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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1986

Cassazione n. 25457/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1986 avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 08/07/2022 dato avviso e parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello th:322 2 di Perotti,e32 in data 08/07/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni 1=1~4/11/2021, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata.di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990 e 81 cod. pen. e 73 commi 1 e 4, riqualificati nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990, assolvendo lo stesso in ordine al delitto di cui all'articolo 495 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. f I , 10)

2. Avverso tale sentenza ricorre/t, ramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo, ofttestala violazione di legge con riguardo agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è doppiamente inammissibile.

In primo luogo, in quanto, pur lamentando un vizio, non ne coltiva poi in alcun modo l'argomentazione, difettando della necessaria specificità.

In secondo luogo, perché il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato in tema di concordato in appello (Sezione 7, Ord. n. 16788 del 6/04/2022), è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. 2, ord. n. 30990 del 10 giugno 2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cessazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 4 giugno 2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.).

Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della

I. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 dell'8 marzo 2018, Hoxha e altro, Rv. 273755, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599- bis c.p.p., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1986 avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 08/07/2022 dato avviso e parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello th:322 2 di Perotti,e32 in data 08/07/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni 1=1~4/11/2021, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata.di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990 e 81 cod. pen. e 73 commi 1 e 4, riqualificati nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990, assolvendo lo stesso in ordine al delitto di cui all'articolo 495 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. f I , 10) 2. Avverso tale sentenza ricorre/t, ramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo, ofttestala violazione di legge con riguardo agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è doppiamente inammissibile. In primo luogo, in quanto, pur lamentando un vizio, non ne coltiva poi in alcun modo l'argomentazione, difettando della necessaria specificità. In secondo luogo, perché il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato in tema di concordato in appello (Sezione 7, Ord. n. 16788 del 6/04/2022), è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. 2, ord. n. 30990 del 10 giugno 2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cessazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 4 giugno 2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.). Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della I. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 dell'8 marzo 2018, Hoxha e altro, Rv. 273755, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599- bis c.p.p., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 april
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