CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 36112/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19013-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in [OSCURATO:PERSONA] n. 73 sc. B, int. 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ROBERTO D’ADDABBOche lo rappresenta no e difend ono -ricorrente - contro C.N.R. – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 162 /201 7 depositata il 2/02/2017 R.G.N. 2402/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’ Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato le domande proposte nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio [OSCURATO:PERSONA] pubblico Enti di ricerca Contratto a termine Principio di non discriminazione Anzianità maturata in data antecedente al 10 luglio 2001 R.G.N.19013/2017 Cron. Rep. Ud.19/10/2022 CC maturata sulla base di rapporti di lavoro a termine intercorsi fra le parti e la condanna dell’amministrazione convenuta a corrispondere le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera; 2. la Corte territoriale ha ritenuto preliminare ed assorbente il motivo d’appello con il quale il CNR aveva dedotto che i rapporti a termine intercorsi fra le parti non potevano essere fatti valere ai fini dell’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perc hé risalenti ad epoca antecedente il 10 luglio 2001; 3. il giudice d’appello ha richiamato giurisprudenza della Corte di giustizia per sostenere che le norme comunitarie di diritto sostanziale si possono applicare a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto qualora dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali disposizioni risulti con chiarezza che alle stesse debba essere attribuita efficacia retroattiva; 4. ha precisato che tale retroattività non è stata prevista per la direttiva sul lavoro a tempo determinato, che, pertanto, non poteva essere invocata dall’appellato il quale, immesso definitivamente in ruolo il 2 gennaio 2001, pretendeva di far valere contratti a termine risalenti a periodi di gran lunga antecedenti l’entrata in vigore della normativa comunitaria; 5. infine la Corte territoriale ha rilevato che, sebbene l’anzianità di servizio non costituisca uno status né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, nel caso di specie non poteva non spiegare effetti la circostanza che i fatti generatori del preteso diritto alla ricostruzione della carriera si collocassero in un momento temporale in cui la disciplina legittimamente escludeva l’effetto utile invocato; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato»; il ricorrente sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’escludere ogni rilevanza dell’anzianità maturata sulla base di rapporti a termine intercorsi fra le parti in data antecedente all’entrata in vigore della direttiva, perché l’amministrazione, disconoscendo l’anzianità maturata, aveva realizzato una discriminazione ingiustificata, protrattasi ininterrottamente nel periodo di vigenza della direttiva; richiama le ragioni per le quali la Corte di Giustizia, in plurime decisioni, ha ribadito che, qualora l’anzianità di servizio incida sull’ammontare della retribuzione, occorre tener conto anche della prestazione lavorativa resa sulla base di contratti a tempo determinato, se comparabile all’attività del dipendente a tempo indeterminato, e nel giudizio di comparazione si deve tener conto solo della natura delle mansioni espletate, nella specie rimasta sempre immutata; deduce, infine, la non pertinenza del principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016, perché in quel caso veniva in rilievo la legittimità del ricorso all’assunzione a tempo determinato e non la diversa questione della valorizzazione dell’anzianità maturata sulla base del contratto a termine; 2. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente in relazione all’asserita mancanza o insufficienza dell’esposizione dei fatti di causa; l’art. 366, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. risponde all’esigenza, non di mero formalismo, di consentire una conoscenza chiara dei fatti di causa, in modo da permettere alla Corte di Cassazione di intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; il requisito, quindi, è soddisfatto ogniqualvolta l’atto fornisca gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della vicenda processuale, sicché la valutazione sulla completezza della esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito stesso mira ad assicurare e contemperando l’esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della necessaria sinteticità degli atti processuali; ne discende che, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la “esposizione sommaria dei fatti di causa” non richiede né la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali né che “si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata” (così in motivazione Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5698), essendo sufficiente una sintesi della vicenda “funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata”; le Sezioni Unite nella citata pronuncia hanno anche significativamente aggiunto che “il ricorso non può dirsi inammissibile quand'anche difetti una parte formalmente dedicata all'esposizione sommaria del fatto, se l'esposizione dei motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso” (in questi stessi termini, fra le più recenti, Cass. n. 17036/2018); dai richiamati principi discende che nella fattispecie non è ravvisabile l’eccepito difetto del requisito di cui all’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. perché il ricorrente, oltre a riassumere nei tratti essenziali la vicenda processuale, ha indicato tutti gli elementi di fatto rilevanti, ripercorrendo la sua storia lavorativa, ed ha riassunto gli argomenti sulla base dei quali era stata domandata una ricostruzione della carriera che tenesse conto dell’anzianità pregressa maturata in forza di rapporti a termine, argomenti poi ripresi ed ulteriormente sviluppati nel corpo delmotivo; 3. il ricorso è fondato per le ragioni già indicate da questa Corte con le sentenze nn. 15231 e 15232 del 2020, che, pronunciando in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, hanno cassato sentenze di analogo contenuto della medesima Corte territoriale ed hanno affermato che “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.»; 3.1. le richiamate pronunce, alle quali è stata data continuità da Cass.n. 37272/2021 e da Cass. n. 26394/2022, ribaditi i precedenti arresti sul divieto di trattamenti discriminatori fra assunti a tempo determinato e assunti a tempo indeterminato, hanno precisato, quanto al tema che qui viene specificamente in rilievo, che non è pertinente la valorizzazione dell’irretroattività della direttiva nei casi in cui il lavoratore a termine, poi stabilmente immesso in ruolo, domandi, non una modifica delle condizioni di impiego in relazione al periodo antecedente l’entrata in vigore dell’accordo quadro, bensì la parificazione agli assunti ab origine a tempo indeterminato, a fini giuridici ed economici, con riferimento agli sviluppi di carriera verificatisi successivamente allo spirare del termine concesso agli Stati membri per l’attuazione della direttiva; 3.2. è stato, in particolare, ritenuto applicabile alla fattispecie il medesimo principio affermato dalla Corte di Giustizia con riferimento all’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, principio secondo cui il dirittoalla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva; ciò perché «secondouna giurisprudenza costante, una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge (v., in tal senso, in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc.pag. 171, punto 7; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc.pag. 2305, punto 31; 18 aprile 2002, causa C - 290/00, Duchon, Racc.pag. I - 3567, punto 21; 11 dicembre 2008, causa C - 334/07 P, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], Racc.pag. I - 9465, punto 43, nonché 22 dicembre 2008, causa C-443/07P, [OSCURATO:PERSONA] ea./Commissione, Racc. pag. I - 10945, punto 61)» (Corte di Giustizia 10.6.2010 in cause riunite c-395/08 e c-396/08, INPS, punto 53; negli stessi termini Corte di Giustizia 12.9.2013 in causa c-614/11, Kuso); nessuna espressa deroga a detto principio, proprio dell’ordinamento eurounitario, è contenuta nella clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE, che sostanzialmente ricalca quella interpretata dalla Corte di Giustizia nei termini sopra indicati; non occorre, pertanto, fare ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale, perché lo stesso presuppone il dubbio interpretativo su una norma del diritto dell’Unione, dubbio che non ricorre, oltre che nei casi in cui il senso della disposizione sia evidente, qualora sulla stessa, o su norme analoghe, la Corte di Giustizia si sia già pronunciata ( Cass. n. 15041/2017 che richiama Cass. S.U. n. 12067/2007); 4. la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda sul presupposto, assorbente ma erroneo, che il ricorrente in nessun caso potesse fare valere l’anzianità maturata in forza di rapporti a termine stipulati prima dell’entrata in vigore della direttiva; la sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, anche delle questioni assorbite e qui riproposte dal CNR, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 3 e provvedendo al regolamento delle spese del giudizio di legittimità; 5. non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu