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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34246/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6422/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, non costituita, elettivamente domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 199/G, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] del LAZIOn. 7827/3/2018 , depositata il 13 novembre 2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2009.

R.G.

N.6422/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di accertamento n.

TK7053004969/2014, notificato in data 7 gennaio 2015 l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale III di Roma accertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’anno d’imposta 2009, un maggior reddito imponibile di € 113.621,00, con conseguente maggiore IRPEF e relative addizionali e sanzioni, ritenendo di poter qualificare come cessione di azienda, atta a generare, ai fini fiscali, una plusvalenza imponibile, il trasferimento a terzidella licenza n. 5394 per l’esercizio del servizio taxi, avvenuta nel 2009.

2. Avverso tale avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 14368/28/2017 del 6 aprile 2017, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento in oggetto.

3. Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale del Lazio – sede di Roma , con sentenza n. 7827/3/2018 , pronunciata il 27 settembre 2018 e depositata in segreteria il 13 novembre 2018, dichiarava inammissibile l’appello per tardività dello stesso, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 14 luglio2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197.

Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle e ntrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 38 e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num.

R.G.

N.6422/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e num. 4), cod. proc. civ., in quanto la sentenza di primo grado non era stata ritualmente notificata, ma era stata unicamente allegata ad un ricorso/reclamo ex art. 17-bisd.lgs. n. 546/1992 avverso la cartella di pagamento medio tempore notificata, ragion per cui una siffatta trasmissione dell’atto non poteva corrispondere alla “notifica” della sentenza ai fini del decorso del termine per la sua impugnazione ex art. 16 d.lgs. cit.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., 4 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, 12, comma 5, del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere il contribuente dimostrato di avere ritualmente notificato la sentenza di primo grado, mediante allegazione della copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, delle ricevute di avvenuta consegna, accettazione e del la relata di notifica sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché del la copia conforme della sentenza, con attestazione di conformità da parte della segreteria della commissione tributaria.

7. Orbene, ciò posto, deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per tardività dello stesso, sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con il proprio controricorso.

Tale eccezione èfondata.

La sentenza della C.T.R. n. 7827/03/2018, odiernamente impugnata, è stata depositata in segreteria in data 13 novembre 2018, e notificata in forma autentica in data 28 novembre 2018.

La stessa sentenza è stata impugnata per revocazione dall’Ufficiocon ricorso in data 9 maggio 2019, senza che, tuttavia, fosse presentata R.G.

N.6422/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.

L’odierno ricorso per cassazione è stato notificato in via telematica al difensore di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 febbraio 2020, e quindi ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ex art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.

Ora, l’Agenzia delle entrate invoca la sospensione del temine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

In base a tale disposizione, «per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019».

Dal tenore della norma si evince chiaramente che la sospensione opera per nove mesi a decorrere dalla decorrenza del termine per l’impugnazione, e non già dall’entrata in vigore del d.l. n. 119/2019; l’importante è che tale termine scada tra la data di entrata in vigore del suddetto decreto (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019.

Nel caso di specie, il termine per proporre impugnazione sarebbe iniziato a decorrere dal 28 novembre 2018 (data della notificazione della sentenza), e quindi successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, e sarebbe venuto a scadenza il 28 gennaio 2019.

Conseguentemente, tale termine era integralmente sospeso per nove mesi, e quindi è iniziato a decorrere il 28 agosto 2019, che tuttavia ricade in periodo feriale, di talché era ulteriormente sospeso sino al 31 agosto 2019.

Il termine, quindi, è iniziato a decorrere nuovamente dal 1° settembre 2019, ed è venuto a scadenza il 1° novembre 2019.

Quest’ultimo giorno, tuttavia, è festivo, mentre il 2 novembre 2019 R.G.

N.6422/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cadeva di sabato, ed il 3 novembre 2019 cadeva di domenica.

Il termine per proporre impugnazione, quindi, scadeva lunedì 4 novembre 2019.

Il ricorso per cassazione è invece stato notificato il 4 febbraio 2020.

Ne consegue che lo stesso deve ritenersi tardivo, e quindi inammissibile.

