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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 25534/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s7tite le conclusioni del PG r.

Sre.)CCA0 rfl-M-3 e-LA-t LA_ (Q_ )2--,‘ r. oe_a x [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 12 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto la domanda di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale introdotta da [OSCURATO:PERSONA] . 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) i fatti in espiazione risultano commessi nel dicembre 2019 e sono espressivi di una consolidata tendenza a delinquere; b) sia nel 2011 che nel 2017 il Cecora ha fruito della misura alternativa ma è tornato a delinquere immediatamente dopo .

Da detti indicatori, in una con l'assenza di reali spunti autocritici, viene dedotta una prognosi negativa in punto di efficacia contenitiva e risocializzante della misura alternativa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione. 2.1 Secondo il ricorrente il Tribunale basa il diniego esclusivamente sulla gravità dei precedenti e dei fatti in espiazione, senza tener conto dei segnali positivi emersi nella relazione psico-sociale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implica la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo - sempre in via prognostica - del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez.

I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214).

Secondo la costante interpretazione nomofilattica nel formulare tale giudizio prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l'obbligo di indicare in modo analitico e coerente eventuali aspetti indicativi della ritenuta pericolosità attuale, senza trascurare - pena la violazione del dovere di completezza motivazionale - gli eventuali elementi conoscitivi favorevoli all'istante.3.2 Nel caso in esame l'esame svolto dal Tribunale risulta adeguato e non inficiato da omissioni rilevanti.

Ed invero, il nucleo centrale del ragionamento sfociato nel diniego sta nella presa d'atto dei 'fallimenti' di precedenti misure alternative, posto che vi è stata - in entrambi i casi - la ricaduta nel reato.

Si tratta di un punto argomentativo del tutto adeguato e non sindacabile in questa sede, posto che la reiterazione di condotte illecite, posteriore ad una espiazione realizzata in affidamento, è un chiaro sintomo di non 'incidenza' del percorso risocializzante e impone di adottare maggior cautela e gradualità nel trattamento esecutivo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s7tite le conclusioni del PG r. Sre.)CCA0 rfl-M-3 e-LA-t LA_ (Q_ )2--,‘ r. oe_a x [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 12 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto la domanda di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale introdotta da [OSCURATO:PERSONA] . 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) i fatti in espiazione risultano commessi nel dicembre 2019 e sono espressivi di una consolidata tendenza a delinquere; b) sia nel 2011 che nel 2017 il Cecora ha fruito della misura alternativa ma è tornato a delinquere immediatamente dopo . Da detti indicatori, in una con l'assenza di reali spunti autocritici, viene dedotta una prognosi negativa in punto di efficacia contenitiva e risocializzante della misura alternativa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione. 2.1 Secondo il ricorrente il Tribunale basa il diniego esclusivamente sulla gravità dei precedenti e dei fatti in espiazione, senza tener conto dei segnali positivi emersi nella relazione psico-sociale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implica la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo - sempre in via prognostica - del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214). Secondo la costante interpretazione nomofilattica nel formulare tale giudizio prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l'obbligo di indicare in modo analitico e coerente eventuali aspetti indicativi della ritenuta pericolosità attuale, senza trascurare - pena la violazione del dovere di completezza motivazionale - gli eventuali elementi conoscitivi favorevoli all'istante.3.2 Nel caso in esame l'esame svolto dal Tribunale risulta adeguato e non inficiato da omissioni rilevanti. Ed invero, il nucleo centrale del ragionamento sfociato nel diniego sta nella presa d'atto dei 'fallimenti' di precedenti misure alternative, posto che vi è stata - in entrambi i casi - la ricaduta nel reato. Si tratta di un punto argomentativo del tutto adeguato e non sindacabile in questa sede, posto che la reiterazione di condotte illecite, posteriore ad una espiazione realizzata in affidamento, è un chiaro sintomo di non 'incidenza' del percorso risocializzante e impone di adottare maggior cautela e gradualità nel trattamento esecutivo. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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