CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 1982
Cassazione n. 35903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1982 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 gennaio 2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa il 9.4.2021 dal Tribunale di Marsala, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "erronea applicazione della legge penale in relazione all'ad, 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e all'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione". 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto "manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge ex art. 62 -bis cod. pen.". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Quanto al primo motivo, la difesa del ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici; inoltre, le censure contenute in detto motivo di ricorso, sono volte, nella sostanza, a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560).Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione dei non "trascurabili precedenti penali" a suo carico e del "carattere non occasionale della trasgressione". Trattasi di argomentare assolutamente adeguato e congruo che le censure difensive non riescono a disarticolare. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere e