CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 2 ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA]Adamo eOnell~ra Famigiietti (ii.vverso !a sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni scritte trasmesse dalla difesa rieoi-renti, con le quali è stata ribadita l'ammissibilità delle censure esposte a sostegno del ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati es, un puntuali , lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con iiwrido alla qualificazione ascritta ai diversi fatti in contestazione (si veda dal terzo capoverso ;:iaeina 11 laddove si da conto della complessiva valutazione resa in ordine agli indici di -irriento offerti dal portato dell'art 73 comma 5, valutazione coerentemente resa senza portato del dato ponderale offerto dalle singole cessioni contestate ma emarginando rapacità complessive di approvvigionamento e successivo smercio desumibili dalle condotte in contestazione e rimarcandone l'inconciliabilità con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa), o relazione al denunziato difetto di motivazione quanto agli aumenti apportati per la -erie ei;pettn ni diversi reati satP!I'te riscontrati (coerentemente argomentati e ti anche in considerazione del modesto portato degli stessi); evat.p che aiiiinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. r;OC. pen. P.Q.M. l nammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali deiie ,-.orniria di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre