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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08906/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 459, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Molise il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 5.10.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], l’intimazione di pagamento n. 0532 2017 9000573113, avente ad oggetto cartelle esattoriali con le quali veniva richiesto quanto O GGETTO :Irpef 1993-1995 - Intimazione di pagamento - Contributo per il servizio sanitario nazionale -Termine di prescrizione. dovuto a titolo di Contributo per il [OSCURATO:PERSONA] e di crediti erariali.

2. La contribuente impugnava l’ingiunzione, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, che riteneva fondate le difese proposte, per essere decorsa la prescrizione quinquennale in relazione a quanto preteso in relazione al Contributo per il [OSCURATO:PERSONA] e per le sanzioni, mentre lo rigettava con riferimento ai crediti erariali (Irpef ed Imposta di Registro), in ordine ai quali doveva applicarsi la prescrizione decennale.

3. Avverso la decisione conseguita dal giudice di primo grado spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Molise, e proponeva appello incidentale la contribuente.

La CTR confermava la decisione relativa alla prescrizione decennale dei crediti erariali, non maturata, e quella quinquennale del Contributo per il [OSCURATO:PERSONA] e delle sanzioni, maturata, e pertanto rigettava sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale.

4. L’Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dal giudice del gravame, per la parte in cui era rimasta soccombente, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

La contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello, mediante PEC consegnata il 4.4.2022, ma non ha proposto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ., “per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito da contributi per il servizio sanitario nazionale sia soggetto al termine di prescrizione quinquennale, e non a quello decennale, come invece è” (ric., p. 4).

2. Occorre preliminarmente chiarire come risulti allegato, nel presente giudizio, che l’Amministrazione finanziaria ha notificato alla contribuente un atto interruttivo della prescrizione, costituito da un preavviso di fermo amministrativo (7.11.2009).

La CTR ha correttamente ritenuto che la prescrizione dei tributi erariali sia decennale, mentre quella delle sanzioni è quinquennale.

2.1. In relazione al Contributo per il SSN, però, il giudice del gravame, dopo aver correttamente osservato che “in mancanza di norme specifiche che prevedano termini prescrizionali più brevi, i termini di prescrizione delle entrate erariali sia quello ordinario decennale”, ha poi apoditticamente affermato che “per quel che riguarda il termine di prescrizione del contributo per il servizio sanitario nazionale, è condivisibile la statuizione resa dal primo Giudice che ne individua il termine prescrizionale in quello quinquennale” (sent.

CTR, p. 3 s.).

3. Invero tutti i tributi sono soggetti al termine di prescrizione decennale a meno che non sia previsto diversamente dalla legge che in taluni casi li ha ridotti con riferimento, ad esempio, ai tributi locali (cinque anni) ed alla c.d.

Tassa automobilistica (tre anni).

Anche in materia di Contributo per il [OSCURATO:PERSONA] vi è norma specifica, l’art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto la prescrizione quinquennale per “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

Il termine di prescrizione, prima decennale, è divenuto quinquennale a far data dal 1° gennaio 1996, ma il successivo comma 10 dell’art. 3 citato ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente (cfr. Cass.

SU 17.11.2016, n. 23397).

Nel caso di specie, essendo riferite le evasioni contributive agli anni 1993, 1994, 1995 e 2002, quest’ultima annualità è soggetta al termine quinquennale, mentre per le annualità precedenti il giudice di merito dovrà accertare se fossero già stati notificati atti interruttivi della prescrizione o procedure di recupero, ai fini della salvezza della precedente disciplina.

4. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, che procederà a nuovo esame e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.

La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e cassa la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise che, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provved

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 459, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Molise il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 5.10.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], l’intimazione di pagamento n. 0532 2017 9000573113, avente ad oggetto cartelle esattoriali con le quali veniva richiesto quanto O GGETTO :Irpef 1993-1995 - Intimazione di pagamento - Contributo per il servizio sanitario nazionale -Termine di prescrizione. dovuto a titolo di Contributo per il [OSCURATO:PERSONA] e di crediti erariali. 2. La contribuente impugnava l’ingiunzione, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, che riteneva fondate le difese proposte, per essere decorsa la prescrizione quinquennale in relazione a quanto preteso in relazione al Contributo per il [OSCURATO:PERSONA] e per le sanzioni, mentre lo rigettava con riferimento ai crediti erariali (Irpef ed Imposta di Registro), in ordine ai quali doveva applicarsi la prescrizione decennale. 3. Avverso la decisione conseguita dal giudice di primo grado spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Molise, e proponeva appello incidentale la contribuente. La CTR confermava la decisione relativa alla prescrizione decennale dei crediti erariali, non maturata, e quella quinquennale del Contributo per il [OSCURATO:PERSONA] e delle sanzioni, maturata, e pertanto rigettava sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. 4. L’Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dal giudice del gravame, per la parte in cui era rimasta soccombente, affidandosi ad un motivo di impugnazione. La contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello, mediante PEC consegnata il 4.4.2022, ma non ha proposto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ., “per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito da contributi per il servizio sanitario nazionale sia soggetto al termine di prescrizione quinquennale, e non a quello decennale, come invece è” (ric., p. 4). 2. Occorre preliminarmente chiarire come risulti allegato, nel presente giudizio, che l’Amministrazione finanziaria ha notificato alla contribuente un atto interruttivo della prescrizione, costituito da un preavviso di fermo amministrativo (7.11.2009). La CTR ha correttamente ritenuto che la prescrizione dei tributi erariali sia decennale, mentre quella delle sanzioni è quinquennale. 2.1. In relazione al Contributo per il SSN, però, il giudice del gravame, dopo aver correttamente osservato che “in mancanza di norme specifiche che prevedano termini prescrizionali più brevi, i termini di prescrizione delle entrate erariali sia quello ordinario decennale”, ha poi apoditticamente affermato che “per quel che riguarda il termine di prescrizione del contributo per il servizio sanitario nazionale, è condivisibile la statuizione resa dal primo Giudice che ne individua il termine prescrizionale in quello quinquennale” (sent. CTR, p. 3 s.). 3. Invero tutti i tributi sono soggetti al termine di prescrizione decennale a meno che non sia previsto diversamente dalla legge che in taluni casi li ha ridotti con riferimento, ad esempio, ai tributi locali (cinque anni) ed alla c.d. Tassa automobilistica (tre anni). Anche in materia di Contributo per il [OSCURATO:PERSONA] vi è norma specifica, l’art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto la prescrizione quinquennale per “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il termine di prescrizione, prima decennale, è divenuto quinquennale a far data dal 1° gennaio 1996, ma il successivo comma 10 dell’art. 3 citato ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente (cfr. Cass. SU 17.11.2016, n. 23397). Nel caso di specie, essendo riferite le evasioni contributive agli anni 1993, 1994, 1995 e 2002, quest’ultima annualità è soggetta al termine quinquennale, mentre per le annualità precedenti il giudice di merito dovrà accertare se fossero già stati notificati atti interruttivi della prescrizione o procedure di recupero, ai fini della salvezza della precedente disciplina. 4. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, che procederà a nuovo esame e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e cassa la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise che, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provved
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