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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12219/2026

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fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 32024/2024depositata il 12/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1.

Questa Corte, con ordinanza n. 32024/2024, depositata in data 12dicembre 2024, nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza,pronunziata in sede di rinvio, n. 3743/7/22 della Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio, depositata in data 12.9.2022, avente ad oggettoNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’annullamento degli avvisi di accertamento n.

TK3030405814/20105,relativo al periodo d’imposta 2005, e n.

TK3030400517/20116, relativo alperiodo d’imposta 2006, cassava con rinvio la sentenza impugnata.2.

In particolare il Collegio accoglieva i primi tre motivi del ricorso propostodall’Ufficio osservando che “il giudice del rinvio non si è attenuto al dictumdella Corte, consistente nel verificare, in base agli elementi presuntivi fornitidall'Agenzia delle entrate, la consapevole partecipazione alla frode da partedella contribuente, e ha sindacato l’esistenza stessa della frode che non èpiù in discussione nel presente processo”; accoglieva, altresì, il quartomotivo – in forza del quale l’Agenzia delle Entrate aveva lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 19 e 54,comma 2, d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dei principiacquisiti in tema di operazioni inesistenti, per aver la CTR escluso anche lanatura fittizia delle operazioni contestate e, quindi, implicitamente ilcoinvolgimento in essa della società contribuente assumendo che apparivainfondata la eccezione di inammissibilità di tale motivo sollevata dalla partecontroricorrente “dal momento che il giudice del merito non si è attenuto aldictum della sentenza rescindente, rimettendo in discussione l’esistenzastessa del meccanismo frodatorio”.3.

Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione la Credsecs.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].) cui ha resistito l’Agenzia delle entrate.4. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato memoria conclusiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La società ricorrente ha dedotto, quanto alla fase rescindente, violazionedell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. assumendo che l’impugnataordinanza della Corte di cassazione risultava viziata da errore di fatto, aisensi della citata norma, nella parte in cui aveva accolto il ricorso propostodall’Ufficio che aveva ad oggetto la legittimità della sentenza della CTR delLazio n. 3743/2022, la quale, a sua volta, era stata pronunciata a seguitoNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026del rinvio della causa disposta dalla Suprema Corte con ordinanza n.13138/2020, depositata in data 30 giugno 2020, “sostanzialmentesull’errato assunto che il Collegio del rinvio non si fosse «attenuto al dictumdella Corte [ed avesse] sindacato l’esistenza stessa della frode che non èpiù in discussione nel presente processo»”.1.1.

Nel richiamare nei punti salienti l’exursus del giudizio, ha rilevato chel’ordinanza suddetta, ignorando completamente le ragioni della società(allora) resistente, aveva accolto il ricorso per cassazione propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza suindicata sull’errato assuntoche il Collegio del rinvio non si fosse «attenuto al dictum della Corte [edavesse] sindacato l’esistenza stessa della frode che non è più in discussionenel presente processo», circostanza, a dire di parte ricorrente, noncorrispondente alle risultanze di causa, posto che – come emergeva dagliriconosciuto l’esistenza di una frode IVA, essendosi limitata ad accertare lamancata valutazione, da parte del giudice del merito, degli elementiprobatori complessivamente addotti dalle parti, necessari a poterdimostrare la natura fittizia o meno dell’operazione e l’eventualecoinvolgimento della allora ICS.

Ne consegue, a dire della società odiernaricorrente che, diversamente da quanto erroneamente affermato dallaSuprema Giudici, la CTR del Lazio, in sede di rinvio, non aveva affattosuperato i limiti della cognizione ad essa affidata (primo errore revocatorio),essendosi pronunciata esattamente all’interno del perimetro tracciato conl’ordinanza n. 13138/2020, la quale non aveva da tale perimetro esclusol’accertamento della esistenza della supposta frode IVA (secondo errorerevocatorio).

Ha precisato che affermare, pertanto, che «il giudice del rinvionon si è attenuto al dictum della Corte» e che «l’esistenza stessa della frodeche non è più in discussione nel presente processo» costituiva – all’evidenza– un doppio “errore di fatto”, in quanto si sostanziava nella «supposizione[della] inesistenza di [fatti] la cui verità è positivamente stabilita» dalleNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026risultanze degli atti di causa e ciò in quanto – secondo la prospettazionedelle società contribuente – non è vero che l’accertamento della esistenzadella frode IVA ipotizzata dall’Agenzia delle Entrate fosse “estraneo” alperimetro del giudizio di rinvio segnato dalla prima ordinanza diannullamento, posto che in tale decisione i giudici di legittimità non avevanomai positivamente riconosciuto l’esistenza di detta frode, essendosi limitatiad accertare la mancata valutazione, da parte del giudice del merito, deglielementi probatori complessivamente addotti dalle parti, necessari a poterdimostrare la natura fittizia o meno dell’operazione e l’eventualecoinvolgimento della allora ICS, da ciò conseguendo che non poteva in alcunmodo affermarsi che giudice di rinvio, aveva “superato i confini del giudiziorescissorio”, accertando sia l’inesistenza della frode IVA contestata, sia ilpresunto coinvolgimento della allora ICS.

Ha sottolineato che era palese ladecisività degli errori revocatori di cui si è detto, posto che: a) l’ ordinanzade qua aveva accolto il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrateproprio sull’errato assunto che la sentenza di secondo grado, resa in sededi rinvio, fosse viziata per violazione dell’art. 384 c.p.c., ovvero per nonessersi attenuta al dictum della Corte; b) l’errato assunto per cui«l’esistenza stessa della frode che non è più in discussione nel presenteprocesso» ha illegittimamente “circoscritto” i confini del “nuovo” giudizio dirinvio disposto dall’impugnata ordinanza n. 32024/2024 (ovvero«verificare, in base agli elementi presuntivi forniti dall’Agenzia delle entrate,la consapevole partecipazione alla frode da parte della contribuente»),erroneamente escludendo l’accertamento circa l’esistenza della frodestessa.

In conclusione ha insistito per la revocazione dell’ordinanza dellasuddetta assumendo che la Corte di cassazione, ignorando completamentele contrarie eccezioni esposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel proprio controricorso, avevaaccolto il ricorso dell’Ufficio affermando erroneamente che: - «il giudice delrinvio non si è attenuto al dictum della Corte […] e ha sindacato l’esistenzastessa della frode che non è più in discussione nel presente processo»; - «ilNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026giudice del merito non si è attenuto al dictum della sentenza rescindente,rimettendo in discussione l’esistenza stessa del meccanismo frodatorio»; -«il coinvolgimento della società contribuente nella frode non si puòimplicitamente desumere dall’aver escluso la natura fittizia delle operazionicontestate, perché ciò non rientrava nel perimetro del giudizio rescissorio»,supponendo l’«inesistenza di [fatti] la cui verità è positivamente stabilita»dalle risultanze degli atti di causa.

Ha osservato che una diversainterpretazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che escludessel’errore di fatto revocatorio anche in presenza di un’evidente errata letturadel materiale processuale (c.d.

“abbaglio dei sensi”), accompagnata daltotale mancato esame della difesa da parte del giudice (come avvenuto nellaspecie), imporrebbe la sospensione del presente giudizio e la rimessionedegli atti alla Corte Costituzionale, risultando rilevante e nonmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellanorma in esame per violazione degli artt. 24, 111 e 117, co. 1, Cost., inrelazione agli artt. 6, 7 e 13 CEDU e all’art. 47 CDFUE in quanto in taleprospettiva, infatti, la norma precluderebbe in via definitiva edirrecuperabile alla parte il diritto a un ricorso effettivo e ad un giustoprocesso.

Ha precisato che risulta contrario a tali principi ammettere che ungiudizio nel quale vengano in discussione diritti fondamentali – e nel qualesi applichino sanzioni che sono sostanzialmente penali ai sensi CEDU, exartt. 6 e 7 della suddetta Carta – possa chiudersi definitivamente sulla basedi un palese errore di fatto e di percezione del materiale di causa da partedel giudice di ultima istanza, laddove tale errore, pur conseguendo allaproposizione di uno specifico motivo di ricorso di una delle parti (nellaspecie, dell’Agenzia delle Entrate), risulti anche conseguenza di unaevidente omessa pronuncia sulle difese dell’altra parte volte a resistere atale motivo.

Così opinando – e con riferimento al caso di specie – la partecontribuente, a dire della società ricorrente, verrebbe definitivamenteprivata del diritto a un “esame effettivo” della vicenda che lo riguarda (valeNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026a dire dell’accertamento della esistenza, nel caso di specie, di una ipotizzatafrode IVA), cui consegue, peraltro, la definitiva cristallizzazione di unaccertamento che ha conseguenze sanzionatorie sostanzialmente penali.

Inconcorrenza o in alternativa alla dedotta questione di legittimitàcostituzionale, ha chiesto di sospendere il giudizio e promuovere questioneinterpretativa alla CGUE ex art. 267 TFUE, per accertare se l’art. 47 CDFUE,che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo, in combinato disposto con l’art.52 CDFUE e con gli artt. 6 e 7 CEDU, ostino a una norma nazionale comequella di cui all’art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., che impedisce la revocazione diuna sentenza di ultima istanza (come nella specie) laddove l’errorerevocatorio sia stato compiuto in sede di esame di un motivo di ricorso (eciò anche in ragione del fatto che la Corte, nell’accogliere tale motivo, hatotalmente omesso di prendere in considerazione, anche graficamente, ledifese di controparte, con ciò contribuendo a commettere il suddettogrossolano errore percettivo)”.2.

Quanto alla fase rescissoria ha dedotto: - in via preliminare, il passaggioin giudicato del capo della sentenza di primo grado in ordineall’annullamento dei rilievi IRES ed IRAP, stante l’acquiescenza prestata, sulpunto, dall’Agenzia delle Entrate; - sempre in via preliminare: la nullità e/ocomunque la illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento perviolazione degli artt. 7-ter e 7-quinquies, L. n. 212 del 2000.

Illegittimitàeurounitaria e/o incostituzionalità degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973e degli artt. 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972, per violazione degli art. 14 e117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, e degli artt. 7 e 47 CDFUE,questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; -l’infondatezza del primo mezzo di ricorso avversario atteso che, alla luce delcriterio direttivo in tema di accertamento introdotto ad opera del punto n.1, lett. h) dell’art. 17, L. n. 111 del 2023, non si comprendeva come possanoassumere efficacia ultrannuale delle valutazioni svolte in relazione ai periodid’imposta successivi (2008-2009) a quelli in cui, i fatti generatori, ossia leNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026operazioni immobiliari, sono state poste in essere (2005-2006);l’infondatezza del secondo e terzo mezzo di ricorso avversario atteso checontrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, il giudice del rinvio non haaffatto superato i limiti della cognizione ad esso affidata, essendosipronunciato esattamente all’interno del perimetro tracciato con l’ordinanzan. 13138/2020;l’inammissibilità e infondatezza del quarto mezzo di ricorsodell’ufficio perché volto ad un nuovo apprezzamento del fatto; la necessariaapplicazione dello ius superveniens, in forza del principio del favor rei di cuiall’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 472 del 1997, di cui agli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 87del 2024, con conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative, nellamisura del 70% dell’imposta evasa e/o indebitamente detratta, secondoquanto previsto dagli artt. 1, co. 2, 5, co. 4 e 6, co. 6, d.lgs. n. 471 del1997 e dell’art. 12, d.lgs. n. 472 del 1997.

Questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 5, d.lgs. n. 87 del 2024 per violazione degli artt. 76,3 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 C.D.F.U.E, insubordine, applicazione dello ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158 del2015.3.

Osserva il Collegio che il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioniappresso specificate.3.1.

Va premesso l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneoa costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione dellarealtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporrel'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppurel'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti dicausa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'erratavalutazione delle risultanze processuali (vedi Cass. n. 26890/19).E’ stato, pure, precisato che non è idoneo ad integrare errore revocatorio,rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4),c.p.c., l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di datigiuridico-fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa siNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione delle parti el'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, edunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione. (Sez.

U, Ordinanza n. 13181 del28/05/2013, Rv. 626608 - 01).Ed, ancora, per giurisprudenza costante (ex multis Cass. 10/06/2021, n.16439) «L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza[…] presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dellostesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli attiprocessuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione oin una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, ilgiudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risultiincontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa,sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un puntocontroverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare conimmediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indaginiermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo,nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa».In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errorerevocatorio si individua, quindi, nell'errore “meramente percettivo”,risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e taleda aver indotto la stessa Corte di cassazione a fondare la valutazione dellasituazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto,positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, oveinvece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazionedella situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazionedi fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez.

Un., 30 ottobre 2008, n.26022; Cass., 12 dicembre 2012, n. 22868; Cass. 9 dicembre 2013, n.27451).Numero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026Al riguardo, è indispensabile puntualizzare (vedi Cass. 30 luglio 2014, n.17402) la differenza tra giudizio di fatto e giudizio di diritto, sinteticamentericordando che: - per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò cheempirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalitàdi applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità edassunzione di prove, ovvero a prove legali; - per diritto e giudizio di dirittosi deve avere riguardo a tutto quanto attiene all'applicazione di norme ecioè: all'individuazione o scelta della norma applicabile al caso concreto;all'interpretazione di tale norma, sia con riguardo alla fattispecie astratta,sia con riguardo al comando; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti,entro la fattispecie astratta; all'individuazione o deduzione delleconseguenze da quella norma previste, con applicazione al caso di specie.Su questa premessa, l'errore revocatorio consiste allora in una falsapercezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente edimmediatamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzionedella verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di unaccadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell'ordinamentointende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della suasussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata: l'erroredeve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concretarilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioniinduttive o - meno che mai - di indagini o procedimenti ermeneutici (vediex multis Cass., 30 marzo 1998, n. 3317; Cass., 22 novembre 2001, n.14841; Cass., 7 febbraio 2007, n. 2713; Cass., 9 maggio 2007, n. 10637;Cass., 18 settembre 2008, n. 23856).Pertanto, l'errore revocatorio non può articolarsi nella deduzione di uninesatto apprezzamento delle risultanze processuali (integrando taleinesatto apprezzamento, semmai, il detto vizio logico deducibile secondo ilNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026previgente testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5: Cass., 20 febbraio 2006, n. 3652;Cass., 11 febbraio 2009, n. 3365).Come chiarito da Cass. n. 15608/2015 in tema di revocazione dellesentenze della Corte di Cassazione, non può ritenersi inficiata da errore difatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi delricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare leargomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso èdedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso(Cass., 12 maggio 2011, n. 10466) e quindi un'attività valutativa e nonpercettiva.3.2.

Nella specie, la doglianza di cui si è fatto cenno, lungi dall’evidenziareun errore di fatto percettivo, investe chiaramente il sindacato svolto dallaSuprema Corte la quale, attraverso una valutazione complessiva dellerisultanze di causa, ha ritenuto che il giudice del rinvio, nei terminispecificati, non si era attenuto al dictum della Corte di cui alla primapronunzia di annullamento.Si deduce, in definitiva, un errore di giudizio tendendosi, in ultima, istanzaa sollecitare un rinnovato giudizio sulla delibazione dei motivi del ricorso percassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate a dire di parte ricorrenteesaminati (anche) senza una corretta disamina delle deduzioni formulatecon il controricorso.Invero nella concretezza del caso, appare evidente che la parte ricorrentelamenta, sostanzialmente, un errore di diritto da parte della Suprema Cortela quale, nel valutare la portata di tutte le statuizioni di cui alla sentenzaimpugnata ed il tenore delle censure formulate con il ricorso per cassazione,ha concluso nel senso dalla fondatezza delle censure in forza delle qualil’Ufficio ricorrente aveva contestato al giudice del rinvio la violazione deiprincipi fissati in sede di annullamento, cercando di sindacare e, quindi,un'attività valutativa e non percettiva.Numero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026Com’è evidente, peraltro, la ricognizione del supposto errore postula laverifica dei limiti del giudizio quali conseguenti alle pronunce oggetto diimpugnazione ed alle difese in quei giudizi svolti, laddove la parte nemmenoprecisa quali specifiche contestazioni avrebbe mosso ab origine avversol’avviso di accertamento sicché non appare sussistere alcun errore di fattodotato di immediata evidenza, peraltro nella sostanza neanche chiaramenteed esplicitamente dedotto da parte ricorrente, risultando l’impugnazione dequa, all’ evidenza, inammissibile sulla scorta del condivisibile principio percui non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed aglieffetti di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione delcontenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata,trattandosi di attività di giudizio e non di verifica in fatto (Sez. n. 10184 del27/04/2018, Rv. 648204 - 01).4.

Ne appaiono sussistere gli invocati profili di incostituzionalità della normaovvero i presupposti per un rinvio pregiudiziale, questioni su cui partericorrente ha insistito sia nel ricorso che nella successiva memoriaconclusiva.4.1.

Appare opportuno richiamare, quanto alle questioni dedotte, i principifissati da Cass.

SU n. 7484/2023 che possono sintetizzarsi nei seguentitermini:- l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte diCassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito dellevalutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estraneal'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi siprotraggano all'infinito, così da non risultare irrazionale la scelta legislativadi limitare all'appello e al ricorso per cassazione l'esame del vizio suddettoe di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire lacorrezione dell'errore di percezione (Cass. n. 6845 del 2022, Cass. Sez.

Un.n. 8984 del 2018, Cass. n. 13181 del 2013, Cass. n. 18897 del 2011, Cass.n. 862 del 2018);Numero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026- la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, 391-bis e391-ter cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 Cost.ed in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono larevocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione perpretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni nonoggetto della precedente controversia, rispondendo la non ulterioreimpugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse normecostituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di unsistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità edefinitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti (Cass. n. 8472 del2016);- priva di pregio si rivela una interpretazione dell'art. 391 bis c.p.c. nel sensodi intendere l’espressione “errore di fatto” come riferita a “qualsiasi errore”,unica interpretazione – si assume –che consente di non violare l'art. 13CEDU atteso che il principio di effettività della tutela giurisdizionale nonrisulta obiettivamente vulnerato dalla preclusione alla possibilità, dopo tregradi di giudizio, di far valere il possibile errore di diritto del giudice dilegittimità, proprio in ragione della esigenza, intrinseca al sistema, delladefinitività delle decisioni.4.2.

Ed, ancora, va osservato che sul punto dell'inammissibilità di ulterioriimpugnazioni delle sentenze di legittimità emesse dalla Corte Suprema dicassazione, questa Corte si è in precedenza già ripetutamente espressaaffermando principi pienamente condivisibili.In particolare, si è affermato che l'esclusione di tali impugnazioni per pretesierrori di valutazione o di giudizio risulta pienamente conforme sia alla Cartacostituzionale, che al diritto dell'Unione Europea (negli espressi termini, v.Cass.

Sez.

Un., 28 maggio 2013, n. 13181): a) da un lato, perché l'art. 111Cost. non impone altro vincolo, per il legislatore, se non la previsione delricorso per cassazione per violazione di legge avverso le sentenzeNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e non risultairrazionale la scelta legislativa di limitare all'appello e al ricorso percassazione l'esame del vizio di errore di giudizio o di valutazione e diriservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire lacorrezione dell'errore di percezione; b) dall'altro lato, perché tale esclusionenon reca alcun vulnus al principio dell'effettività della tutela giurisdizionaledei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustiziadell'Unione europea, per un verso, riconosce la necessità che "le decisionigiurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorsodisponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi nonpossano più essere rimesse in discussione" e ciò "al fine di garantire sia lastabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazionedella giustizia" (cfr.

C.G. 3.9.2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, intervenutasu questione pregiudiziale proposta proprio da questa Corte, e, altresì, C.G.30.9.2003, in causa C-224/01, Kobler; C.G. 16.3.2006, in causa C - 234/04,Kapferer), mentre, per altro verso, s'ispira al criterio dell'autonomiaprocedurale degli Stati membri, così rimettendo le modalità di formazionedella cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio alledisposizioni dell'ordinamento giuridico interno di detti Stati (cfr. Cass.25320/10).In relazione alla conformità di tale impostazione coi principi del giustoprocesso, come elaborati proprio dalla giurisprudenza della Corte europeadei diritti dell'Uomo, questa Corte ha già avuto modo di escludere la suacontrarietà agli artt. 6 e 13 della relativa Carta, qualunque sia il rango dariconoscere a tali norme, visto che esse non contengono alcuna disposizionecontrastante con la regola che esclude dai mezzi ordinari di impugnazionele sentenze della Corte di cassazione (Cass., 26 gennaio 2016, n. 1430).E si è affermato pure che, in linea di principio, la conformità alla Costituzioneed alle altre norme di rango sovranazionale dell'esclusione della revocazionedelle sentenze della Corte di cassazione (che non abbiano, come quella quiNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026gravata, deciso nel merito) per motivi diversi dal n. 4 dell'art. 395 c.p.c.risponde ad esigenze minimali di tutela effettiva del diritto di difesa, cui sicollega la necessità del conseguimento del giudicato all'esitodell'esperimento di un sistema ordinato ma predefinito — e, quindi, noninfinito — mezzi processuali ed all'esaurimento delle garanzie da essipreviste, in modo che un processo abbia una sua fine (in tali espressitermini, Cass. 30 settembre 2015, n. 19570).4.3.

Deve, invero, ritenersi che i limiti alla impugnabilità per revocazionedelle sentenze di legittimità, si fondano sull’esigenza, tutelata comeprimaria dalle stesse norme costituzionali e sovranazionali invocate, diconseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differentiimpugnazioni, con una immutabilità e definitività della pronuncia che tutelii diritti delle parti interessate5.

