CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1979
Cassazione n. 08254/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1979 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; nte_nuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi che lo supportano non sono consentiti dalla egge in sede di legittimità, in quanto diretti a contrastare, con le prime tre censure, i tratti costitutivi dell'evasione contestata che anche ul _no soggettivo risultano puntualmente argomentati dalla decisione gravata alla luce di una coerente e logica disamina delle emergenze probatorie con considerazioni, puntuali rispetto al sodato e ai contenuto dei rilievi articolati con l'appello, non messe in crisi dal tenore del ricorso, essenzialmente volto a rivendicare l'applicazione alla specie del disposto di cui agli artt. 54 e 55 e l'Jìsseiíza del dolo sulla base di un presupposto in fatto ( lo stato di necessità legato all'essere "imputato rimasto per 24 ore senza alcun sostegno alimentare) solo affermato e non altrimenti compovato ma soprattutto non dedotto con l'appello (che in linea con la versione offerta in sede ci interrogatorio di garanzia, prospettava altre argomentazioni a sostengo della chiesta 7.nd:care, con la quarta censura, vizi di motivazione e violazione di legge in relazione 31L3 r!-ogazione d. una pena più mite anche per i tramite di una corretta applicazione della cisciplina de! reato continuato (doglianza non solo eccentrica rispetto a tale ultimo riferimento, ncon-lprerisibile, ma anche marcatamente inconferente, attesa l'applicazione dei Tinmo edittale) nonché all'applicazione di circostanze attenuanti non fatte oggetto, tuttavia, di appello (quelle generiche, espressamente denegate Gai primo giudice) né di sollecitazione spec:ifica nei corso del Giudizio di secondo grado (quelle di cui all'art. 62 n. 1 cp), così da non prosoettablii, per ia prima volta, con i! ricorso di legittimità Hevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.Q.M. Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma ci: Euro tremila in favore della Cassa delle ammende si c2ciso I 18 novembre 2021 li Consigliere estensore Il P sidente 7..3nedetto [OSCURATO:PERSONA] !Piedi! i Stefano p i:. p ()SJ A T A c,.\sr;(oil .!