Ogni altra questione resta assorbita.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.200,00 per onorari , oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6422/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, non costituita, elettivamente domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 199/G, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] del LAZIOn. 7827/3/2018 , depositata il 13 novembre 2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2009. R.G. N.6422/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di accertamento n. TK7053004969/2014, notificato in data 7 gennaio 2015 l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale III di Roma accertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’anno d’imposta 2009, un maggior reddito imponibile di € 113.621,00, con conseguente maggiore IRPEF e relative addizionali e sanzioni, ritenendo di poter qualificare come cessione di azienda, atta a generare, ai fini fiscali, una plusvalenza imponibile, il trasferimento a terzidella licenza n. 5394 per l’esercizio del servizio taxi, avvenuta nel 2009. 2. Avverso tale avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 14368/28/2017 del 6 aprile 2017, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento in oggetto. 3. Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale del Lazio – sede di Roma , con sentenza n. 7827/3/2018 , pronunciata il 27 settembre 2018 e depositata in segreteria il 13 novembre 2018, dichiarava inammissibile l’appello per tardività dello stesso, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 14 luglio2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle e ntrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 38 e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. R.G. N.6422/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e num. 4), cod. proc. civ., in quanto la sentenza di primo grado non era stata ritualmente notificata, ma era stata unicamente allegata ad un ricorso/reclamo ex art. 17-bisd.lgs. n. 546/1992 avverso la cartella di pagamento medio tempore notificata, ragion per cui una siffatta trasmissione dell’atto non poteva corrispondere alla “notifica” della sentenza ai fini del decorso del termine per la sua impugnazione ex art. 16 d.lgs. cit. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., 4 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, 12, comma 5, del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere il contribuente dimostrato di avere ritualmente notificato la sentenza di primo grado, mediante allegazione della copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, delle ricevute di avvenuta consegna, accettazione e del la relata di notifica sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché del la copia conforme della sentenza, con attestazione di conformità da parte della segreteria della commissione tributaria. 7. Orbene, ciò posto, deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per tardività dello stesso, sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con il proprio controricorso. Tale eccezione èfondata. La sentenza della C.T.R. n. 7827/03/2018, odiernamente impugnata, è stata depositata in segreteria in data 13 novembre 2018, e notificata in forma autentica in data 28 novembre 2018. La stessa sentenza è stata impugnata per revocazione dall’Ufficiocon ricorso in data 9 maggio 2019, senza che, tuttavia, fosse presentata R.G. N.6422/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. L’odierno ricorso per cassazione è stato notificato in via telematica al difensore di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 febbraio 2020, e quindi ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ex art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Ora, l’Agenzia delle entrate invoca la sospensione del temine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. In base a tale disposizione, «per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019». Dal tenore della norma si evince chiaramente che la sospensione opera per nove mesi a decorrere dalla decorrenza del termine per l’impugnazione, e non già dall’entrata in vigore del d.l. n. 119/2019; l’importante è che tale termine scada tra la data di entrata in vigore del suddetto decreto (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019. Nel caso di specie, il termine per proporre impugnazione sarebbe iniziato a decorrere dal 28 novembre 2018 (data della notificazione della sentenza), e quindi successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, e sarebbe venuto a scadenza il 28 gennaio 2019. Conseguentemente, tale termine era integralmente sospeso per nove mesi, e quindi è iniziato a decorrere il 28 agosto 2019, che tuttavia ricade in periodo feriale, di talché era ulteriormente sospeso sino al 31 agosto 2019. Il termine, quindi, è iniziato a decorrere nuovamente dal 1° settembre 2019, ed è venuto a scadenza il 1° novembre 2019. Quest’ultimo giorno, tuttavia, è festivo, mentre il 2 novembre 2019 R.G. N.6422/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cadeva di sabato, ed il 3 novembre 2019 cadeva di domenica. Il termine per proporre impugnazione, quindi, scadeva lunedì 4 novembre 2019. Il ricorso per cassazione è invece stato notificato il 4 febbraio 2020. Ne consegue che lo stesso deve ritenersi tardivo, e quindi inammissibile. Ogni altra questione resta assorbita. 8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.200,00 per onorari , oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P.
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