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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15861/2026

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ede in Napolialla via F. Crispi n. 98, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rap-presentante p.t. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustamandato in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LLD GNN31D17 A535T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51A08 L845I), con i qualielegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], indicandosi per comunicazioni anche l'ulte-riore indirizzo [OSCURATO:EMAIL] e il numero [OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroRegione Campania ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), Presidenza del Consiglio deiministri ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona dei rispettivi legali rapp.ti, rap-presentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:TELEFONO] - PEC: ags.rm@mailcert.avvocatura-Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026stato.it) e presso la stessa domiciliate in Roma alla Via dei Portoghesi n.Controricorrenti e Ricorrenti incidentalinonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni ([OSCURATO:PARTITA_IVA] - Cod.drea Bertalot, corrente in 10122 Torino TO, [OSCURATO:PERSONA]Appello n. 11,elettivamente domiciliata in 00196 Roma RM, [OSCURATO:PERSONA] n.6110, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A18H501I, indirizzo di posta elettronica certificala [OSCURATO:EMAIL] e numero tele[OSCURATO:TELEFONO]) che la rappresenta e difende,in via disgiunta, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova (C.F.: SCFCRL 53E01 H183R, indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] e numero tele[OSCURATO:TELEFONO]) in forza di procuraspeciale in atti.ControricorrentenonchéAgenzia [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] - Arcadis (codi-ce fiscale 95109910638).Intimataavverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione imprese, n°2483 depositata il 6 luglio 2020.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, dottor [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha conclusoper il rigetto del ricorso principale, per l'accoglimento del primo e del se-condo motivo del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] per la Regione Campania e dalla Presidenza del Consiglio deiMinistri e per il rigetto del terzo e del quarto motivo del ricorso incidenta-Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. – premesso di aver ricevuto in affidamento l'appal-to per il completamento della rete fognaria del Comune di Gragnano, concontratto siglato il 29 ottobre 2008, e che la Stazione appaltante era in-corsa in numerose inadempienze – conveniva davanti al Tribunale di Na-poli, Sezione imprese, il Commissario delegato con l'ordinanza n° 3279 delPresidente del Consiglio dei ministri per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno e chiedeva al Giudiceadito di risolvere il contratto per inadempimento della Pubblica ammini-strazione e di condannarla al pagamento di vari importi per opere realizza-te e non pagate, per utili non conseguiti, per spese di ripiegamento delcantiere, per maggiori oneri e danni espressi nelle riserve, per dannoall'immagine e per interessi.A seguito dell'eccezione di nullità della vocatio in ius, sollevata dal Com-missario (per essere stato evocato in giudizio nonostante la cessazione ditale Ufficio alla data del 31 dicembre 2012, anteriormente alla notificadell'atto introduttivo), l'attrice chiamava in causa l'Agenzia regionale cam-pana per la difesa del suolo (Arcadis), la quale si costituiva, chiedendo lareiezione delle domande attoree e in via riconvenzionale formulava do-manda di risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'appaltatrice e dicondanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni.Interveniva in causa la Reale mutua assicurazioni s.p.a., la quale chiedevaal Tribunale di dichiarare l'inesigibilità, l'inoperatività o comunque l'abusi-vità o l'infondatezza dell'eventuale escussione delle garanzie prestate conle polizze fideiussorie n° 27931 e n° 2108940 per le obbligazioni assuntedalla Co.Ge.Pa. col predetto contratto d'appalto nei confronti dell'Ammini-strazione committente o, in subordine, l'intervenuto svincolo delle stesse.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/20262.- Il Tribunale, disposta c.t.u., rigettava le contrapposte domande risolu-tive e dichiarava che il contratto si era sciolto per mutuo consenso.Secondo quanto riferito dalla sentenza di secondo grado (pagine 7-8), ilTribunale condannava l'Arcadis a pagare all'attrice euro 307.801,18,somma comprensiva del Sal n° 6 (euro 259.048,71), e dei materiali a pièd'opera (euro 48.752,47), oltre agli interessi sul Sal n° 6.Rigettava, invece, la domanda di condanna della PA al pagamento degli al-tri lavori extracontabili, in quanto non autorizzati dalla committente.[OSCURATO:PERSONA].Ge.Pa. a pagare ad Arcadis euro 50.745,57 per l'elimina-zione dei difetti delle opere realizzate.Respingeva la domanda della Stazione appaltante diretta ad ottenere il ri-sarcimento del danno derivante dalla chiusura del cantiere, in quanto laprosecuzione dei lavori era imprevedibile e solo eventuale.Infine, respingeva le altre voci di danno reclamate dalla Committente e lacondannava a restituire a Reale mutua le cauzioni escusse, giudicando il-legittima la loro escussione in ragione del maggior credito vantato daCo.Ge.Pa (euro 307.801,18) rispetto a quello della committenza (euro50.745,57).3.- Co.Ge.Pa. e Arcadis proponevano, rispettivamente, appello principale(in base a due motivi) ed incidentale (cinque motivi) e la Corte napoleta-na, con la sentenza indicata in intestazione, rigettava integralmente ilprimo ed accoglieva parzialmente il secondo.La Corte riteneva che il primo motivo di impugnazione principale, col qualeCo.Ge.Pa. insisteva nella pronuncia di risoluzione dell'appalto per inadem-pimento della Stazione appaltante, fosse infondato, in quanto era l'appal-tatrice la parte inadempiente.In accoglimento del primo motivo di appello incidentale di Arcadis, dichia-rava risolto l'appalto per inadempimento dell'impresa e, in accoglimentodel terzo motivo di appello incidentale, non dovuta dalla Committente al-cuna somma a titolo di interessi sul saldo (pari ad euro 259.048,71) del 6°Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Sal, avendone Arcadis legittimamente sospeso il pagamento ai sensidell'art. 1460 cod. civ.Condannava quindi Co.Ge.Pa. a restituire gli interessi sul 6° Sal, ricevutinella misura di euro 60.197,74.Rigettava o dichiarava in vario modo inammissibili gli altri motivi di gra-vame.Condannava quindi Co.Ge.Pa. a restituire gli interessi pagatile dalla Com-mittente, pari ad euro 60.197,74.4.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione Co.Ge.Pa.,affidando il gravame a quattro motivi.Resistono la Regione Campania (subentrata alla Arcadis per effettodell'art. 4, terzo comma, della legge reg.

Campania 23 dicembre 2016 n°38) e la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso contenentericorso incidentale fondato su quattro motivi.Resiste anche Reale mutua assicurazioni, con controricorso illustrato damemoria, col quale si rimette a giustizia in ordine al ricorso principale echiede che, “occorrendo”, questa Corte dia atto del giudicato sceso in or-dine alla illegittima escussione delle polizze fideiussorie.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria con la quale ha conclusocome da epigrafe.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo di ricorso l'appaltatrice deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1453 e 1460 cod. civ. e dell'art. 133 del d.lgs. n°163/2006.[OSCURATO:PERSONA] appaltante non avrebbe provveduto al pagamento del sestocertificato del 28 dicembre 2011, sicché Co.Ge.Pa., ai sensi dell'art. 133del d.lgs. n° 163/2006, avrebbe legittimamente sospeso i lavori ed agitoNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026per la risoluzione, inviando la diffida del 13 luglio 2012 dopo oltre settemesi dall'emissione del predetto certificato.La Corte non avrebbe tenuto conto del menzionato art. 133, ritenendo,anzi, erroneamente, che non vi fosse alcuna norma che attribuiva all'ap-paltatore la facoltà di sospendere i lavori e di risolvere il contratto.Inoltre, l'art. 7 del contratto di appalto (il quale prevedeva che il ritardonel pagamento degli acconti non avrebbe dato all'appaltatore il diritto disospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contrat-to) – sul quale la Corte territoriale aveva basato il rigetto della domandarisolutiva – era nullo, ex art. 1418 cod. civ., per contrarietà con le normeimperative degli artt. 1460 cod. civ. e 133 del d.lgs. n° 163/2006.6.- Il mezzo è inammissibile in quanto, come correttamente segnalato dalPG nella requisitoria, implica la revisione del giudizio di fatto, totalmenterimesso al giudice del merito, in ordine ai contrapposti inadempimenti del-le parti.Invero, la Corte, dopo aver analiticamente riassunto gli eventi che caratte-rizzarono l'esecuzione dei lavori ed i relativi atti negoziali siglati dalle parti(paragrafo II.2.4, pagine 21-29), ha innanzitutto constatato (paragrafoII.2.5, pagina 29) che non vi era alcuna norma che permettesse all'impre-sa di risolvere unilateralmente l'appalto.Secondariamente, ha osservato (paragrafo II.2.5, pagine 29-31) che i fat-ti, in base ai quali l'impresa prospettò alla Stazione appaltante “nel mesedi luglio 2012” che avrebbe dapprima sospeso i lavori e poi risolto l'appal-to e tutti gli atti negoziali sottoscritti nel corso di esso, erano infondati edinidonei a giustificare la risoluzione per inadempimento, in quanto: (1) laCo.Ge.Pa. aveva sottoscritto appena tre mesi prima l'accordo del 13 aprile2012 nel quale dava atto che non vi era alcun impedimento alla ripresadei lavori; (2) i fattori tecnici o amministrativi che impedivano la ripresadei lavori, indicati dall'impresa, erano stati da essa stessa ritenuti supera-bili; (3) la mancata rimozione di tali ostacoli alla prosecuzione dei lavoriNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026non era imputabile agli specifici inadempimenti addotti o alla non adegua-ta attività di cooperazione della stazione appaltante genericamente allega-ta da controparte, poiché (3A) spettava per contratto alla appaltatriceprocedere alle occupazioni d'urgenza, chiedere l'ausilio della forza pubblicaper la materiale liberazione delle aree private e ottenere dalle autoritàamministrative competenti i provvedimenti occorrenti ai fini dell'esecuzio-ne dei lavori; (3B) degli allacciamenti abusivi alla fognatura erano respon-sabili i terzi; (4) sottoscrivendo il verbale del 13 aprile 2012 la Co.Ge.Pa.aveva implicitamente rinunziato a dolersi del pregresso ritardo nel paga-mento di tutti gli importi previsti dall'accordo bonario e dalla transazionedel 27 dicembre 2011; (5) l'art. 7 del contratto d'appalto prevedevaespressamente che l'impresa non aveva il diritto di sospendere i lavori e dirisolvere il contratto in caso di tardivo pagamento delle somme dovute;(6) gli importi riconosciuti alla società appaltatrice con l'accordo bonario ela transazione del 27 dicembre 2011, diversi da quello relativo al sestoSal, vennero comunque pagati l'8 agosto 2012, cioè prima dell'ultimo deitermini fissati da detta società alla stazione appaltante con i suoi atti didiffida.Infine, Co.Ge.Pa. non aveva mai sostenuto l'illegittimità dell'ordine di ser-vizio n° 5/2012 del 27 luglio 2012, col quale il Direttore dei lavori avevaordinato lo spostamento di un tratto del tronco fognario.Sulla scorta dell'analisi delle reciproche condotte, la Corte territoriale è,dunque, giunta alla conclusione (sentenza pagina 31) che la c.t.u. del pri-mo grado non potesse essere condivisa, in quanto fondata su una “macro-scopica sottovalutazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla so-cietà appaltatrice” e che l'unilaterale sospensione dei lavori dal 3 agosto2012 fosse, pertanto, illegittima, con la conseguente fondatezza dell'ecce-zione di inadempimento opposta dalla PA in sede di pagamento degli ac-conti e della successiva domanda risolutoria giudiziale.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Non ha dunque, alcun, rilievo la censura di nullità formulata contro laclausola dell'art. 7 del contratto d'appalto, poiché la sentenza gravata, afronte della deduzione hinc et inde di reciproci inadempimenti, ha valutatogli uni e gli altri ed ha ritenuto, apprezzando prudentemente il materialeprobatorio (art. 116 cod. proc. civ.), che quelli della PA non giustificasserola risoluzione del rapporto, al contrario di quelli dell'impresa, tra i quali eraannoverabile l'unilaterale ed illegittima sospensione dei lavori del 3 agosto2012: in sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto prevalente l'inadempi-mento dell'appaltatrice, con ciò rispettando l'orientamento giurispruden-ziale di legittimità.Deve, infatti, rammentarsi che la speciale disciplina dell'art. 133 del d.lgs.n° 163/2006 (la quale, com'è noto, prevede che in caso di mancato pa-gamento di acconti superiori al quarto dell'importo netto contrattuale l'ap-paltatore possa sollevare eccezione di inadempimento, ex art. 1460 cod.civ., salva la facoltà di agire per la risoluzione trascorsi sessanta giornidalla costituzione in mora: articolo nel quale è confluito il precedente art.26, primo comma, della legge n° 109/1994) va integrata con le norme delcodice civile, come prevede l'art. 2, quarto comma, del d.lgs. n° 163/2006, secondo il quale “[p]er quanto non espressamente previsto nel pre-sente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svol-ge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile”.Pertanto, l'art. 1460 cod. civ. rimane pur sempre un rimedio esperibiledalla PA ove ne ricorrano i presupposti (ex multis: Cass., sez.

I, 24 otto-bre 1985 n° 5232).Quanto, poi, alla deduzione della ricorrente, secondo la quale la Corte dimerito non avrebbe considerato che, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n°163/2006, la Co.Ge.Pa. poteva legittimamente sospendere l'esecuzionedei lavori a fronte del mancato pagamento del certificato di pagamento n°6 del 28 dicembre 2011 (pari ad euro 287.429,51), il mezzo non considerail passaggio motivazionale col quale la Corte ha ritenuto che, sottoscriven-Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026do il verbale di accordo del 13 aprile 2012, la Co.Ge.Pa.

“aveva evidente-mente per implicito rinunciato a dolersi del pregresso ritardo del paga-mento da parte della stazione appaltante di tutti gli importi che l'accordobonario e la transazione del 27 dicembre 2011 prevedevano che dovesse-ro essere corrisposti”.In conclusione, il mezzo in esame richiede a questa Corte di procedere adun nuovo e diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, stabilendoche i precedenti tardivi pagamenti, nei quali era incorsa la Stazione appal-tante, giustificavano la sospensione dei lavori, senza considerare che l'ap-prezzamento circa la prevalenza dell'uno o dell'altro, dei reciproci inadem-pimenti, è totalmente rimesso alla valutazione del giudice del merito.7.- Il secondo mezzo della Co.Ge.Pa. è intitolato “Violazione e falsa ap-plicazione degli artt. 1453 e 1460 c.c. e dell'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.

Violazione dell'art. 112 c.p.c. inrelazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.

Ultrapetizione”.La Corte avrebbe pronunciato la risoluzione dell'appalto, ritenendo diri-mente l'inadempimento dell'impresa, consistente nella sospensione dei la-vori del 3 agosto 2012, nonostante la domanda risolutoria della PA non sibasasse su tale sospensione, ma sui fatti indicati nella Determinazionecommissariale n° 653 del 20 dicembre 2013.Inoltre, al contrario di quanto affermato dalla Corte d'appello, l'Avvocaturadello Stato non aveva mai dedotto nei propri scritti difensivi, a fondamen-to della domanda di risoluzione, l'illegittima sospensione dei lavori del 3agosto 2012: donde il denunciato vizio di ultrapetizione.8.- Il motivo è inammissibile, non cogliendo l'esatta ratio decidendi dellasentenza ed essendo privo di autosufficienza.Anzitutto, la Corte non ha pronunciato la risoluzione dell'appalto in baseall'unico inadempimento dell'appaltatore costituito dall'illegittima sospen-sione dei lavori del 3 agosto 2012, ma ha ritenuto quest'ultimo inadempi-Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026mento “il culmine, anche per gravità, delle inadempienze della società ap-paltatrice” (sentenza pagina 32).Sicché, a ben vedere, la risoluzione è stata pronunciata in relazione aduna pluralità di inadempimenti, tra i quali quelli pregressi alla sospensionedel 3 agosto 2012, menzionati nella Delibera n° 653.In ogni modo, la Corte territoriale (sentenza pagina 31-32) ha osservatoche l'illegittima sospensione dei lavori del 3 agosto 2012 – pur non essen-do compresa tra i fatti posti a fondamento della Delibera commissariale n°653 del 20 dicembre 2013, con la quale, al termine del procedimento exart. 136 d.lgs. n° 163/2006, era stata pronunciata la risoluzione contrat-tuale per inadempimento dell'appaltatrice – era stata, nondimeno, fattavalere in giudizio dalla Stazione appaltante a fondamento della domandadi risoluzione ex art. 1453 cod. civ.Per contrastare tale conclusione, la ricorrente Co.Ge.Pa. deduce sul puntoche l'Avvocatura dello Stato non avrebbe mai dedotto a fondamento delladomanda risolutoria l'inadempimento consistente nella menzionata so-spensione, ma omette di trascrivere (come invece pretende l'art. 366 n° 6cod. proc. civ.) il testo delle difese erariali e tale omissione rende il motivoin parte qua inammissibile.9.- Col terzo motivo Co.Ge.Pa. si duole della violazione dell'art. 112 cod.proc. civ.Il primo Giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulatadall'impresa, di pagamento dei lavori non contabilizzati, realizzati dopo il6° Sal, ossia dopo il 27 dicembre 2011, sino alla sospensione dei lavori del3 agosto 2012.La Corte ha respinto il secondo motivo di appello della Co.Ge.Pa. sul pun-to, col quale quest'ultima lamentava un'omessa pronuncia da parte delTribunale, sul rilievo che l'impresa avesse chiesto la condanna della Sta-zione appaltante per il solo caso di accoglimento della domanda di risolu-zione formulata dall'appaltatrice e non, invece, per il caso di sua reiezione.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Al contrario, l'impresa avrebbe chiesto, per l'ipotesi di rigetto della do-manda di risoluzione, la condanna della PA al pagamento di tutti i dannisubiti dall'impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori ed oggetto delle ri-serve dalla stessa formulate, per complessivi euro 3.246.163,05, nei qualisarebbero compresi “i lavori eseguiti e non contabilizzati”.10.- Prima di esaminare il mezzo, va premessa un'osservazione che è co-mune anche ai motivi di ricorso incidentale della Regione.A seguito della risoluzione dell'appalto le parti erano tenute, secondoquanto disposto dall'art. 1458 cod. civ. (il quale prevede che la risoluzioneabbia effetto retroattivo tra le parti), a restituire sia le somme ricevute atitolo di corrispettivo d'appalto, sia le opere realizzate (potendosi even-tualmente, nel caso in cui tale ultima obbligazione restitutoria sia impossi-bile, procedere alla restituzione di un tantundem calcolato in base al valo-re venale dell'opus realizzato, ragguagliato al corrispettivo pattuito: Cass.,sez.