In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.5.1.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente apagare in favore dell’Agenzia controricorrente le spese del presente giudizioliquidate nell'importo di euro 20.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 10 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 32024/2024depositata il 12/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1. Questa Corte, con ordinanza n. 32024/2024, depositata in data 12dicembre 2024, nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza,pronunziata in sede di rinvio, n. 3743/7/22 della Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio, depositata in data 12.9.2022, avente ad oggettoNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’annullamento degli avvisi di accertamento n. TK3030405814/20105,relativo al periodo d’imposta 2005, e n. TK3030400517/20116, relativo alperiodo d’imposta 2006, cassava con rinvio la sentenza impugnata.2. In particolare il Collegio accoglieva i primi tre motivi del ricorso propostodall’Ufficio osservando che “il giudice del rinvio non si è attenuto al dictumdella Corte, consistente nel verificare, in base agli elementi presuntivi fornitidall'Agenzia delle entrate, la consapevole partecipazione alla frode da partedella contribuente, e ha sindacato l’esistenza stessa della frode che non èpiù in discussione nel presente processo”; accoglieva, altresì, il quartomotivo – in forza del quale l’Agenzia delle Entrate aveva lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 19 e 54,comma 2, d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dei principiacquisiti in tema di operazioni inesistenti, per aver la CTR escluso anche lanatura fittizia delle operazioni contestate e, quindi, implicitamente ilcoinvolgimento in essa della società contribuente assumendo che apparivainfondata la eccezione di inammissibilità di tale motivo sollevata dalla partecontroricorrente “dal momento che il giudice del merito non si è attenuto aldictum della sentenza rescindente, rimettendo in discussione l’esistenzastessa del meccanismo frodatorio”.3. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione la Credsecs.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].) cui ha resistito l’Agenzia delle entrate.4. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato memoria conclusiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La società ricorrente ha dedotto, quanto alla fase rescindente, violazionedell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. assumendo che l’impugnataordinanza della Corte di cassazione risultava viziata da errore di fatto, aisensi della citata norma, nella parte in cui aveva accolto il ricorso propostodall’Ufficio che aveva ad oggetto la legittimità della sentenza della CTR delLazio n. 3743/2022, la quale, a sua volta, era stata pronunciata a seguitoNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026del rinvio della causa disposta dalla Suprema Corte con ordinanza n.13138/2020, depositata in data 30 giugno 2020, “sostanzialmentesull’errato assunto che il Collegio del rinvio non si fosse «attenuto al dictumdella Corte [ed avesse] sindacato l’esistenza stessa della frode che non èpiù in discussione nel presente processo»”.1.1. Nel richiamare nei punti salienti l’exursus del giudizio, ha rilevato chel’ordinanza suddetta, ignorando completamente le ragioni della società(allora) resistente, aveva accolto il ricorso per cassazione propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza suindicata sull’errato assuntoche il Collegio del rinvio non si fosse «attenuto al dictum della Corte [edavesse] sindacato l’esistenza stessa della frode che non è più in discussionenel presente processo», circostanza, a dire di parte ricorrente, noncorrispondente alle risultanze di causa, posto che – come emergeva dagliriconosciuto l’esistenza di una frode IVA, essendosi limitata ad accertare lamancata valutazione, da parte del giudice del merito, degli elementiprobatori complessivamente addotti dalle parti, necessari a poterdimostrare la natura fittizia o meno dell’operazione e l’eventualecoinvolgimento della allora ICS. Ne consegue, a dire della società odiernaricorrente che, diversamente da quanto erroneamente affermato dallaSuprema Giudici, la CTR del Lazio, in sede di rinvio, non aveva affattosuperato i limiti della cognizione ad essa affidata (primo errore revocatorio),essendosi pronunciata esattamente all’interno del perimetro tracciato conl’ordinanza n. 13138/2020, la quale non aveva da tale perimetro esclusol’accertamento della esistenza della supposta frode IVA (secondo errorerevocatorio). Ha precisato che affermare, pertanto, che «il giudice del rinvionon si è attenuto al dictum della Corte» e che «l’esistenza stessa della frodeche non è più in discussione nel presente processo» costituiva – all’evidenza– un doppio “errore di fatto”, in quanto si sostanziava nella «supposizione[della] inesistenza di [fatti] la cui verità è positivamente stabilita» dalleNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026risultanze degli atti di causa e ciò in quanto – secondo la prospettazionedelle società contribuente – non è vero che l’accertamento della esistenzadella frode IVA ipotizzata dall’Agenzia delle Entrate fosse “estraneo” alperimetro del giudizio di rinvio segnato dalla prima ordinanza diannullamento, posto che in tale decisione i giudici di legittimità non avevanomai positivamente riconosciuto l’esistenza di detta frode, essendosi limitatiad accertare la mancata valutazione, da parte del giudice del merito, deglielementi probatori complessivamente addotti dalle parti, necessari a poterdimostrare la natura fittizia o meno dell’operazione e l’eventualecoinvolgimento della allora ICS, da ciò conseguendo che non poteva in alcunmodo affermarsi che giudice di rinvio, aveva “superato i confini del giudiziorescissorio”, accertando sia l’inesistenza della frode IVA contestata, sia ilpresunto coinvolgimento della allora ICS. Ha sottolineato che era palese ladecisività degli errori revocatori di cui si è detto, posto che: a) l’ ordinanzade qua aveva accolto il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrateproprio sull’errato assunto che la sentenza di secondo grado, resa in sededi rinvio, fosse viziata per violazione dell’art. 384 c.p.c., ovvero per nonessersi attenuta al dictum della Corte; b) l’errato assunto per cui«l’esistenza stessa della frode che non è più in discussione nel presenteprocesso» ha illegittimamente “circoscritto” i confini del “nuovo” giudizio dirinvio disposto dall’impugnata ordinanza n. 32024/2024 (ovvero«verificare, in base agli elementi presuntivi forniti dall’Agenzia delle entrate,la consapevole partecipazione alla frode da parte della contribuente»),erroneamente escludendo l’accertamento circa l’esistenza della frodestessa. In conclusione ha insistito per la revocazione dell’ordinanza dellasuddetta assumendo che la Corte di cassazione, ignorando completamentele contrarie eccezioni esposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel proprio controricorso, avevaaccolto il ricorso dell’Ufficio affermando erroneamente che: - «il giudice delrinvio non si è attenuto al dictum della Corte […] e ha sindacato l’esistenzastessa della frode che non è più in discussione nel presente processo»; - «ilNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026giudice del merito non si è attenuto al dictum della sentenza rescindente,rimettendo in discussione l’esistenza stessa del meccanismo frodatorio»; -«il coinvolgimento della società contribuente nella frode non si puòimplicitamente desumere dall’aver escluso la natura fittizia delle operazionicontestate, perché ciò non rientrava nel perimetro del giudizio rescissorio»,supponendo l’«inesistenza di [fatti] la cui verità è positivamente stabilita»dalle risultanze degli atti di causa. Ha osservato che una diversainterpretazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che escludessel’errore di fatto revocatorio anche in presenza di un’evidente errata letturadel materiale processuale (c.d. “abbaglio dei sensi”), accompagnata daltotale mancato esame della difesa da parte del giudice (come avvenuto nellaspecie), imporrebbe la sospensione del presente giudizio e la rimessionedegli atti alla Corte Costituzionale, risultando rilevante e nonmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellanorma in esame per violazione degli artt. 24, 111 e 117, co. 1, Cost., inrelazione agli artt. 6, 7 e 13 CEDU e all’art. 47 CDFUE in quanto in taleprospettiva, infatti, la norma precluderebbe in via definitiva edirrecuperabile alla parte il diritto a un ricorso effettivo e ad un giustoprocesso. Ha precisato che risulta contrario a tali principi ammettere che ungiudizio nel quale vengano in discussione diritti fondamentali – e nel qualesi applichino sanzioni che sono sostanzialmente penali ai sensi CEDU, exartt. 6 e 7 della suddetta Carta – possa chiudersi definitivamente sulla basedi un palese errore di fatto e di percezione del materiale di causa da partedel giudice di ultima istanza, laddove tale errore, pur conseguendo allaproposizione di uno specifico motivo di ricorso di una delle parti (nellaspecie, dell’Agenzia delle Entrate), risulti anche conseguenza di unaevidente omessa pronuncia sulle difese dell’altra parte volte a resistere atale motivo. Così opinando – e con riferimento al caso di specie – la partecontribuente, a dire della società ricorrente, verrebbe definitivamenteprivata del diritto a un “esame effettivo” della vicenda che lo riguarda (valeNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026a dire dell’accertamento della esistenza, nel caso di specie, di una ipotizzatafrode IVA), cui consegue, peraltro, la definitiva cristallizzazione di unaccertamento che ha conseguenze sanzionatorie sostanzialmente penali. Inconcorrenza o in alternativa alla dedotta questione di legittimitàcostituzionale, ha chiesto di sospendere il giudizio e promuovere questioneinterpretativa alla CGUE ex art. 267 TFUE, per accertare se l’art. 47 CDFUE,che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo, in combinato disposto con l’art.52 CDFUE e con gli artt. 6 e 7 CEDU, ostino a una norma nazionale comequella di cui all’art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., che impedisce la revocazione diuna sentenza di ultima istanza (come nella specie) laddove l’errorerevocatorio sia stato compiuto in sede di esame di un motivo di ricorso (eciò anche in ragione del fatto che la Corte, nell’accogliere tale motivo, hatotalmente omesso di prendere in considerazione, anche graficamente, ledifese di controparte, con ciò contribuendo a commettere il suddettogrossolano errore percettivo)”.2. Quanto alla fase rescissoria ha dedotto: - in via preliminare, il passaggioin giudicato del capo della sentenza di primo grado in ordineall’annullamento dei rilievi IRES ed IRAP, stante l’acquiescenza prestata, sulpunto, dall’Agenzia delle Entrate; - sempre in via preliminare: la nullità e/ocomunque la illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento perviolazione degli artt. 7-ter e 7-quinquies, L. n. 212 del 2000. Illegittimitàeurounitaria e/o incostituzionalità degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973e degli artt. 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972, per violazione degli art. 14 e117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, e degli artt. 7 e 47 CDFUE,questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; -l’infondatezza del primo mezzo di ricorso avversario atteso che, alla luce delcriterio direttivo in tema di accertamento introdotto ad opera del punto n.1, lett. h) dell’art. 17, L. n. 111 del 2023, non si comprendeva come possanoassumere efficacia ultrannuale delle valutazioni svolte in relazione ai periodid’imposta successivi (2008-2009) a quelli in cui, i fatti generatori, ossia leNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026operazioni immobiliari, sono state poste in essere (2005-2006);l’infondatezza del secondo e terzo mezzo di ricorso avversario atteso checontrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, il giudice del rinvio non haaffatto superato i limiti della cognizione ad esso affidata, essendosipronunciato esattamente all’interno del perimetro tracciato con l’ordinanzan. 13138/2020;l’inammissibilità e infondatezza del quarto mezzo di ricorsodell’ufficio perché volto ad un nuovo apprezzamento del fatto; la necessariaapplicazione dello ius superveniens, in forza del principio del favor rei di cuiall’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 472 del 1997, di cui agli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 87del 2024, con conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative, nellamisura del 70% dell’imposta evasa e/o indebitamente detratta, secondoquanto previsto dagli artt. 1, co. 2, 5, co. 4 e 6, co. 6, d.lgs. n. 471 del1997 e dell’art. 12, d.lgs. n. 472 del 1997. Questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 5, d.lgs. n. 87 del 2024 per violazione degli artt. 76,3 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 C.D.F.U.E, insubordine, applicazione dello ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158 del2015.3. Osserva il Collegio che il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioniappresso specificate.3.1. Va premesso l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneoa costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione dellarealtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporrel'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppurel'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti