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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32345/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9431/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (02171620129), in persona del suo legale rappresentante p.t.,e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G. Avezzana, n. 8, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., e Agenzia delle Entrate-Riscossione(13756881002), in persona del suo Presidentep.t., rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato( 80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4352/2017, depositata il 27 ottobre2017, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con sentenza n. 4352/2017, depositata il 27 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello proposto dalle parti, odierne ricorrenti, avverso la decisione di prime cure che aveva accolto parzialmente l’impugnazione di cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione su di un presupposto avviso di rettifica e liquidazione recante rideterminazione, ai fini dell’imposta di registro,del valore di cessione di un ramo di azienda. 1.1 – Premesso che il primo giudice « aveva fissato il valore del ramo d'azienda ceduto in complessivi € 400.000,00 », il giudice del gravame ha rilevato che: - andava disattesa l’eccezione di nullità dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, « atteso che nessun disposto normativo impone all'Ufficio l'attivazione generalizzata del contraddittorio preventivo se non nei pochi casi espressamente previsti.»; - del pari infondata rimaneva l’eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, «in quanto la notifica è disciplinata dall'art.26 del d.p.r. n.602/73 e può avvenire anche mediante raccomandata postale A/R senza affidamento a soggetti abilitati e senza che debba compilarsi alcuna relata di notifica.»; - in ragione di tanto rimaneva assorbito l’esame di tutti gli altri motivi di ricorso.

2. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , e [OSCURATO:PERSONA] , ricorr ono per la cassazione della sentenza sulla base di tredici motivi.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione resistonocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il ricorso è articolato sui seguenti motivi. 1.1 -Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.,i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza «per omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, in violazione dell'art. 112, c.p.c., ….attinente la violazione dell'art. 1306, c.c., e dell'art. 57 DPR n. 131/1986» (così la rubrica) deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione svolta col ricorso introduttivo, e riproposta con l’appello, circa la non definitività dell’avviso di rettifica e liquidazione che costituiva il presuppostodelle cartelle di pagamento in contestazione.

Soggiungono i ricorrenti che – emesso il presupposto atto impositivo nei loro confronti, quale soci della estinta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oltrechè della [OSCURATO:SOCIETA]. (parte acquirente),in relazione all’atto di cessione di un ramod'azienda (avente ad oggetto lo svolgimento delle attivitàdi vendita di giornali, di generi di monopolio e altro, nello spazio commerciale di [OSCURATO:PERSONA]) –la citata [OSCURATO:SOCIETA] aveva impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione che, da ultimo, era stato annullato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia con sentenza passata in giudicato (n. 865/5/2016 del 17 febbraio 2016), giusta «attestazione apposta il 3.11.2016»; e che copia della sentenza passata in giudicato era stata versata al fascicolo all’udienza di discussione del 28 settembre 2017 (quando allo stesso verbale si dava atto della circostanza che «il difensore del contribuente produce copia sentenza n. 865/2016 pronunciata il 26.1.2016»). 1.2 – Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,reca la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. , dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2 , n. 4, e 61, sull’assunto che, ad ogni modo, sull’eccezione articolata col primo motivo la gravata sentenza esponeva una motivazione «inesistente, in quanto manca anche del benché minimo segno grafico.». 1.3 – Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoall’art. 1306 cod. civ., ed al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, come tali disposizioni interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. 1.4 –Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 12, comma 7, e 10, comma1, all’art. 97 Cost., al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52, c omma 6 , e 56 , al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 33, comma 1, ed alla l. n. 4 del 1929, art. 24, assumendo che il giudice del gravame illegittimamente aveva disatteso l’eccezione di nullità per difetto del contraddittorio endoprocedimentale cui l’amministrazione era, nella fattispecie, tenuta in quanto «non aveva tenuto conto, omettendo qualsivoglia replica, delle deduzioni esposte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in riscontro al questionario ad essi inviato.». 1.5 –Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, agli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. a), ed alla l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, comma 1, sull’assunto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, la notifica della cartella di pagamento doveva ritenersi inesistente in quanto eseguita direttamente dall’agente della riscossione «senza avvalersi di un messo a ciò abilitato». 1.6 –Col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoagli artt. 148 e 160 cod. proc. civ. , al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comma 1, lett. b-bis), ed alla l. n. 890 del 1982, cit., art. 3, commi 1 e 2, assumendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita in difetto di una relata di notificazione, nullità da ritenersi insanabile (exart. 156 cod. proc. civ.). 1.7 –Col settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non avendo il giudice del gravame esaminato l’eccezione di nullità che essi esponenti avevano articolato in relazione all’omessa sottoscrizione del ruolo (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, in relazione all’art. 474 cod. proc. civ.). 1.8 – L’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.,reca la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61, sull’assunto che, ad ogni modo, sull’eccezione articolata col settimo motivo la gravata sentenza esponeva una motivazione «inesistente, in quanto manca anche del benché minimo segno grafico.». 1.9 –Il nono motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, edall’art.474 cod. proc. civ., come tali disposizioni interpretate dalla giurisprudenza di legittimitàin punto di sottoscrizione del ruolo. 1.10 –Col decimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione articolata con riferimento al bilancio finale di liquidazione che, risalente al 28 dicembre 2012, esponeva la distribuzione di € 8.648,27 alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e di € 864,73 al [OSCURATO:PERSONA] , entro questi limiti, dunque, potendosi far valere la responsabilità sussidiaria dei soci ex art. 2495 cod. civ. 1.11 –L’undicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61, sull’assunto che, ad ogni modo, sull’eccezione articolata col decimo motivo la gravata sentenza esponeva una motivazione «inesistente, in quanto manca anche del benché minimo segno grafico.». 1.12 –Il dodicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., come detta disposizione interpretata dalla Corte di legittimità in punto di responsabilità debitoria dei soci di società di capitali estinta. 1.13 – Col tredicesimo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice del gravame pronunciato sull’eccezione di illegittimità della sanzione applicata (nella misura del 30%) che, essendo riferibile all’omesso o tardivo versamento, con ciò non poteva trovare applicazione «alle ipotesi di rettifiche o liquidazioni di maggiori imposte operate dall'ufficio a seguito della sua attività di accertamento della congruità e veridicità dei dati dichiarati».

2. – Il primo ed il terzo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento di tutti i residui motivi di ricorso– sono fondati , e va nno accolti. 2.1 – Occorre premettere che, a lla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi consentito alla Corte di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez.

U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962). 2.2 -Va, quindi, rilevato che il motivo di ricorso espone, in termini specifici e autosufficienti, l’eccezione che era stata articolata davanti al giudice del gravame (esattamente all’udienza di discussione) in ordine alla sentenza di annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione che costituiva il presupposto delle cartelle di pagamento in contestazione tra le parti.

Sono stati, per di più, prodotti tanto la sentenza cui si correla l’eccezione di giudicato quanto il citato processo verbale di udienza (ove si dava atto della relativa produzione di parte), risultando così che: -la stessa sentenza n. 4352/2017, depositata il 27 ottobre 2017, impugnata col ricorso in esame, annotava che «Le cartelle di pagamento ut suprafanno seguito alla definitività dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T005459000 dell'imposta di registro sull'atto di compravendita, stipulato in data 01.03.2011 e registrato p/l'Ufficio del Territorio di Milano 4, il 18.03.2011.»; - la sentenza (n. 865/5/2016 del 17 febbraio 2016) passata in giudicato(giusta attestazione della segreteria sulla stessa apposta), ha pronunciato (proprio) sul citato avviso dl liquidazione n. 20111T005459000; - la sentenza – che, per l’appunto, ha pronunciato su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro che aveva rideterminato il valore del ramo d'azienda («svolgente attività di vendita di giornali, di generi di monopolio e altro, nello spazio commerciale di [OSCURATO:PERSONA]») ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – ha annullato l’avviso di liquidazione rilevando che –risultando lo stesso « fondato esclusivamente su listini CAAM e FIMAA» - detto listino « si basa solo sull'ubicazione dell'esercizio e sulle condizioni dell'arredo e delle strutture senza tener conto della specificitàdi una edicola non collocata al centro di una città, ma in aeroporto, quale quello di Malpensa, con le sue peculiarità, senza tener conto delle categorie merceologiche trattate, degli indici di redditivitàmolto bassi e dei corrispettivi fissi e variabili molto alti da pagare a SEA, gestore dell'aeroporto, e non paragonabili al canone di affitto di una edicola posta su una via pubblica.», così che la conclusione cui era pervenuto il giudice di prime cure non rimaneva «sorrettada idonea motivazione, nè da elementi di prova ». 2.3.1 -Come, poi, rilevato dalla Corte con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo in tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, cod. civ., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, diessa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (v., ex plurimis,Cass., 15 dicembre 2022, n. 36713; Cass., 30 maggio 2022, n. 17348; Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204, cit.).

E, nella fattispecie, l’intervenuto annullamento definitivo dell’atto impositivo, come anticipato, è stato tempestivamente dedotto davanti al giudice del gravame, avendo la Corte statuito che l’effetto estensivo del giudicato che, previsto dall'art. 1306, comma 2, cod. civ., il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore costituisce esercizio di un diritto potestativo (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 25 settembre 2013, n. 21958; Cass., 1 giugno 2012, n. 8816; Cass., 21 dicembre 2011, n. 27906;Cass., 4 giugno 2008, n. 14696).

3. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo alla sopravvenienza del giudicato mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza delle parti controricorrenti.

P.Q.M La Corte - accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti; - compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito; - condanna le controricorrenti al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9431/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (02171620129), in persona del suo legale rappresentante p.t.,e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G. Avezzana, n. 8, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., e Agenzia delle Entrate-Riscossione(13756881002), in persona del suo Presidentep.t., rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato( 80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4352/2017, depositata il 27 ottobre2017, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 4352/2017, depositata il 27 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello proposto dalle parti, odierne ricorrenti, avverso la decisione di prime cure che aveva accolto parzialmente l’impugnazione di cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione su di un presupposto avviso di rettifica e liquidazione recante rideterminazione, ai fini dell’imposta di registro,del valore di cessione di un ramo di azienda. 1.1 – Premesso che il primo giudice « aveva fissato il valore del ramo d'azienda ceduto in complessivi € 400.000,00 », il giudice del gravame ha rilevato che: - andava disattesa l’eccezione di nullità dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, « atteso che nessun disposto normativo impone all'Ufficio l'attivazione generalizzata del contraddittorio preventivo se non nei pochi casi espressamente previsti.»; - del pari infondata rimaneva l’eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, «in quanto la notifica è disciplinata dall'art.26 del d.p.r. n.602/73 e può avvenire anche mediante raccomandata postale A/R senza affidamento a soggetti abilitati e senza che debba compilarsi alcuna relata di notifica.»; - in ragione di tanto rimaneva assorbito l’esame di tutti gli altri motivi di ricorso. 2. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , e [OSCURATO:PERSONA] , ricorr ono per la cassazione della sentenza sulla base di tredici motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione resistonocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso è articolato sui seguenti motivi. 1.1 -Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.,i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza «per omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, in violazione dell'art. 112, c.p.c., ….attinente la violazione dell'art. 1306, c.c., e dell'art. 57 DPR n. 131/1986» (così la rubrica) deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione svolta col ricorso introduttivo, e riproposta con l’appello, circa la non definitività dell’avviso di rettifica e liquidazione che costituiva il presuppostodelle cartelle di pagamento in contestazione. Soggiungono i ricorrenti che – emesso il presupposto atto impositivo nei loro confronti, quale soci della estinta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oltrechè della [OSCURATO:SOCIETA]. (parte acquirente),in relazione all’atto di cessione di un ramod'azienda (avente ad oggetto lo svolgimento delle attivitàdi vendita di giornali, di generi di monopolio e altro, nello spazio commerciale di [OSCURATO:PERSONA]) –la citata [OSCURATO:SOCIETA] aveva impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione che, da ultimo, era stato annullato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia con sentenza passata in giudicato (n. 865/5/2016 del 17 febbraio 2016), giusta «attestazione apposta il 3.11.2016»; e che copia della sentenza passata in giudicato era stata versata al fascicolo all’udienza di discussione del 28 settembre 2017 (quando allo stesso verbale si dava atto della circostanza che «il difensore del contribuente produce copia sentenza n. 865/2016 pronunciata il 26.1.2016»). 1.2 – Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,reca la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. , dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2 , n. 4, e 61, sull’assunto che, ad ogni modo, sull’eccezione articolata col primo motivo la gravata sentenza esponeva una motivazione «inesistente, in quanto manca anche del benché minimo segno grafico.». 1.3 – Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoall’art. 1306 cod. civ., ed al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, come tali disposizioni interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. 1.4 –Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 12, comma 7, e 10, comma1, all’art. 97 Cost., al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52, c omma 6 , e 56 , al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 33, comma 1, ed alla l. n. 4 del 1929, art. 24, assumendo che il giudice del gravame illegittimamente aveva disatteso l’eccezione di nullità per difetto del contraddittorio endoprocedimentale cui l’amministrazione era, nella fattispecie, tenuta in quanto «non aveva tenuto conto, omettendo qualsivoglia replica, delle deduzioni esposte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in riscontro al questionario ad essi inviato.». 1.5 –Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, agli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. a), ed alla l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, comma 1, sull’assunto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, la notifica della cartella di pagamento doveva ritenersi inesistente in quanto eseguita direttamente dall’agente della riscossione «senza avvalersi di un messo a ciò abilitato». 1.6 –Col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoagli artt. 148 e 160 cod. proc. civ. , al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comma 1, lett. b-bis), ed alla l. n. 890 del 1982, cit., art. 3, commi 1 e 2, assumendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita in difetto di una relata di notificazione, nullità da ritenersi insanabile (exart. 156 cod. proc. civ.). 1.7 –Col settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non avendo il giudice del gravame esaminato l’eccezione di nullità che essi esponenti avevano articolato in relazione all’omessa sottoscrizione del ruolo (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, in relazione all’art. 474 cod. proc. civ.). 1.8 – L’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.,reca la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61, sull’assunto che, ad ogni modo, sull’eccezione articolata col settimo motivo la gravata sentenza esponeva una motivazione «inesistente, in quanto manca anche del benché minimo segno grafico.». 1.9 –Il nono motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, edall’art.474 cod. proc. civ., come tali disposizioni interpretate dalla giurisprudenza di legittimitàin punto di sottoscrizione del ruolo. 1.10 –Col decimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione articolata con riferimento al bilancio finale di liquidazione che, risalente al 28 dicembre 2012, esponeva la distribuzione di € 8.648,27 alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e di € 864,73 al [OSCURATO:PERSONA] , entro questi limiti, dunque, potendosi far valere la responsabilità sussidiaria dei soci ex art. 2495 cod. civ. 1.11 –L’undicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61, sull’assunto che, ad ogni modo, sull’eccezione articolata col decimo motivo la gravata sentenza esponeva una motivazione «inesistente, in quanto manca anche del benché minimo segno grafico.». 1.12 –Il dodicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., come detta disposizione interpretata dalla Corte di legittimità in punto di responsabilità debitoria dei soci di società di capitali estinta. 1.13 – Col tredicesimo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice del gravame pronunciato sull’eccezione di illegittimità della sanzione applicata (nella misura del 30%) che, essendo riferibile all’omesso o tardivo versamento, con ciò non poteva trovare applicazione «alle ipotesi di rettifiche o liquidazioni di maggiori imposte operate dall'ufficio a seguito della sua attività di accertamento della congruità e veridicità dei dati dichiarati». 2. – Il primo ed il terzo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento di tutti i residui motivi di ricorso– sono fondati , e va nno accolti. 2.1 – Occorre premettere che, a lla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi consentito alla Corte di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962). 2.2 -Va, quindi, rilevato che il motivo di ricorso espone, in termini specifici e autosufficienti, l’eccezione che era stata articolata davanti al giudice del gravame (esattamente all’udienza di discussione) in ordine alla sentenza di annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione che costituiva il presupposto delle cartelle di pagamento in contestazione tra le parti. Sono stati, per di più, prodotti tanto la sentenza cui si correla l’eccezione di giudicato quanto il citato processo verbale di udienza (ove si dava atto della relativa produzione di parte), risultando così che: -la stessa sentenza n. 4352/2017, depositata il 27 ottobre 2017, impugnata col ricorso in esame, annotava che «Le cartelle di pagamento ut suprafanno seguito alla definitività dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T005459000 dell'imposta di registro sull'atto di compravendita, stipulato in data 01.03.2011 e registrato p/l'Ufficio del Territorio di Milano 4, il 18.03.2011.»; - la sentenza (n. 865/5/2016 del 17 febbraio 2016) passata in giudicato(giusta attestazione della segreteria sulla stessa apposta), ha pronunciato (proprio) sul citato avviso dl liquidazione n. 20111T005459000; - la sentenza – che, per l’appunto, ha pronunciato su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro che aveva rideterminato il valore del ramo d'azienda («svolgente attività di vendita di giornali, di generi di monopolio e altro, nello spazio commerciale di [OSCURATO:PERSONA]») ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – ha annullato l’avviso di liquidazione rilevando che –risultando lo stesso « fondato esclusivamente su listini CAAM e FIMAA» - detto listino « si basa solo sull'ubicazione dell'esercizio e sulle condizioni dell'arredo e delle strutture senza tener conto della specificitàdi una edicola non collocata al centro di una città, ma in aeroporto, quale quello di Malpensa, con le sue peculiarità, senza tener conto delle categorie merceologiche trattate, degli indici di redditivitàmolto bassi e dei corrispettivi fissi e variabili molto alti da pagare a SEA, gestore dell'aeroporto, e non paragonabili al canone di affitto di una edicola posta su una via pubblica.», così che la conclusione cui era pervenuto il giudice di prime cure non rimaneva «sorrettada idonea motivazione, nè da elementi di prova ». 2.3.1 -Come, poi, rilevato dalla Corte con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo in tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, cod. civ., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, diessa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (v., ex plurimis,Cass., 15 dicembre 2022, n. 36713; Cass., 30 maggio 2022, n. 17348; Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204, cit.). E, nella fattispecie, l’intervenuto annullamento definitivo dell’atto impositivo, come anticipato, è stato tempestivamente dedotto davanti al giudice del gravame, avendo la Corte statuito che l’effetto estensivo del giudicato che, previsto dall'art. 1306, comma 2, cod. civ., il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore costituisce esercizio di un diritto potestativo (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 25 settembre 2013, n. 21958; Cass., 1 giugno 2012, n. 8816; Cass., 21 dicembre 2011, n. 27906;Cass., 4 giugno 2008, n. 14696). 3. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo alla sopravvenienza del giudicato mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza delle parti controricorrenti. P.Q.M La Corte - accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti; - compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito; - condanna le controricorrenti al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità
Sentenza Cassazione n. 32345/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris