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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 33313/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45463/21 Rilevato che con sentenza in data 1° luglio 20121 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 29 settembre 2016 del Tribunale di Ragusa che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per plurime cessioni di cocaina, rilevanti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo il vizio di motivazione, perché non era credibile la versione del testimone; con il secondo la violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche; con il terzo l'omessa motivazione sulla pena; Ritenuto che il primo motivo consiste in una generica deduzione di fatto che non si confronta con la sentenza impugnata dove si legge che la somma detenuta dall'imputato era superiore al valore di sole tre dosi di cocaina ed era coerente con la spiegazione dell'acquirente che aveva acquistato la sostanza provvedendo al pagamento di un debito pregresso derivante da precedenti illecite cessioni; Considerato che il diniego delle generiche è stato adeguatamente motivato per l'assenza di elementi positivi e per la presenza invece di elementi negativi, perché l'imputato aveva spacciato davanti alla figlioletta; Ritenuto che del pari la pena è stata adeguatamente motivata con riguardo alla gravità dell'offesa e al richiamo degli altri criteri dell'art. 133 cod. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45463/21 Rilevato che con sentenza in data 1° luglio 20121 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 29 settembre 2016 del Tribunale di Ragusa che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per plurime cessioni di cocaina, rilevanti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo il vizio di motivazione, perché non era credibile la versione del testimone; con il secondo la violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche; con il terzo l'omessa motivazione sulla pena; Ritenuto che il primo motivo consiste in una generica deduzione di fatto che non si confronta con la sentenza impugnata dove si legge che la somma detenuta dall'imputato era superiore al valore di sole tre dosi di cocaina ed era coerente con la spiegazione dell'acquirente che aveva acquistato la sostanza provvedendo al pagamento di un debito pregresso derivante da precedenti illecite cessioni; Considerato che il diniego delle generiche è stato adeguatamente motivato per l'assenza di elementi positivi e per la presenza invece di elementi negativi, perché l'imputato aveva spacciato davanti alla figlioletta; Ritenuto che del pari la pena è stata adeguatamente motivata con riguardo alla gravità dell'offesa e al richiamo degli altri criteri dell'art. 133 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33313/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris