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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23146/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 17 novembre - 1" dicembre 2020 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stato sottoposto alla custodia in carcere per 396 giorni (dal 19 luglio. 2010 al 18 agosto 2011) e, poi, agli arresti domiciliari per 288 giorni (dal 18 agosto 2011 al 31 maggio 2012), in relazione alLaccusa di concorso in detenzione a fine di cessione di ingente quantità di hashish, fatto contestato come commesso il 13 febbraio 2009, da cui è stato assolto, per insussistenza del fatto, con sentenza del 31 maggio 2012 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla Corte di appello il 12 maggio 2016 e divenuta irrevocabile il 12 dicembre 2016. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi, con i quali denuncia violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione (il secondo motivo).

2.1. Con il primo motivo (pp. 4-16 del ricorso) censura la ritenuta violazione degli artt. 314, comma 1, e 61, 96 e 98 cod. proc. pen.

Richiamata la motivazione reiettiva ed alcuni principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in varie sentenze, la Difesa sottolinea che l'unico motivo che ha determinato il non accoglimento della domanda è il silenzio serbato dall'imputato innanzi al P. M. ed al G.i.p. e che «la Corte di appello nel provvedimento non enuclea un soie fatto specifico, una condotta, un dato, she il Lorenzini, pur essendone in possesso, avrebbe omesso di riferire o chiarire in sede di indagine, limitandosi ad affermare con assunto affatto apodittico che colui che tace, non chiarisce alcunchè e non è di ausilio alle indagini» (così alla p. 6 del ricorso).

Inoltre, «Nulla dicendo l'ordinanza impugnata in ordine agli apporti investigativi che il Lorenzini non avrebbe fornito, non è possibile stabilire se la condotta omissiva di costui ha concorso a creare l'emissione o il mantenimento della misura cautelare» (così alla p. 7 del ricorso).

Tra l'altro, la Corte di appello ha trascurato di considerare che già nel ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. al Tribunale per il riesame, quindi pochi giorni dopo l'arresto, Lorenzini aveva chiarito ; rapporti familiari e personali con colui che era stato colto in possesso della droga ed aveva spiegato il senso da attribuire ad alcune telefonate ritenute indizianti; ragioni ribadite nel ricorso di legittimità avverso i provvedimento di rigettc del Tribunale per il riesame.Ed anche nell'istanza di revoca ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen, avanzata il 23 novembre 2010 e disattesa, si sono spiegate - si sottolinea - le ragioni difensive.

Poiché tali atti sono stati redatti dall'Avvocato nell'interesse dell'imputato, risultano conseguentemente violati gli artt. 96 e 99 cod. proc. pen., avendo il Difensore le medesime facoltà e gln stessi diritti dell'imputato.

Si sottolinea anche che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto in silenzio innanzi non già al G.i.p. che ha emesso la misura ma a quello designato per "rogatoria interna", in possesso soltanto di una copia dell'ordinanza cautelare ma non a conoscenza degli atti di indagine.

Peraltro, gli argomenti spesi dalla Difesa sono stati poi recepiti nella sentenza assolutoria, con la quaie la Corte di appello non si confronterebbe in alcun modo, limitandosi a ripercorrere l'argomentare del G.i.p. che ha emesso la misura cautelare.

Si sottolinea anche che le assoluzioni pronunziate dai Giudici di merito non sono basate. su elementi nuovi ma sugli stessi elementi che aveva già a disposizione il G.i.p.

2.2. Con il secondo motivo (pp. 16-19 del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza di motivazione (art. 12f:r. cod. proc. pen.) ovvero motivazione illogica e contraddittoria e travisante per non essersi il provvedimento confrontato con le risultanze del fascicolo e per avere omesso «di esplicitare quale fosse "la giustificazione utile" omessa dal Lorenzini, che avrebbe consentito una diversa ricostruzione dei fatti e come, sotto il profilo causale, il silenzio di Lorenzini abbia prodotto "l'effetto di sviare le indagini",, (così alla p. 17 del ricorso).

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza.

3. Il Procuratore generale della SCI nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 9 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con memoria del 29 dicembre 2021 la Difesa dell'imputato ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere rigettato, accolto, per le seguenti ragioni.2.

La succinta motivazione reiettiva (p. 2) è tutta incentrata sull'essersi l'imputato avvalso del diritto ai silenzio, per non avere portato all'attenzione dei giudicanti "una diversa versione dei fatti" peraltro non specificata.

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha inteso così fare applicazione di principi Turisprodenziali in tema di colpa processuale, al cui proposito si impongono le seguenti osservazioni.

2.1. Quanto alla colpa processuale, si è condivisibilmente precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, ricorrendo determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame.

2.2. Non vi è dubbio che la facolta da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisca concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa cfr., ex plurimis, Sez. :3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, l_occi e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dole o della colpa grave rilevanti al fine in esame.

2.3. Stesso discorso vale, di regola. anche per la reticenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicr hia, Pv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta ed altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez, 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv 261068: Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755), poiché anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa.

2.4. Si è, nondimeno, per lungo tempo affermato che il concreto esercizio, del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il p-ofilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia (e) Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, cit.; Se/. 4 a. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, cit.): in tal caso si è ritenute che, 1-erme ie opzioni attuative del diritto di difesa, esista un onere di r,.ippresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni. di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di riievare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi 4 \A„ nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose Dronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti„ Rv. 265287; Sez. 4, n. 72915 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, P. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755).

Alla base del riferito ragionamento vi era il rilievo che, poiché al momento della limitazione della libertà solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, 1a circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente ne prospetti altri contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo («In tema di equa riparazione per ingiusta detenziooe, ciuciO ra il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva i,' silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergesse sub ito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito i determinarsi o il protrarsi della .privazione della libertà, l'interessato cne abbia tardato a svelare quei fatti, tanto più se non altrimenti accertabill, non può dolersi della ingiusta detenzione, assumendo il silenz:o il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi è a conoscenza di circostanze non note, in quel momento, al magistrato, le riveli subito per costituire od eliminare lo stato di privazione della libertà»: Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, dep. 1995, Min. tesoro in proc.

Franceschetto ed atro, Rv. 201868).

In tale prospettiva, si è affermata la necessità che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo. qual i siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in \i'a congetturale, e che valui, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra ta:e circce--,tariza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585)

2.5. Tale orientamènto, pecò, oggi deve ritenersi superato per effetto dell'entrata in vigore (il 14 dicembre 2021) del d.

Igs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il commuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamerto europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcJni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"), il cui art. 4. tra l'altro, ha aggiunto al comma 1 dell'art.314 cod. proc. pen. il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, u °mina 3, lettera h), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

Il legislatore ha cosi inteso adeguare la normativa nazionale alle dispos7ioni della Direttiva (UE) 2016/343 (v. i "considerato" nn. 10 e 24) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati.

Donde la neutralità, oggi, al fine che in questa sede rileva, del silenzio serbato dall'imputato.

3. Tanto premesso in linea generale, essendo l'ordinanza impugnata basata proprio sul silenzio serbato dall'imputato, circostanza da considerarsi oggi, appunto, neutra per effetto del già richiamato d.ligs. n. 183 del 2021, art 4, comma 4, lett. b («All'articolo 314, comma 1. [cod. proc. pan.] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esere;zio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera P non '?ride sui diritto alla riparazione di cui al primo periodo"»), consegue, di necesità, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio, per nuovo giudizio, alla Cori:e di appello.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 17 novembre - 1" dicembre 2020 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stato sottoposto alla custodia in carcere per 396 giorni (dal 19 luglio. 2010 al 18 agosto 2011) e, poi, agli arresti domiciliari per 288 giorni (dal 18 agosto 2011 al 31 maggio 2012), in relazione alLaccusa di concorso in detenzione a fine di cessione di ingente quantità di hashish, fatto contestato come commesso il 13 febbraio 2009, da cui è stato assolto, per insussistenza del fatto, con sentenza del 31 maggio 2012 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla Corte di appello il 12 maggio 2016 e divenuta irrevocabile il 12 dicembre 2016. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi, con i quali denuncia violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione (il secondo motivo). 2.1. Con il primo motivo (pp. 4-16 del ricorso) censura la ritenuta violazione degli artt. 314, comma 1, e 61, 96 e 98 cod. proc. pen. Richiamata la motivazione reiettiva ed alcuni principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in varie sentenze, la Difesa sottolinea che l'unico motivo che ha determinato il non accoglimento della domanda è il silenzio serbato dall'imputato innanzi al P. M. ed al G.i.p. e che «la Corte di appello nel provvedimento non enuclea un soie fatto specifico, una condotta, un dato, she il Lorenzini, pur essendone in possesso, avrebbe omesso di riferire o chiarire in sede di indagine, limitandosi ad affermare con assunto affatto apodittico che colui che tace, non chiarisce alcunchè e non è di ausilio alle indagini» (così alla p. 6 del ricorso). Inoltre, «Nulla dicendo l'ordinanza impugnata in ordine agli apporti investigativi che il Lorenzini non avrebbe fornito, non è possibile stabilire se la condotta omissiva di costui ha concorso a creare l'emissione o il mantenimento della misura cautelare» (così alla p. 7 del ricorso). Tra l'altro, la Corte di appello ha trascurato di considerare che già nel ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. al Tribunale per il riesame, quindi pochi giorni dopo l'arresto, Lorenzini aveva chiarito ; rapporti familiari e personali con colui che era stato colto in possesso della droga ed aveva spiegato il senso da attribuire ad alcune telefonate ritenute indizianti; ragioni ribadite nel ricorso di legittimità avverso i provvedimento di rigettc del Tribunale per il riesame.Ed anche nell'istanza di revoca ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen, avanzata il 23 novembre 2010 e disattesa, si sono spiegate - si sottolinea - le ragioni difensive. Poiché tali atti sono stati redatti dall'Avvocato nell'interesse dell'imputato, risultano conseguentemente violati gli artt. 96 e 99 cod. proc. pen., avendo il Difensore le medesime facoltà e gln stessi diritti dell'imputato. Si sottolinea anche che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto in silenzio innanzi non già al G.i.p. che ha emesso la misura ma a quello designato per "rogatoria interna", in possesso soltanto di una copia dell'ordinanza cautelare ma non a conoscenza degli atti di indagine. Peraltro, gli argomenti spesi dalla Difesa sono stati poi recepiti nella sentenza assolutoria, con la quaie la Corte di appello non si confronterebbe in alcun modo, limitandosi a ripercorrere l'argomentare del G.i.p. che ha emesso la misura cautelare. Si sottolinea anche che le assoluzioni pronunziate dai Giudici di merito non sono basate. su elementi nuovi ma sugli stessi elementi che aveva già a disposizione il G.i.p. 2.2. Con il secondo motivo (pp. 16-19 del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza di motivazione (art. 12f:r. cod. proc. pen.) ovvero motivazione illogica e contraddittoria e travisante per non essersi il provvedimento confrontato con le risultanze del fascicolo e per avere omesso «di esplicitare quale fosse "la giustificazione utile" omessa dal Lorenzini, che avrebbe consentito una diversa ricostruzione dei fatti e come, sotto il profilo causale, il silenzio di Lorenzini abbia prodotto "l'effetto di sviare le indagini",, (così alla p. 17 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale della SCI nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 9 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria del 29 dicembre 2021 la Difesa dell'imputato ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere rigettato, accolto, per le seguenti ragioni.2. La succinta motivazione reiettiva (p. 2) è tutta incentrata sull'essersi l'imputato avvalso del diritto ai silenzio, per non avere portato all'attenzione dei giudicanti "una diversa versione dei fatti" peraltro non specificata. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha inteso così fare applicazione di principi Turisprodenziali in tema di colpa processuale, al cui proposito si impongono le seguenti osservazioni. 2.1. Quanto alla colpa processuale, si è condivisibilmente precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, ricorrendo determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame. 2.2. Non vi è dubbio che la facolta da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisca concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa cfr., ex plurimis, Sez. :3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, l_occi e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dole o della colpa grave rilevanti al fine in esame. 2.3. Stesso discorso vale, di regola. anche per la reticenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicr hia, Pv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta ed altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez, 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv 261068: Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755), poiché anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa. 2.4. Si è, nondimeno, per lungo tempo affermato che il concreto esercizio, del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il p-ofilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia (e) Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, cit.; Se/. 4 a. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, cit.): in tal caso si è ritenute che, 1-erme ie opzioni attuative del diritto di difesa, esista un onere di r,.ippresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni. di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di riievare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi 4 \A„ nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose Dronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti„ Rv. 265287; Sez. 4, n. 72915 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, P. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755). Alla base del riferito ragionamento vi era il rilievo che, poiché al momento della limitazione della libertà solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, 1a circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente ne prospetti altri contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo («In tema di equa riparazione per ingiusta detenziooe, ciuciO ra il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva i,' silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergesse sub ito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito i determinarsi o il protrarsi della .privazione della libertà, l'interessato cne abbia tardato a svelare quei fatti, tanto più se non altrimenti accertabill, non può dolersi della ingiusta detenzione, assumendo il silenz:o il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi è a conoscenza di circostanze non note, in quel momento, al magistrato, le riveli subito per costituire od eliminare lo stato di privazione della libertà»: Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, dep. 1995, Min. tesoro in proc. Franceschetto ed atro, Rv. 201868). In tale prospettiva, si è affermata la necessità che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo. qual i siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in \i'a congetturale, e che valui, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra ta:e circce--,tariza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585) 2.5. Tale orientamènto, pecò, oggi deve ritenersi superato per effetto dell'entrata in vigore (il 14 dicembre 2021) del d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il commuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamerto europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcJni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"), il cui art. 4. tra l'altro, ha aggiunto al comma 1 dell'art.314 cod. proc. pen. il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, u °mina 3, lettera h), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Il legislatore ha cosi inteso adeguare la normativa nazionale alle dispos7ioni della Direttiva (UE) 2016/343 (v. i "considerato" nn. 10 e 24) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati. Donde la neutralità, oggi, al fine che in questa sede rileva, del silenzio serbato dall'imputato. 3. Tanto premesso in linea generale, essendo l'ordinanza impugnata basata proprio sul silenzio serbato dall'imputato, circostanza da considerarsi oggi, appunto, neutra per effetto del già richiamato d.ligs. n. 183 del 2021, art 4, comma 4, lett. b («All'articolo 314, comma 1. [cod. proc. pan.] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esere;zio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera P non '?ride sui diritto alla riparazione di cui al primo periodo"»), consegue, di necesità, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio, per nuovo giudizio, alla Cori:e di appello. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari Sezione
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