I, 24 maggio 2007, n° 12162 e più recentemente Cass., sez.

I, 11agosto 2025 n° 23036).Nessuno dei litiganti ha avanzato pretese in tal senso.Sol che si leggano i motivi di appello come riportati in sentenza ed i motividi ricorso per cassazione, è agevole constatare che ambedue i contendentihanno insistito nelle rispettive domande di pagamento e di restituzione li-mitatamente ad alcuni aspetti e fasi dell'appalto e non con riferimento alcorrispettivo globalmente pagato ad all'opera complessivamente realizza-ta, così rinunciando implicitamente agli effetti pienamente restitutori pre-visti dall'art. 1458 cod. civ.Questa Corte non può certo stravolgere l'impianto delle impugnazioni e,pertanto, provvederà ad esaminare i singoli motivi, anche se i mezzi nontengono in alcun conto l'effetto giuridico scaturente dalla risoluzione.10.- Tanto premesso, si passa all'esame del terzo motivo.Il mezzo è inammissibile, in quanto la Corte partenopea ha ritenuto che ladomanda di pagamento dei lavori non contabilizzati, realizzati dopo il 6°Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Sal sino alla sospensione del 3 agosto 2012, fosse stata proposta per lasola ipotesi di accoglimento della risoluzione del contratto avanzatadall'impresa e non anche nel caso di suo rigetto.Ora, la ricorrente deduce che nell'importo di euro 3.246.163,05, preteso atitolo di “danni subiti (…) nel corso dell'esecuzione dei lavori ed oggettodelle riserve” sarebbero compresi anche i corrispettivi per i lavori non con-tabilizzati successivi al sesto Sal e da tale premessa fa discendere che ladomanda, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte partenopea, sarebbestata formulata.L'allegazione è, tuttavia, apodittica e, comunque, non è accompagnata,come vuole l'art. 366 n° 6 cod. proc. civ., dalla trascrizione degli atti pro-cessuali o documentali sui quali si fonda l'asserzione predetta: e tale ca-renza ne determina l'inammissibilità.11.- Col quarto motivo Co.Ge.Pa. deduce la violazione degli artt. 1460cod. civ. e 132 cod. proc. civ.Co.Ge.Pa. si duole che la Corte territoriale, in accoglimento del terzo moti-vo di appello incidentale della PA, l'abbia condannata a restituire gli inte-ressi sul ritardato pagamento del sesto Sal (pagati dalla Stazione appal-tante in esecuzione della sentenza di primo grado), sull'erroneo rilievo chela PA avesse fatto legittimo uso dell'eccezione di inadempimento, ex art.1460 cod. civ.Tale capo si porrebbe in contraddizione rispetto all'altro capo della senten-za, “laddove si consideri che la sospensione dei pagamenti era stata di-sposta dalla stazione appaltante per le medesime ragioni poste a fonda-mento della determinazione commissariale n. 653 del 20.12.2013, ritenu-ta illegittima dalla stessa Corte di Appello”.12.- Il motivo è infondato, in quanto, come già sopra illustrato (nel corsodello scrutinio del primo mezzo) la PA ha legittimamente opposto eccezio-ne ex art. 1460 cod. civ. a fronte degli inadempimenti della appaltatrice,ritenuti prevalenti dalla Corte napoletana.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Quanto, poi, alla denunciata contraddizione della sentenza, essa apparedel tutto inconsistente, posto che – nonostante l'infondatezza della do-manda di accertamento della legittimità della Determinazione commissa-riale n° 653 (sentenza pagina 31) – la Corte ha pur sempre ritenuto gli al-tri inadempimenti, attribuiti dalla PA all'appaltatrice in sede giudiziale,sussistenti ed idonei a fondare la sospensione del pagamento degli accontie la risoluzione contrattuale.In conclusione, tutti i motivi di ricorso principale sono inammissibili: sipassa, pertanto, all'esame del ricorso incidentale della Regione Campaniae della Presidenza del Consiglio dei Ministri.13.- Col primo motivo di ricorso incidentale la Regione e la Presidenzasi lamentano del rigetto della domanda della Arcadis di restituzione dell'e-quo compenso pagato all'appaltatore ex art. 10, sesto comma, del d.m. n°145/2000, e deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 342 del co-dice di rito, del citato art. 10, sesto comma, degli artt. 1664 e 2697 cod.civ., 99 e 116 cod. proc. civ.La Corte (sentenza paragrafo II.3.2.2) avrebbe erroneamente rigettato odichiarato inammissibile il secondo motivo di appello, nella parte relativaalla restituzione dell'equo compenso di euro 301.706,62, pagato dallaCommittente all'appaltatore sulla scorta dell'”atto di ricognizione e transa-zione” del 22 marzo 2010 in ragione del pregiudizio economico cagionatodai lavori previsti dalla variante, che però l'impresa aveva solo in parteeseguito.Tale doglianza sarebbe stata espressamente formulata nella citazione inappello, mentre la Corte l'avrebbe respinta interpretandola in modo erro-neo, ossia come diretta “alla restituzione del corrispettivo di lavori noneseguiti o male eseguiti”: quindi, ritenendo che il Tribunale si fosse pro-nunciato sulla quantità e qualità dei lavori del sesto Sal, la Corte avrebbedisatteso il motivo di gravame affermando che non fossero stati specificatii motivi di censura a tale decisione.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Tale affermazione sarebbe errata in quanto confonderebbe due questionidistinte: quella del pagamento dei lavori del sesto Sal e quella relativa allarestituzione dell'equo compenso.14.- Il motivo è fondato.Secondo la Corte, infatti (paragrafo II.3.2.2), il Tribunale, una volta quan-tificato in euro 259.048,71 il corrispettivo dei lavori complessivamenteeseguiti, avrebbe correttamente omesso di pronunciarsi sulla domandavolta ad ottenere il corrispettivo per i lavori successivi al sesto Sal, mentreavrebbe espressamente disatteso la domanda volta ad ottenere il paga-mento dei lavori extracontrattuali non contabilizzati, in quanto non auto-rizzati, ed avrebbe, infine, liquidato euro 50.745,57 in favore di Arcadisper l'eliminazione dei difetti nelle opere.Tanto premesso, la Corte ha osservato (pagina 37) che Arcadis nonavrebbe “in alcun modo specificato i motivi di critica di queste decisioni,limitandosi in proposito ad invocare apoditticamente i diversi esiti degliaccertamenti in proposito compiuti dal Direttore dei Lavori e dalla Com-missione di Collaudo e così chiaramente violando quanto disposto dall'art.342 c.p.c.”.In sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnante incidentalenon avesse formulato alcuna censura al percorso argomentativo del primogiudice: donde, a suo dire, l'inammissibilità del motivo.Nondimeno, come segnala correttamente il Procuratore generale nella suarequisitoria (pagina 14), dalla trascrizione dell'appello contenuta a pagina7 del controricorso si desume che la questione della restituzione della quo-ta parte dell'equo compenso riferibile ai lavori non eseguiti venne chiara-mente sottoposta al Giudice d'appello, il quale, nondimeno, dichiarandoinammissibile il mezzo, non sembra aver colto appieno il senso ed il peri-metro della critica.Arcadis, infatti, non si era limitata ad “invocare apoditticamente i diversiesiti degli accertamenti in proposito compiuti dal Direttore dei Lavori eNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026dalla Commissione di Collaudo”, ma aveva espressamente sottolineato che“l'amministrazione, sempre per venire incontro alle esigenze manifestatedalla Cogepa, dispose l'anticipazione, ponendo a formale garanzia apposi-ta polizza assicurativa” e che “[d]al riscontro effettuato fra le lavorazioni ele quantità effettivamente realizzate e attestate dallo stato di consistenzae quelle contabilizzate, è invece risultato che l'impresa ha realizzato soloparte delle lavorazioni, maturando un equo compenso per l'importo di eu-ro 81.225,46 a fronte di quelle previste e già pagate anticipatamente perl'importo di euro 382.932,08”.Sussiste, dunque, la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., in quanto ladoglianza era pertinente e sufficientemente specifica.15.- Col secondo motivo di ricorso incidentale le ricorrenti incidentalideducono violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cod. proc. civ., ecensurano la reiezione della domanda di restituzione delle somme ricono-sciute all'impresa con l'Atto transattivo n° 2 del 27 dicembre 2011 e colVerbale di Accordo bonario in pari data.Dato che tali accordi erano stati stipulati in un'ottica conciliativa, al fine difavorire la rapida conclusione dei lavori e di indurre l'appaltatore a ripren-derli, Arcadis, a fronte dell'inadempimento della Co.Ge.Pa., aveva chiestoin primo grado di risolvere l'appalto nonché “il verbale di accordo bonario”e “gli atti transattivi”.La Corte avrebbe dichiarato inammissibile il motivo di appello, osservandoche il Tribunale non si era pronunciato e che Arcadis non aveva censuratol'omissione di pronuncia, né aveva chiesto la risoluzione delle transazioni:affermazione non corretta, in quanto la domanda di risoluzione era stataestesa anche al verbale di accordo bonario ed all'atto transattivo.16.- Il motivo è inammissibile, essendo privo di autosufficienza ed eccen-trico rispetto alla ratio decidendi.La Corte, infatti, al paragrafo II.3.2.3 della sentenza, ha ritenuto la censu-ra inammissibile, osservando che Arcadis aveva, invero, formulato in pri-Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026mo grado domanda riconvenzionale di restituzione degli importi incassatiin forza dell'atto transattivo n° 2 e dell'accordo bonario 27 dicembre 2011.Tuttavia, il Tribunale non aveva esaminato tale domanda, con la conse-guenza che la Committente avrebbe dovuto dolersi di tale omissione inappello, mentre essa si era lamentata solo del merito della pretesa, senzadenunciare la lacuna motivazionale del primo giudice: donde l'inammissi-bilità del secondo motivo di gravame incidentale in parte qua.Ha inoltre aggiunto la Corte che tale questione era stata proposta in ap-pello “senza aver mai chiesto una pronunzia di risoluzione delle transazionisulla cui base la Co.Ge.Pa. ottenne il pagamento delle somme in questio-ne”.Ora, col motivo in esame la Regione e la Presidenza non fanno che ribadi-re di aver chiesto la risoluzione del contratto di appalto, del verbale di ac-cordo bonario e dell'accordo transattivo, ma senza trascrivere la comparsadi costituzione in appello (fatta eccezione per l'insufficiente ed incompren-sibile passaggio riportato a pagina 9 del controricorso): atto che, per evi-tare la declaratoria di inammissibilità, avrebbe dovuto contenere una do-glianza diretta a censurare l'omissione di pronuncia o, nel caso si ritengache le domande vennero assorbite o implicitamente respinte (come vuoleil Procuratore generale a pagina 15 della Requisitoria), la critica esposta inrelazione all'assorbimento o al rigetto implicito.17.- Col terzo motivo di ricorso incidentale la Regione e la Presidenzadeducono violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2697 e 2727cod. civ., 116 cod. proc. civ., dolendosi del rigetto della domanda risarci-toria relativa ai danni connessi con il necessario affidamento ad altre im-prese del completamento dell'opera.La Corte aveva disatteso tale richiesta sul duplice rilievo dell'irrilevanzadell'interpello (non andato a buon fine) delle imprese non aggiudicatarie edel totale silenzio della PA, serbato sino alla conclusionale, sulle attivitàsvolte dopo il 4 ottobre 2016 (data in cui il Direttore generale, con propriaNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Determina n° 418, aveva preso atto del fallimento di tale interpello): si-lenzio che rendeva implausibile ogni previsione circa il probabile comple-tamento dei lavori, necessario per l'addebito all'impresa dei costi dell'ulte-riore procedura di affidamento.Passaggio motivazionale non condivisibile, a dire della Regione e della Pre-sidenza, sia perché i lavori avevano vitale importanza per la collettività diGragnano, con la conseguenza che l'opera sarebbe stata portata avanti inragione della sua imprescindibilità; sia perché la prosecuzione dei lavoridipendeva da tempistiche legate ad una molteplicità di variabili e di ulte-riori adempimenti.Sicché la Corte avrebbe potuto ridurre l'entità della pretesa, ma non ne-garne in radice la fondatezza.18.- Il motivo è infondato.Occorre rammentare che il danno reclamato dalla PA è un pregiudizio chenon si è ancora verificato nel suo patrimonio, in quanto il Comune, secon-do quanto risulta dalla sentenza, ha solo interpellato gli imprenditori nonaggiudicatari, ricevendo risposta negativa (ovviamente non hanno alcunpeso le nuove allegazioni delle ricorrenti incidentali in ordine ai successivisviluppi dell'appalto per il completamento della rete fognaria del Comune,illustrate a pagina 11-13 del controricorso).Ora, l'art. 1223 cod. civ. prevede che i danni siano risarcibili solo quandosiano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso.La Corte territoriale, apprezzando prudentemente le risultanze probatoriedi causa (art. 116 cod. proc. civ.), ha escluso che i documenti di causacomprovassero l'entità del danno ed il nesso di causa con la condottadell'appaltatrice e nel far ciò ha osservato l'orientamento di legittimità atenore del quale il risarcimento del danno futuro, sia in termini di dannoemergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimicriteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già comple-tamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondoNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026un criterio di rilevante probabilità (per tutte, anche se in fattispecie diver-sa da quella qui decisa: Cass., sez.

III, 9 dicembre 2025 n° 31986).Infatti, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuroogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturalesviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomaticidi quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circo-stanze del caso concreto: naturale sviluppo che qui, come già detto, è sta-to escluso dal giudice del merito con motivazione non aggredibile in sededi legittimità.19.- Col quarto mezzo la Regione e la Presidenza si dolgono, sulla basedell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., della violazione dell'art. 334 dello stessocodice e censurano la declaratoria di inammissibilità per tardività del quin-to motivo di appello incidentale, col quale Arcadis aveva censurato la pri-ma sentenza nella parte in cui aveva ritenuto illegittima l'escussione delledue polizze fideiussorie prestate da [OSCURATO:PERSONA], sull'erroneo rilievo cheArcadis fosse debitrice e non creditrice dell'appaltatore.Unitamente al mezzo predetto conviene anche esaminare l'eccezione digiudicato sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in punto di illegittima escussione dellepolizze.20.- Anche questo motivo è fondato.È pacifico tra le parti che la sentenza di primo grado venne pubblicata il 18ottobre 2016 e non venne notificata.È altresì pacifico che l'appello incidentale di Arcadis venne formulato nellacomparsa di risposta depositata il 27 settembre 2017, a termine seme-strale (ex art. 327 cod. proc. civ.) scaduto.Sulla scorta di tali fatti, la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile ilquinto motivo di appello incidentale di Arcadis in quanto rivolto “controuna parte diversa dall'appellante principale e in relazione ad una causa di-versa e scindibile da quella tra l'appellante principale e l'appellante inci-dentale”.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Tale asserzione non appare condivisibile.In effetti, dalla trascrizione dell'appello in parte qua, riportata a pagina 14del controricorso, emerge che Arcadis aveva diretto la doglianza contenutanel quinto motivo (intitolato “illegittimo svincolo polizze fideiussorie”) siacontro l'impresa, appellante principale, sia contro l'intervenuta [OSCURATO:PERSONA].Contro l'impresa Arcadis aveva chiesto di accertare che essa Committenteera titolare di crediti restitutori e risarcitori di maggior importo rispetto aicontrocrediti dell'impresa; conseguentemente, contro l'Assicurazione ave-va chiesto di accertare la legittima escussione delle due polizze fideiusso-rie n° 27931 e n° 2108940.Quindi, non appare corretta l'affermazione secondo la quale l'impugnazio-ne incidentale era diretta “contro una parte diversa dall'appellante princi-pale”, dato che essa si dirigeva anche contro l'appaltatrice.Quanto all'altra asserzione, secondo la quale le due cause (quella di Arca-dis contro l'impresa e quella di Arcadis contro la Compagnia di assicura-zione) sarebbero diverse e scindibili, è palese che la riforma della decisio-ne in punto di risoluzione del contratto e di restituzioni o di risarcimentodei danni, invocata da Arcadis, avrebbe inevitabilmente coinvolto anche lastatuizione sulla legittimità-illegittimità dell'escussione delle polizze, es-sendo ben noto (ex multis: Cass., sez.

III, 28 novembre 2022, n° 34899)che l'inscindibilità tra le cause si verifica quando le stesse siano in rappor-to di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati pre-sentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordi-nazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilitàdell'uno presupponga la responsabilità dell'altro.Va, pertanto, data continuità al principio espresso da Cass., Sez.

Un., 27novembre 2007, n° 24627, recentemente ribadito da Cass., Sez.

Un., 28marzo 2024, n° 8486, secondo il quale l'impugnazione incidentale tardivaè sempre ammessa quando quella principale metta in discussione l'assettoNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026degli interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidaleaveva prestato acquiescenza.Dall'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo deriva l'infondatezza delrilievo di giudicato sollevato da [OSCURATO:PERSONA].Sul punto giova solo precisare che il fatto che Arcadis non abbia propostoricorso “avverso la statuizione (…) inerente la declaratoria di intervenutogiudicato sulla pronuncia di primo grado” (controricorso pagina 10) è deltutto privo di rilievo, in quanto la questione della legittimità dell'escussio-ne delle polizze venne formulata col quinto motivo di appello, così impe-dendo il passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale in punto diillegittima escussione delle garanzie.Da ultimo, avendo il Giudice di appello dichiarato inammissibile il predettoquinto motivo, rimane impregiudicata e rimessa al Giudice del rinvio laquestione della operatività delle polizze o del loro svincolo ai sensi dell'art.113, terzo comma, del d.lgs. n° 163/2006.21.- Alla cassazione della sentenza segue la rimessione della causa allaCorte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i quattro motivi di ricorso principale e re-spinge il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale.

Accoglie il primoed il quarto motivo di ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata, inrelazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.

Dà atto della sus-sistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio delcontributo unificato a carico della ricorrente principale, ove dovuto.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ede in Napolialla via F. Crispi n. 98, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rap-presentante p.t. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustamandato in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LLD GNN31D17 A535T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51A08 L845I), con i qualielegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], indicandosi per comunicazioni anche l'ulte-riore indirizzo [OSCURATO:EMAIL] e il numero [OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroRegione Campania ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), Presidenza del Consiglio deiministri ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona dei rispettivi legali rapp.ti, rap-presentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:TELEFONO] - PEC: ags.rm@mailcert.avvocatura-Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026stato.it) e presso la stessa domiciliate in Roma alla Via dei Portoghesi n.Controricorrenti e Ricorrenti incidentalinonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni ([OSCURATO:PARTITA_IVA] - Cod.drea Bertalot, corrente in 10122 Torino TO, [OSCURATO:PERSONA]Appello n. 11,elettivamente domiciliata in 00196 Roma RM, [OSCURATO:PERSONA] n.6110, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A18H501I, indirizzo di posta elettronica certificala [OSCURATO:EMAIL] e numero tele[OSCURATO:TELEFONO]) che la rappresenta e difende,in via disgiunta, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova (C.F.: SCFCRL 53E01 H183R, indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] e numero tele[OSCURATO:TELEFONO]) in forza di procuraspeciale in atti.ControricorrentenonchéAgenzia [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] - Arcadis (codi-ce fiscale 95109910638).Intimataavverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione imprese, n°2483 depositata il 6 luglio 2020.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, dottor [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha conclusoper il rigetto del ricorso principale, per l'accoglimento del primo e del se-condo motivo del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] per la Regione Campania e dalla Presidenza del Consiglio deiMinistri e per il rigetto del terzo e del quarto motivo del ricorso incidenta-Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. – premesso di aver ricevuto in affidamento l'appal-to per il completamento della rete fognaria del Comune di Gragnano, concontratto siglato il 29 ottobre 2008, e che la Stazione appaltante era in-corsa in numerose inadempienze – conveniva davanti al Tribunale di Na-poli, Sezione imprese, il Commissario delegato con l'ordinanza n° 3279 delPresidente del Consiglio dei ministri per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno e chiedeva al Giudiceadito di risolvere il contratto per inadempimento della Pubblica ammini-strazione e di condannarla al pagamento di vari importi per opere realizza-te e non pagate, per utili non conseguiti, per spese di ripiegamento delcantiere, per maggiori oneri e danni espressi nelle riserve, per dannoall'immagine e per interessi.A seguito dell'eccezione di nullità della vocatio in ius, sollevata dal Com-missario (per essere stato evocato in giudizio nonostante la cessazione ditale Ufficio alla data del 31 dicembre 2012, anteriormente alla notificadell'atto introduttivo), l'attrice chiamava in causa l'Agenzia regionale cam-pana per la difesa del suolo (Arcadis), la quale si costituiva, chiedendo lareiezione delle domande attoree e in via riconvenzionale formulava do-manda di risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'appaltatrice e dicondanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni.Interveniva in causa la Reale mutua assicurazioni s.p.a., la quale chiedevaal Tribunale di dichiarare l'inesigibilità, l'inoperatività o comunque l'abusi-vità o l'infondatezza dell'eventuale escussione delle garanzie prestate conle polizze fideiussorie n° 27931 e n° 2108940 per le obbligazioni assuntedalla Co.Ge.Pa. col predetto contratto d'appalto nei confronti dell'Ammini-strazione committente o, in subordine, l'intervenuto svincolo delle stesse.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/20262.- Il Tribunale, disposta c.t.u., rigettava le contrapposte domande risolu-tive e dichiarava che il contratto si era sciolto per mutuo consenso.Secondo quanto riferito dalla sentenza di secondo grado (pagine 7-8), ilTribunale condannava l'Arcadis a pagare all'attrice euro 307.801,18,somma comprensiva del Sal n° 6 (euro 259.048,71), e dei materiali a pièd'opera (euro 48.752,47), oltre agli interessi sul Sal n° 6.Rigettava, invece, la domanda di condanna della PA al pagamento degli al-tri lavori extracontabili, in quanto non autorizzati dalla committente.[OSCURATO:PERSONA].Ge.Pa. a pagare ad Arcadis euro 50.745,57 per l'elimina-zione dei difetti delle opere realizzate.Respingeva la domanda della Stazione appaltante diretta ad ottenere il ri-sarcimento del danno derivante dalla chiusura del cantiere, in quanto laprosecuzione dei lavori era imprevedibile e solo eventuale.Infine, respingeva le altre voci di danno reclamate dalla Committente e lacondannava a restituire a Reale mutua le cauzioni escusse, giudicando il-legittima la loro escussione in ragione del maggior credito vantato daCo.Ge.Pa (euro 307.801,18) rispetto a quello della committenza (euro50.745,57).3.- Co.Ge.Pa. e Arcadis proponevano, rispettivamente, appello principale(in base a due motivi) ed incidentale (cinque motivi) e la Corte napoleta-na, con la sentenza indicata in intestazione, rigettava integralmente ilprimo ed accoglieva parzialmente il secondo.La Corte riteneva che il primo motivo di impugnazione principale, col qualeCo.Ge.Pa. insisteva nella pronuncia di risoluzione dell'appalto per inadem-pimento della Stazione appaltante, fosse infondato, in quanto era l'appal-tatrice la parte inadempiente.In accoglimento del primo motivo di appello incidentale di Arcadis, dichia-rava risolto l'appalto per inadempimento dell'impresa e, in accoglimentodel terzo motivo di appello incidentale, non dovuta dalla Committente al-cuna somma a titolo di interessi sul saldo (pari ad euro 259.048,71) del 6°Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Sal, avendone Arcadis legittimamente sospeso il pagamento ai sensidell'art. 1460 cod. civ.Condannava quindi Co.Ge.Pa. a restituire gli interessi sul 6° Sal, ricevutinella misura di euro 60.197,74.Rigettava o dichiarava in vario modo inammissibili gli altri motivi di gra-vame.Condannava quindi Co.Ge.Pa. a restituire gli interessi pagatile dalla Com-mittente, pari ad euro 60.197,74.4.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione Co.Ge.Pa.,affidando il gravame a quattro motivi.Resistono la Regione Campania (subentrata alla Arcadis per effettodell'art. 4, terzo comma, della legge reg. Campania 23 dicembre 2016 n°38) e la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso contenentericorso incidentale fondato su quattro motivi.Resiste anche Reale mutua assicurazioni, con controricorso illustrato damemoria, col quale si rimette a giustizia in ordine al ricorso principale echiede che, “occorrendo”, questa Corte dia atto del giudicato sceso in or-dine alla illegittima escussione delle polizze fideiussorie.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria con la quale ha conclusocome da epigrafe.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo di ricorso l'appaltatrice deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1453 e 1460 cod. civ. e dell'art. 133 del d.lgs. n°163/2006.[OSCURATO:PERSONA] appaltante non avrebbe provveduto al pagamento del sestocertificato del 28 dicembre 2011, sicché Co.Ge.Pa., ai sensi dell'art. 133del d.lgs. n° 163/2006, avrebbe legittimamente sospeso i lavori ed agitoNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026per la risoluzione, inviando la diffida del 13 luglio 2012 dopo oltre settemesi dall'emissione del predetto certificato.La Corte non avrebbe tenuto conto del menzionato art. 133, ritenendo,anzi, erroneamente, che non vi fosse alcuna norma che attribuiva all'ap-paltatore la facoltà di sospendere i lavori e di risolvere il contratto.Inoltre, l'art. 7 del contratto di appalto (il quale prevedeva che il ritardonel pagamento degli acconti non avrebbe dato all'appaltatore il diritto disospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contrat-to) – sul quale la Corte territoriale aveva basato il rigetto della domandarisolutiva – era nullo, ex art. 1418 cod. civ., per contrarietà con le normeimperative degli artt. 1460 cod. civ. e 133 del d.lgs. n° 163/2006.6.- Il mezzo è inammissibile in quanto, come correttamente segnalato dalPG nella requisitoria, implica la revisione del giudizio di fatto, totalmenterimesso al giudice del merito, in ordine ai contrapposti inadempimenti del-le parti.Invero, la Corte, dopo aver analiticamente riassunto gli eventi che caratte-rizzarono l'esecuzione dei lavori ed i relativi atti negoziali siglati dalle parti(paragrafo II.2.4, pagine 21-29), ha innanzitutto constatato (paragrafoII.2.5, pagina 29) che non vi era alcuna norma che permettesse all'impre-sa di risolvere unilateralmente l'appalto.Secondariamente, ha osservato (paragrafo II.2.5, pagine 29-31) che i fat-ti, in base ai quali l'impresa prospettò alla Stazione appaltante “nel mesedi luglio 2012” che avrebbe dapprima sospeso i lavori e poi risolto l'appal-to e tutti gli atti negoziali sottoscritti nel corso di esso, erano infondati edinidonei a giustificare la risoluzione per inadempimento, in quanto: (1) laCo.Ge.Pa. aveva sottoscritto appena tre mesi prima l'accordo del 13 aprile2012 nel quale dava atto che non vi era alcun impedimento alla ripresadei lavori; (2) i fattori tecnici o amministrativi che impedivano la ripresadei lavori, indicati dall'impresa, erano stati da essa stessa ritenuti supera-bili; (3) la mancata rimozione di tali ostacoli alla prosecuzione dei lavoriNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026non era imputabile agli specifici inadempimenti addotti o alla non adegua-ta attività di cooperazione della stazione appaltante genericamente allega-ta da controparte, poiché (3A) spettava per contratto alla appaltatriceprocedere alle occupazioni d'urgenza, chiedere l'ausilio della forza pubblicaper la materiale liberazione delle aree private e ottenere dalle autoritàamministrative competenti i provvedimenti occorrenti ai fini dell'esecuzio-ne dei lavori; (3B) degli allacciamenti abusivi alla fognatura erano respon-sabili i terzi; (4) sottoscrivendo il verbale del 13 aprile 2012 la Co.Ge.Pa.aveva implicitamente rinunziato a dolersi del pregresso ritardo nel paga-mento di tutti gli importi previsti dall'accordo bonario e dalla transazionedel 27 dicembre 2011; (5) l'art. 7 del contratto d'appalto prevedevaespressamente che l'impresa non aveva il diritto di sospendere i lavori e dirisolvere il contratto in caso di tardivo pagamento delle somme dovute;(6) gli importi riconosciuti alla società appaltatrice con l'accordo bonario ela transazione del 27 dicembre 2011, diversi da quello relativo al sestoSal, vennero comunque pagati l'8 agosto 2012, cioè prima dell'ultimo deitermini fissati da detta società alla stazione appaltante con i suoi atti didiffida.Infine, Co.Ge.Pa. non aveva mai sostenuto l'illegittimità dell'ordine di ser-vizio n° 5/2012 del 27 luglio 2012, col quale il Direttore dei lavori avevaordinato lo spostamento di un tratto del tronco fognario.Sulla scorta dell'analisi delle reciproche condotte, la Corte territoriale è,dunque, giunta alla conclusione (sentenza pagina 31) che la c.t.u. del pri-mo grado non potesse essere condivisa, in quanto fondata su una “macro-scopica sottovalutazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla so-cietà appaltatrice” e che l'unilaterale sospensione dei lavori dal 3 agosto2012 fosse, pertanto, illegittima, con la conseguente fondatezza dell'ecce-zione di inadempimento opposta dalla PA in sede di pagamento degli ac-conti e della successiva domanda risolutoria giudiziale.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Non ha dunque, alcun, rilievo la censura di nullità formulata contro laclausola dell'art. 7 del contratto d'appalto, poiché la sentenza gravata, afronte della deduzione hinc et inde di reciproci inadempimenti, ha valutatogli uni e gli altri ed ha ritenuto, apprezzando prudentemente il materialeprobatorio (art. 116 cod. proc. civ.), che quelli della PA non giustificasserola risoluzione del rapporto, al contrario di quelli dell'impresa, tra i quali eraannoverabile l'unilaterale ed illegittima sospensione dei lavori del 3 agosto2012: in sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto prevalente l'inadempi-mento dell'appaltatrice, con ciò rispettando l'orientamento giurispruden-ziale di legittimità.Deve, infatti, rammentarsi che la speciale disciplina dell'art. 133 del d.lgs.n° 163/2006 (la quale, com'è noto, prevede che in caso di mancato pa-gamento di acconti superiori al quarto dell'importo netto contrattuale l'ap-paltatore possa sollevare eccezione di inadempimento, ex art. 1460 cod.civ., salva la facoltà di agire per la risoluzione trascorsi sessanta giornidalla costituzione in mora: articolo nel quale è confluito il precedente art.26, primo comma, della legge n° 109/1994) va integrata con le norme delcodice civile, come prevede l'art. 2, quarto comma, del d.lgs. n° 163/2006, secondo il quale “[p]er quanto non espressamente previsto nel pre-sente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svol-ge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile”.Pertanto, l'art. 1460 cod. civ. rimane pur sempre un rimedio esperibiledalla PA ove ne ricorrano i presupposti (ex multis: Cass., sez. I, 24 otto-bre 1985 n° 5232).Quanto, poi, alla deduzione della ricorrente, secondo la quale la Corte dimerito non avrebbe considerato che, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n°163/2006, la Co.Ge.Pa. poteva legittimamente sospendere l'esecuzionedei lavori a fronte del mancato pagamento del certificato di pagamento n°6 del 28 dicembre 2011 (pari ad euro 287.429,51), il mezzo non considerail passaggio motivazionale col quale la Corte ha ritenuto che, sottoscriven-Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026do il verbale di accordo del 13 aprile 2012, la Co.Ge.Pa. “aveva evidente-mente per implicito rinunciato a dolersi del pregresso ritardo del paga-mento da parte della stazione appaltante di tutti gli importi che l'accordobonario e la transazione del 27 dicembre 2011 prevedevano che dovesse-ro essere corrisposti”.In conclusione, il mezzo in esame richiede a questa Corte di procedere adun nuovo e diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, stabilendoche i precedenti tardivi pagamenti, nei quali era incorsa la Stazione appal-tante, giustificavano la sospensione dei lavori, senza considerare che l'ap-prezzamento circa la prevalenza dell'uno o dell'altro, dei reciproci inadem-pimenti, è totalmente rimesso alla valutazione del giudice del merito.7.- Il secondo mezzo della Co.Ge.Pa. è intitolato “Violazione e falsa ap-plicazione degli artt. 1453 e 1460 c.c. e dell'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inrelazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. Ultrapetizione”.La Corte avrebbe pronunciato la risoluzione dell'appalto, ritenendo diri-mente l'inadempimento dell'impresa, consistente nella sospensione dei la-vori del 3 agosto 2012, nonostante la domanda risolutoria della PA non sibasasse su tale sospensione, ma sui fatti indicati nella Determinazionecommissariale n° 653 del 20 dicembre 2013.Inoltre, al contrario di quanto affermato dalla Corte d'appello, l'Avvocaturadello Stato non aveva mai dedotto nei propri scritti difensivi, a fondamen-to della domanda di risoluzione, l'illegittima sospensione dei lavori del 3agosto 2012: donde il denunciato vizio di ultrapetizione.8.- Il motivo è inammissibile, non cogliendo l'esatta ratio decidendi dellasentenza ed essendo privo di autosufficienza.Anzitutto, la Corte non ha pronunciato la risoluzione dell'appalto in baseall'unico inadempimento dell'appaltatore costituito dall'illegittima sospen-sione dei lavori del 3 agosto 2012, ma ha ritenuto quest'ultimo inadempi-Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026mento “il culmine, anche per gravità, delle inadempienze della società ap-paltatrice” (sentenza pagina 32).Sicché, a ben vedere, la risoluzione è stata pronunciata in relazione aduna pluralità di inadempimenti, tra i quali quelli pregressi alla sospensionedel 3 agosto 2012, menzionati nella Delibera n° 653.In ogni modo, la Corte territoriale (sentenza pagina 31-32) ha osservatoche l'illegittima sospensione dei lavori del 3 agosto 2012 – pur non essen-do compresa tra i fatti posti a fondamento della Delibera commissariale n°653 del 20 dicembre 2013, con la quale, al termine del procedimento exart. 136 d.lgs. n° 163/2006, era stata pronunciata la risoluzione contrat-tuale per inadempimento dell'appaltatrice – era stata, nondimeno, fattavalere in giudizio dalla Stazione appaltante a fondamento della domandadi risoluzione ex art. 1453 cod. civ.Per contrastare tale conclusione, la ricorrente Co.Ge.Pa. deduce sul puntoche l'Avvocatura dello Stato non avrebbe mai dedotto a fondamento delladomanda risolutoria l'inadempimento consistente nella menzionata so-spensione, ma omette di trascrivere (come invece pretende l'art. 366 n° 6cod. proc. civ.) il testo delle difese erariali e tale omissione rende il motivoin parte qua inammissibile.9.- Col terzo motivo Co.Ge.Pa. si duole della violazione dell'art. 112 cod.proc. civ.Il primo Giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulatadall'impresa, di pagamento dei lavori non contabilizzati, realizzati dopo il6° Sal, ossia dopo il 27 dicembre 2011, sino alla sospensione dei lavori del3 agosto 2012.La Corte ha respinto il secondo motivo di appello della Co.Ge.Pa. sul pun-to, col quale quest'ultima lamentava un'omessa pronuncia da parte delTribunale, sul rilievo che l'impresa avesse chiesto la condanna della Sta-zione appaltante per il solo caso di accoglimento della domanda di risolu-zione formulata dall'appaltatrice e non, invece, per il caso di sua reiezione.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Al contrario, l'impresa avrebbe chiesto, per l'ipotesi di rigetto della do-manda di risoluzione, la condanna della PA al pagamento di tutti i dannisubiti dall'impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori ed oggetto delle ri-serve dalla stessa formulate, per complessivi euro 3.246.163,05, nei qualisarebbero compresi “i lavori eseguiti e non contabilizzati”.10.- Prima di esaminare il mezzo, va premessa un'osservazione che è co-mune anche ai motivi di ricorso incidentale della Regione.A seguito della risoluzione dell'appalto le parti erano tenute, secondoquanto disposto dall'art. 1458 cod. civ. (il quale prevede che la risoluzioneabbia effetto retroattivo tra le parti), a restituire sia le somme ricevute atitolo di corrispettivo d'appalto, sia le opere realizzate (potendosi even-tualmente, nel caso in cui tale ultima obbligazione restitutoria sia impossi-bile, procedere alla restituzione di un tantundem calcolato in base al valo-re venale dell'opus realizzato, ragguagliato al corrispettivo pattuito: Cass.,sez. I, 24 maggio 2007, n° 12162 e più recentemente Cass., sez. I, 11agosto 2025 n° 23036).Nessuno dei litiganti ha avanzato pretese in tal senso.Sol che si leggano i motivi di appello come riportati in sentenza ed i motividi ricorso per cassazione, è agevole constatare che ambedue i contendentihanno insistito nelle rispettive domande di pagamento e di restituzione li-mitatamente ad alcuni aspetti e fasi dell'appalto e non con riferimento alcorrispettivo globalmente pagato ad all'opera complessivamente realizza-ta, così rinunciando implicitamente agli effetti pienamente restitutori pre-visti dall'art. 1458 cod. civ.Questa Corte non può certo stravolgere l'impianto delle impugnazioni e,pertanto, provvederà ad esaminare i singoli motivi, anche se i mezzi nontengono in alcun conto l'effetto giuridico scaturente dalla risoluzione.10.- Tanto premesso, si passa all'esame del terzo motivo.Il mezzo è inammissibile, in quanto la Corte partenopea ha ritenuto che ladomanda di pagamento dei lavori non contabilizzati, realizzati dopo il 6°Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Sal sino alla sospensione del 3 agosto 2012, fosse stata proposta per lasola ipotesi di accoglimento della risoluzione del contratto avanzatadall'impresa e non anche nel caso di suo rigetto.Ora, la ricorrente deduce che nell'importo di euro 3.246.163,05, preteso atitolo di “danni subiti (…) nel corso dell'esecuzione dei lavori ed oggettodelle riserve” sarebbero compresi anche i corrispettivi per i lavori non con-tabilizzati successivi al sesto Sal e da tale premessa fa discendere che ladomanda, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte partenopea, sarebbestata formulata.L'allegazione è, tuttavia, apodittica e, comunque, non è accompagnata,come vuole l'art. 366 n° 6 cod. proc. civ., dalla trascrizione degli atti pro-cessuali o documentali sui quali si fonda l'asserzione predetta: e tale ca-renza ne determina l'inammissibilità.11.- Col quarto motivo Co.Ge.Pa. deduce la violazione degli artt. 1460cod. civ. e 132 cod. proc. civ.Co.Ge.Pa. si duole che la Corte territoriale, in accoglimento del terzo moti-vo di appello incidentale della PA, l'abbia condannata a restituire gli inte-ressi sul ritardato pagamento del sesto Sal (pagati dalla Stazione appal-tante in esecuzione della sentenza di primo grado), sull'erroneo rilievo chela PA avesse fatto legittimo uso dell'eccezione di inadempimento, ex art.1460 cod. civ.Tale capo si porrebbe in contraddizione rispetto all'altro capo della senten-za, “laddove si consideri che la sospensione dei pagamenti era stata di-sposta dalla stazione appaltante per le medesime ragioni poste a fonda-mento della determinazione commissariale n. 653 del 20.12.2013, ritenu-ta illegittima dalla stessa Corte di Appello”.12.- Il motivo è infondato, in quanto, come già sopra illustrato (nel corsodello scrutinio del primo mezzo) la PA ha legittimamente opposto eccezio-ne ex art. 1460 cod. civ. a fronte degli inadempimenti della appaltatrice,ritenuti prevalenti dalla Corte napoletana.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Quanto, poi, alla denunciata contraddizione della sentenza, essa apparedel tutto inconsistente, posto che – nonostante l'infondatezza della do-manda di accertamento della legittimità della Determinazione commissa-riale n° 653 (sentenza pagina 31) – la Corte ha pur sempre ritenuto gli al-tri inadempimenti, attribuiti dalla PA all'appaltatrice in sede giudiziale,sussistenti ed idonei a fondare la sospensione del pagamento degli accontie la risoluzione contrattuale.In conclusione, tutti i motivi di ricorso principale sono inammissibili: sipassa, pertanto, all'esame del ricorso incidentale della Regione Campaniae della Presidenza del Consiglio dei Ministri.13.- Col primo motivo di ricorso incidentale la Regione e la Presidenzasi lamentano del rigetto della domanda della Arcadis di restituzione dell'e-quo compenso pagato all'appaltatore ex art. 10, sesto comma, del d.m. n°145/2000, e deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 342 del co-dice di rito, del citato art. 10, sesto comma, degli artt. 1664 e 2697 cod.civ., 99 e 116 cod. proc. civ.La Corte (sentenza paragrafo II.3.2.2) avrebbe erroneamente rigettato odichiarato inammissibile il secondo motivo di appello, nella parte relativaalla restituzione dell'equo compenso di euro 301.706,62, pagato dallaCommittente all'appaltatore sulla scorta dell'”atto di ricognizione e transa-zione” del 22 marzo 2010 in ragione del pregiudizio economico cagionatodai lavori previsti dalla variante, che però l'impresa aveva solo in parteeseguito.Tale doglianza sarebbe stata espressamente formulata nella citazione inappello, mentre la Corte l'avrebbe respinta interpretandola in modo erro-neo, ossia come diretta “alla restituzione del corrispettivo di lavori noneseguiti o male eseguiti”: quindi, ritenendo che il Tribunale si fosse pro-nunciato sulla quantità e qualità dei lavori del sesto Sal, la Corte avrebbedisatteso il motivo di gravame affermando che non fossero stati specificatii motivi di censura a tale decisione.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Tale affermazione sarebbe errata in quanto confonderebbe due questionidistinte: quella del pagamento dei lavori del sesto Sal e quella relativa allarestituzione dell'equo compenso.14.- Il motivo è fondato.Secondo la Corte, infatti (paragrafo II.3.2.2), il Tribunale, una volta quan-tificato in euro 259.048,71 il corrispettivo dei lavori complessivamenteeseguiti, avrebbe correttamente omesso di pronunciarsi sulla domandavolta ad ottenere il corrispettivo per i lavori successivi al sesto Sal, mentreavrebbe espressamente disatteso la domanda volta ad ottenere il paga-mento dei lavori extracontrattuali non contabilizzati, in quanto non auto-rizzati, ed avrebbe, infine, liquidato euro 50.745,57 in favore di Arcadisper l'eliminazione dei difetti nelle opere.Tanto premesso, la Corte ha osservato (pagina 37) che Arcadis nonavrebbe “in alcun modo specificato i motivi di critica di queste decisioni,limitandosi in proposito ad invocare apoditticamente i diversi esiti degliaccertamenti in proposito compiuti dal Direttore dei Lavori e dalla Com-missione di Collaudo e così chiaramente violando quanto disposto dall'art.342 c.p.c.”.In sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnante incidentalenon avesse formulato alcuna censura al percorso argomentativo del primogiudice: donde, a suo dire, l'inammissibilità del motivo.Nondimeno, come segnala correttamente il Procuratore generale nella suarequisitoria (pagina 14), dalla trascrizione dell'appello contenuta a pagina7 del controricorso si desume che la questione della restituzione della quo-ta parte dell'equo compenso riferibile ai lavori non eseguiti venne chiara-mente sottoposta al Giudice d'appello, il quale, nondimeno, dichiarandoinammissibile il mezzo, non sembra aver colto appieno il senso ed il peri-metro della critica.Arcadis, infatti, non si era limitata ad “invocare apoditticamente i diversiesiti degli accertamenti in proposito compiuti dal Direttore dei Lavori eNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026dalla Commissione di Collaudo”, ma aveva espressamente sottolineato che“l'amministrazione, sempre per venire incontro alle esigenze manifestatedalla Cogepa, dispose l'anticipazione, ponendo a formale garanzia apposi-ta polizza assicurativa” e che “[d]al riscontro effettuato fra le lavorazioni ele quantità effettivamente realizzate e attestate dallo stato di consistenzae quelle contabilizzate, è invece risultato che l'impresa ha realizzato soloparte delle lavorazioni, maturando un equo compenso per l'importo di eu-ro 81.225,46 a fronte di quelle previste e già pagate anticipatamente perl'importo di euro 382.932,08”.Sussiste, dunque, la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., in quanto ladoglianza era pertinente e sufficientemente specifica.15.- Col secondo motivo di ricorso incidentale le ricorrenti incidentalideducono violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cod. proc. civ., ecensurano la reiezione della domanda di restituzione delle somme ricono-sciute all'impresa con l'Atto transattivo n° 2 del 27 dicembre 2011 e colVerbale di Accordo bonario in pari data.Dato che tali accordi erano stati stipulati in un'ottica conciliativa, al fine difavorire la rapida conclusione dei lavori e di indurre l'appaltatore a ripren-derli, Arcadis, a fronte dell'inadempimento della Co.Ge.Pa., aveva chiestoin primo grado di risolvere l'appalto nonché “il verbale di accordo bonario”e “gli atti transattivi”.La Corte avrebbe dichiarato inammissibile il motivo di appello, osservandoche il Tribunale non si era pronunciato e che Arcadis non aveva censuratol'omissione di pronuncia, né aveva chiesto la risoluzione delle transazioni:affermazione non corretta, in quanto la domanda di risoluzione era stataestesa anche al verbale di accordo bonario ed all'atto transattivo.16.- Il motivo è inammissibile, essendo privo di autosufficienza ed eccen-trico rispetto alla ratio decidendi.La Corte, infatti, al paragrafo II.3.2.3 della sentenza, ha ritenuto la censu-ra inammissibile, osservando che Arcadis aveva, invero, formulato in pri-Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026mo grado domanda riconvenzionale di restituzione degli importi incassatiin forza dell'atto transattivo n° 2 e dell'accordo bonario 27 dicembre 2011.Tuttavia, il Tribunale non aveva esaminato tale domanda, con la conse-guenza che la Committente avrebbe dovuto dolersi di tale omissione inappello, mentre essa si era lamentata solo del merito della pretesa, senzadenunciare la lacuna motivazionale del primo giudice: donde l'inammissi-bilità del secondo motivo di gravame incidentale in parte qua.Ha inoltre aggiunto la Corte che tale questione era stata proposta in ap-pello “senza aver mai chiesto una pronunzia di risoluzione delle transazionisulla cui base la Co.Ge.Pa. ottenne il pagamento delle somme in questio-ne”.Ora, col motivo in esame la Regione e la Presidenza non fanno che ribadi-re di aver chiesto la risoluzione del contratto di appalto, del verbale di ac-cordo bonario e dell'accordo transattivo, ma senza trascrivere la comparsadi costituzione in appello (fatta eccezione per l'insufficiente ed incompren-sibile passaggio riportato a pagina 9 del controricorso): atto che, per evi-tare la declaratoria di inammissibilità, avrebbe dovuto contenere una do-glianza diretta a censurare l'omissione di pronuncia o, nel caso si ritengache le domande vennero assorbite o implicitamente respinte (come vuoleil Procuratore generale a pagina 15 della Requisitoria), la critica esposta inrelazione all'assorbimento o al rigetto implicito.17.- Col terzo motivo di ricorso incidentale la Regione e la Presidenzadeducono violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2697 e 2727cod. civ., 116 cod. proc. civ., dolendosi del rigetto della domanda risarci-toria relativa ai danni connessi con il necessario affidamento ad altre im-prese del completamento dell'opera.La Corte aveva disatteso tale richiesta sul duplice rilievo dell'irrilevanzadell'interpello (non andato a buon fine) delle imprese non aggiudicatarie edel totale silenzio della PA, serbato sino alla conclusionale, sulle attivitàsvolte dopo il 4 ottobre 2016 (data in cui il Direttore generale, con propriaNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Determina n° 418, aveva preso atto del fallimento di tale interpello): si-lenzio che rendeva implausibile ogni previsione circa il probabile comple-tamento dei lavori, necessario per l'addebito all'impresa dei costi dell'ulte-riore procedura di affidamento.Passaggio motivazionale non condivisibile, a dire della Regione e della Pre-sidenza, sia perché i lavori avevano vitale importanza per la collettività diGragnano, con la conseguenza che l'opera sarebbe stata portata avanti inragione della sua imprescindibilità; sia perché la prosecuzione dei lavoridipendeva da tempistiche legate ad una molteplicità di variabili e di ulte-riori adempimenti.Sicché la Corte avrebbe potuto ridurre l'entità della pretesa, ma non ne-garne in radice la fondatezza.18.- Il motivo è infondato.Occorre rammentare che il danno reclamato dalla PA è un pregiudizio chenon si è ancora verificato nel suo patrimonio, in quanto il Comune, secon-do quanto risulta dalla sentenza, ha solo interpellato gli imprenditori nonaggiudicatari, ricevendo risposta negativa (ovviamente non hanno alcunpeso le nuove allegazioni delle ricorrenti incidentali in ordine ai successivisviluppi dell'appalto per il completamento della rete fognaria del Comune,illustrate a pagina 11-13 del controricorso).Ora, l'art. 1223 cod. civ. prevede che i danni siano risarcibili solo quandosiano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso.La Corte territoriale, apprezzando prudentemente le risultanze probatoriedi causa (art. 116 cod. proc. civ.), ha escluso che i documenti di causacomprovassero l'entità del danno ed il nesso di causa con la condottadell'appaltatrice e nel far ciò ha osservato l'orientamento di legittimità atenore del quale il risarcimento del danno futuro, sia in termini di dannoemergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimicriteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già comple-tamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondoNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026un criterio di rilevante probabilità (per tutte, anche se in fattispecie diver-sa da quella qui decisa: Cass., sez. III, 9 dicembre 2025 n° 31986).Infatti, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuroogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturalesviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomaticidi quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circo-stanze del caso concreto: naturale sviluppo che qui, come già detto, è sta-to escluso dal giudice del merito con motivazione non aggredibile in sededi legittimità.19.- Col quarto mezzo la Regione e la Presidenza si dolgono, sulla basedell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., della violazione dell'art. 334 dello stessocodice e censurano la declaratoria di inammissibilità per tardività del quin-to motivo di appello incidentale, col quale Arcadis aveva censurato la pri-ma sentenza nella parte in cui aveva ritenuto illegittima l'escussione delledue polizze fideiussorie prestate da [OSCURATO:PERSONA], sull'erroneo rilievo cheArcadis fosse debitrice e non creditrice dell'appaltatore.Unitamente al mezzo predetto conviene anche esaminare l'eccezione digiudicato sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in punto di illegittima escussione dellepolizze.20.- Anche questo motivo è fondato.È pacifico tra le parti che la sentenza di primo grado venne pubblicata il 18ottobre 2016 e non venne notificata.È altresì pacifico che l'appello incidentale di Arcadis venne formulato nellacomparsa di risposta depositata il 27 settembre 2017, a termine seme-strale (ex art. 327 cod. proc. civ.) scaduto.Sulla scorta di tali fatti, la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile ilquinto motivo di appello incidentale di Arcadis in quanto rivolto “controuna parte diversa dall'appellante principale e in relazione ad una causa di-versa e scindibile da quella tra l'appellante principale e l'appellante inci-dentale”.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Tale asserzione non appare condivisibile.In effetti, dalla trascrizione dell'appello in parte qua, riportata a pagina 14del controricorso, emerge che Arcadis aveva diretto la doglianza contenutanel quinto motivo (intitolato “illegittimo svincolo polizze fideiussorie”) siacontro l'impresa, appellante principale, sia contro l'intervenuta [OSCURATO:PERSONA].Contro l'impresa Arcadis aveva chiesto di accertare che essa Committenteera titolare di crediti restitutori e risarcitori di maggior importo rispetto aicontrocrediti dell'impresa; conseguentemente, contro l'Assicurazione ave-va chiesto di accertare la legittima escussione delle due polizze fideiusso-rie n° 27931 e n° 2108940.Quindi, non appare corretta l'affermazione secondo la quale l'impugnazio-ne incidentale era diretta “contro una parte diversa dall'appellante princi-pale”, dato che essa si dirigeva anche contro l'appaltatrice.Quanto all'altra asserzione, secondo la quale le due cause (quella di Arca-dis contro l'impresa e quella di Arcadis contro la Compagnia di assicura-zione) sarebbero diverse e scindibili, è palese che la riforma della decisio-ne in punto di risoluzione del contratto e di restituzioni o di risarcimentodei danni, invocata da Arcadis, avrebbe inevitabilmente coinvolto anche lastatuizione sulla legittimità-illegittimità dell'escussione delle polizze, es-sendo ben noto (ex multis: Cass., sez. III, 28 novembre 2022, n° 34899)che l'inscindibilità tra le cause si verifica quando le stesse siano in rappor-to di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati pre-sentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordi-nazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilitàdell'uno presupponga la responsabilità dell'altro.Va, pertanto, data continuità al principio espresso da Cass., Sez. Un., 27novembre 2007, n° 24627, recentemente ribadito da Cass., Sez. Un., 28marzo 2024, n° 8486, secondo il quale l'impugnazione incidentale tardivaè sempre ammessa quando quella principale metta in discussione l'assettoNumero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026degli interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidaleaveva prestato acquiescenza.Dall'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo deriva l'infondatezza delrilievo di giudicato sollevato da [OSCURATO:PERSONA].Sul punto giova solo precisare che il fatto che Arcadis non abbia propostoricorso “avverso la statuizione (…) inerente la declaratoria di intervenutogiudicato sulla pronuncia di primo grado” (controricorso pagina 10) è deltutto privo di rilievo, in quanto la questione della legittimità dell'escussio-ne delle polizze venne formulata col quinto motivo di appello, così impe-dendo il passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale in punto diillegittima escussione delle garanzie.Da ultimo, avendo il Giudice di appello dichiarato inammissibile il predettoquinto motivo, rimane impregiudicata e rimessa al Giudice del rinvio laquestione della operatività delle polizze o del loro svincolo ai sensi dell'art.113, terzo comma, del d.lgs. n° 163/2006.21.- Alla cassazione della sentenza segue la rimessione della causa allaCorte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i quattro motivi di ricorso principale e re-spinge il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale. Accoglie il primoed il quarto motivo di ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, inrelazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio. Dà atto della sus-sistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio delcontributo unificato a carico della ricorrente principale, ove dovuto.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Numero registro generale 5688/2021Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15861/2026Data pubblicazione 23/05/2026Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 15861/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris