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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25133/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la cATAIJA Corte di appello di ne ha confermato la condanna per il tentato furto di lamiere zincate, "tagliate" dall'impianto di adduzione delle acque piovane di un capannone industriale; Ritenuto che i due motivi di ricorso - che contestano l'elemento soggettivo del reato e la configurabilità della aggravante della violenza sulle cose - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul primo profilo e pag. 3 sul secondo); Considerato inoltre che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 2, cod. pen (cui la sentenza si riferisce indicando, per evidente refuso, l'art. 61 n. 5 cod. pen.) è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene integrata l'aggravante in parola tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725 proprio in materia di furto di materiale ferroso; nonché tra le ultime Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la cATAIJA Corte di appello di ne ha confermato la condanna per il tentato furto di lamiere zincate, "tagliate" dall'impianto di adduzione delle acque piovane di un capannone industriale; Ritenuto che i due motivi di ricorso - che contestano l'elemento soggettivo del reato e la configurabilità della aggravante della violenza sulle cose - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul primo profilo e pag. 3 sul secondo); Considerato inoltre che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 2, cod. pen (cui la sentenza si riferisce indicando, per evidente refuso, l'art. 61 n. 5 cod. pen.) è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene integrata l'aggravante in parola tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725 proprio in materia di furto di materiale ferroso; nonché tra le ultime Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d
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