, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione» (Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350); che espressione del generale principio per cui il giudizio di pericolosità sociale può e deve essere ripetuto ed aggiornato in funzione di circostanze non oggetto di pregressa valutazione è il disposto dell'art. 207 cod. pen. che, sotto la rubrica «Revoca delle misure di sicurezza personali», prevede, al primo comma, che «Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose»; che la giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso che «Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata cornmi;ata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della peolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale, situazione, la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 cod. pen., "se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa": la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208» (Sez. 1, n. 2095 del 07/05/1993, Padovano, Rv. 195415; negi stessi termini cfr., di recente, Sez. 1, n. 4021 del 13/07/2020, dep. 2021, Re:ina, n.m.); che, dunque, la prognosi positiva in ordine al futuro comportamento del destinatario della misura di sicurezza deve essere formulata in termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicato formatosi sulla decisione di segno opposto; che l'applicazione delle coordinate interpretative testé delineate al caso in esame conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata, giacché Magistrato e Tribunale di sorveglianza, a seguito dell'espiazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della pena applicatagli per i reati commessi, hanno concordemente ritenuto uiL dei sia percolosità sociale, pervenendo al rigetto della richiesta di re/cca ar.L che in questa direzione militano, invero, sua i trascorsi di [OSCURATO:PERSONA], condannato a severa pena detentiva per i reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata, che l'assenza di sintomi di positiva evoluzione della sua personalità; che, a fronte di un apparato argomentativo lineare e coerente, il ricorrente si pone in un'ottica eminentemente confutativa, che fa leva sull'assenza di nuove contestazioni a suo carico e sull'adozione, nei confronti di suoi familiari, di provvedimenti ispirati da una ratio che, applicata al suo caso, avrebbe imposto una decisione a lui favorevole, ovven_ su circostanze che la magistratura di sorveglianza ha debiLL:r.i c ,1nsandorìe, all'esito di un percorso argomentativo esente da fratture razionali (imperniato, tra l'altro: sulla caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], testimoniata anche dalla sottoposizione, nel corso dell'espiazione della pena detentiva, a regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e del suo entourage; sulla pregressa violazione alle prescrizioni discendenti dall'applicazione della misura di sicurezza; sull'impossibilità di parificare situazioni soggettive disomogenee), l'inidoneità a giustificare l'invocata revoca anticipata della libertà vigilata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escluder L ia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di