dicausa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'erratavalutazione delle risultanze processuali (vedi Cass. n. 26890/19).E’ stato, pure, precisato che non è idoneo ad integrare errore revocatorio,rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4),c.p.c., l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di datigiuridico-fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa siNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione delle parti el'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, edunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione. (Sez. U, Ordinanza n. 13181 del28/05/2013, Rv. 626608 - 01).Ed, ancora, per giurisprudenza costante (ex multis Cass. 10/06/2021, n.16439) «L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza[…] presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dellostesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli attiprocessuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione oin una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, ilgiudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risultiincontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa,sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un puntocontroverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare conimmediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indaginiermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo,nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa».In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errorerevocatorio si individua, quindi, nell'errore “meramente percettivo”,risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e taleda aver indotto la stessa Corte di cassazione a fondare la valutazione dellasituazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto,positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, oveinvece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazionedella situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazionedi fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n.26022; Cass., 12 dicembre 2012, n. 22868; Cass. 9 dicembre 2013, n.27451).Numero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026Al riguardo, è indispensabile puntualizzare (vedi Cass. 30 luglio 2014, n.17402) la differenza tra giudizio di fatto e giudizio di diritto, sinteticamentericordando che: - per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò cheempirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalitàdi applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità edassunzione di prove, ovvero a prove legali; - per diritto e giudizio di dirittosi deve avere riguardo a tutto quanto attiene all'applicazione di norme ecioè: all'individuazione o scelta della norma applicabile al caso concreto;all'interpretazione di tale norma, sia con riguardo alla fattispecie astratta,sia con riguardo al comando; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti,entro la fattispecie astratta; all'individuazione o deduzione delleconseguenze da quella norma previste, con applicazione al caso di specie.Su questa premessa, l'errore revocatorio consiste allora in una falsapercezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente edimmediatamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzionedella verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di unaccadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell'ordinamentointende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della suasussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata: l'erroredeve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concretarilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioniinduttive o - meno che mai - di indagini o procedimenti ermeneutici (vediex multis Cass., 30 marzo 1998, n. 3317; Cass., 22 novembre 2001, n.14841; Cass., 7 febbraio 2007, n. 2713; Cass., 9 maggio 2007, n. 10637;Cass., 18 settembre 2008, n. 23856).Pertanto, l'errore revocatorio non può articolarsi nella deduzione di uninesatto apprezzamento delle risultanze processuali (integrando taleinesatto apprezzamento, semmai, il detto vizio logico deducibile secondo ilNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026previgente testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5: Cass., 20 febbraio 2006, n. 3652;Cass., 11 febbraio 2009, n. 3365).Come chiarito da Cass. n. 15608/2015 in tema di revocazione dellesentenze della Corte di Cassazione, non può ritenersi inficiata da errore difatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi delricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare leargomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso èdedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso(Cass., 12 maggio 2011, n. 10466) e quindi un'attività valutativa e nonpercettiva.3.2. Nella specie, la doglianza di cui si è fatto cenno, lungi dall’evidenziareun errore di fatto percettivo, investe chiaramente il sindacato svolto dallaSuprema Corte la quale, attraverso una valutazione complessiva dellerisultanze di causa, ha ritenuto che il giudice del rinvio, nei terminispecificati, non si era attenuto al dictum della Corte di cui alla primapronunzia di annullamento.Si deduce, in definitiva, un errore di giudizio tendendosi, in ultima, istanzaa sollecitare un rinnovato giudizio sulla delibazione dei motivi del ricorso percassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate a dire di parte ricorrenteesaminati (anche) senza una corretta disamina delle deduzioni formulatecon il controricorso.Invero nella concretezza del caso, appare evidente che la parte ricorrentelamenta, sostanzialmente, un errore di diritto da parte della Suprema Cortela quale, nel valutare la portata di tutte le statuizioni di cui alla sentenzaimpugnata ed il tenore delle censure formulate con il ricorso per cassazione,ha concluso nel senso dalla fondatezza delle censure in forza delle qualil’Ufficio ricorrente aveva contestato al giudice del rinvio la violazione deiprincipi fissati in sede di annullamento, cercando di sindacare e, quindi,un'attività valutativa e non percettiva.Numero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026Com’è evidente, peraltro, la ricognizione del supposto errore postula laverifica dei limiti del giudizio quali conseguenti alle pronunce oggetto diimpugnazione ed alle difese in quei giudizi svolti, laddove la parte nemmenoprecisa quali specifiche contestazioni avrebbe mosso ab origine avversol’avviso di accertamento sicché non appare sussistere alcun errore di fattodotato di immediata evidenza, peraltro nella sostanza neanche chiaramenteed esplicitamente dedotto da parte ricorrente, risultando l’impugnazione dequa, all’ evidenza, inammissibile sulla scorta del condivisibile principio percui non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed aglieffetti di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione delcontenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata,trattandosi di attività di giudizio e non di verifica in fatto (Sez. n. 10184 del27/04/2018, Rv. 648204 - 01).4. Ne appaiono sussistere gli invocati profili di incostituzionalità della normaovvero i presupposti per un rinvio pregiudiziale, questioni su cui partericorrente ha insistito sia nel ricorso che nella successiva memoriaconclusiva.4.1. Appare opportuno richiamare, quanto alle questioni dedotte, i principifissati da Cass. SU n. 7484/2023 che possono sintetizzarsi nei seguentitermini:- l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte diCassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito dellevalutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estraneal'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi siprotraggano all'infinito, così da non risultare irrazionale la scelta legislativadi limitare all'appello e al ricorso per cassazione l'esame del vizio suddettoe di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire lacorrezione dell'errore di percezione (Cass. n. 6845 del 2022, Cass. Sez. Un.n. 8984 del 2018, Cass. n. 13181 del 2013, Cass. n. 18897 del 2011, Cass.n. 862 del 2018);Numero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026- la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, 391-bis e391-ter cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 Cost.ed in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono larevocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione perpretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni nonoggetto della precedente controversia, rispondendo la non ulterioreimpugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse normecostituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di unsistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità edefinitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti (Cass. n. 8472 del2016);- priva di pregio si rivela una interpretazione dell'art. 391 bis c.p.c. nel sensodi intendere l’espressione “errore di fatto” come riferita a “qualsiasi errore”,unica interpretazione – si assume –che consente di non violare l'art. 13CEDU atteso che il principio di effettività della tutela giurisdizionale nonrisulta obiettivamente vulnerato dalla preclusione alla possibilità, dopo tregradi di giudizio, di far valere il possibile errore di diritto del giudice dilegittimità, proprio in ragione della esigenza, intrinseca al sistema, delladefinitività delle decisioni.4.2. Ed, ancora, va osservato che sul punto dell'inammissibilità di ulterioriimpugnazioni delle sentenze di legittimità emesse dalla Corte Suprema dicassazione, questa Corte si è in precedenza già ripetutamente espressaaffermando principi pienamente condivisibili.In particolare, si è affermato che l'esclusione di tali impugnazioni per pretesierrori di valutazione o di giudizio risulta pienamente conforme sia alla Cartacostituzionale, che al diritto dell'Unione Europea (negli espressi termini, v.Cass. Sez. Un., 28 maggio 2013, n. 13181): a) da un lato, perché l'art. 111Cost. non impone altro vincolo, per il legislatore, se non la previsione delricorso per cassazione per violazione di legge avverso le sentenzeNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e non risultairrazionale la scelta legislativa di limitare all'appello e al ricorso percassazione l'esame del vizio di errore di giudizio o di valutazione e diriservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire lacorrezione dell'errore di percezione; b) dall'altro lato, perché tale esclusionenon reca alcun vulnus al principio dell'effettività della tutela giurisdizionaledei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustiziadell'Unione europea, per un verso, riconosce la necessità che "le decisionigiurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorsodisponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi nonpossano più essere rimesse in discussione" e ciò "al fine di garantire sia lastabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazionedella giustizia" (cfr. C.G. 3.9.2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, intervenutasu questione pregiudiziale proposta proprio da questa Corte, e, altresì, C.G.30.9.2003, in causa C-224/01, Kobler; C.G. 16.3.2006, in causa C - 234/04,Kapferer), mentre, per altro verso, s'ispira al criterio dell'autonomiaprocedurale degli Stati membri, così rimettendo le modalità di formazionedella cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio alledisposizioni dell'ordinamento giuridico interno di detti Stati (cfr. Cass.25320/10).In relazione alla conformità di tale impostazione coi principi del giustoprocesso, come elaborati proprio dalla giurisprudenza della Corte europeadei diritti dell'Uomo, questa Corte ha già avuto modo di escludere la suacontrarietà agli artt. 6 e 13 della relativa Carta, qualunque sia il rango dariconoscere a tali norme, visto che esse non contengono alcuna disposizionecontrastante con la regola che esclude dai mezzi ordinari di impugnazionele sentenze della Corte di cassazione (Cass., 26 gennaio 2016, n. 1430).E si è affermato pure che, in linea di principio, la conformità alla Costituzioneed alle altre norme di rango sovranazionale dell'esclusione della revocazionedelle sentenze della Corte di cassazione (che non abbiano, come quella quiNumero registro generale 12604/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 12219/2026Data pubblicazione 01/05/2026gravata, deciso nel merito) per motivi diversi dal n. 4 dell'art. 395 c.p.c.risponde ad esigenze minimali di tutela effettiva del diritto di difesa, cui sicollega la necessità del conseguimento del giudicato all'esitodell'esperimento di un sistema ordinato ma predefinito — e, quindi, noninfinito — mezzi processuali ed all'esaurimento delle garanzie da essipreviste, in modo che un processo abbia una sua fine (in tali espressitermini, Cass. 30 settembre 2015, n. 19570).4.3. Deve, invero, ritenersi che i limiti alla impugnabilità per revocazionedelle sentenze di legittimità, si fondano sull’esigenza, tutelata comeprimaria dalle stesse norme costituzionali e sovranazionali invocate, diconseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differentiimpugnazioni, con una immutabilità e definitività della pronuncia che tutelii diritti delle parti interessate5. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.5.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente apagare in favore dell’Agenzia controricorrente le spese del presente giudizioliquidate nell'importo di euro 20.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 10 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 12219/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris