CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 30926/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7823-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] partecipazione pubblica Contratto a progetto R.G.N. 7823/2018 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 PU - controricorrente - avverso la sentenza n. 3414/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2017 R.G.N. 4785/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo, il rigetto del terzo motivo, l'inammissibilità del primo e secondo motivo del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Roma ha accolto in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del predetto alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa, con decorrenza dall’11.1.2008 ed inquadramento nel 1° livello retributivo Quadro direttivo del c.c.n.l. del settore; ha condannato la società al ripristino della funzionalità del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni dalla data di costituzione in mora. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che, pur in presenza di un valido progetto, tuttavia il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto rivelasse la natura subordinata del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 69, comma 2, d.lgs. 276 del 2003. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie sia in vista dell’adunanza camerale originariamente fissata l’11.1.2023 e sia per la odierna pubblica udienza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso. Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. nonché dell’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, in ordine alla nozione di subordinazione e alla prova della natura subordinata del rapporto di collaborazione svoltosi tra le parti.5. Si sostiene che la Corte territoriale abbia dichiarato la natura subordinata del rapporto basandosi unicamente sulla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e attraverso una errata identificazione dei parametri della fattispecie astratta in cui sussumere quella concreta e, comunque, in violazione delle regole di distribuzione dell’onere probatorio, atteso che dalla citata deposizione non si evince la natura subordinata del rapporto. 6. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2094 cod. civ. nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nonché nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per mancata motivazione sul punto; si assume che la Corte di merito abbia illogicamente desunto l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo della committente e l'esistenza di un vincolo di orario dalla testimonianza del teste Gallia, in cui tali elementi sono invece smentiti; si denuncia la palese illogicità della motivazione per l'esistenza di lacune e aporie tali da rendere meramente apparente il supporto argomentativo con conseguente nullità della sentenza. 7. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sulla nullità del rapporto di lavoro in quanto costituito nei confronti di società pubblica c.d. in house providing, senza il rispetto di procedure selettive ovvero per mancanza di motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ.; inoltre, violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art.132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per omessa motivazione. 8. Si allega che, all’udienza di discussione del 19 giugno 2017, era stata eccepita l’impossibilità di costituzione del rapporto di lavoro per via giudiziale alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa, in quanto società pubblica cd. in house providing della Regione Lazio. Su tale aspetto erano stati articolati i capitoli di prova n. 1 e 2 nella memoria di costituzione in primo grado ed erano state depositate in appello, nell’allegato A alla memoria di costituzione ([OSCURATO:PERSONA] del 17.12.2014), le disposizioni statutarie attestanti la natura pubblica del socio di maggioranza Regione Lazio, l'esercizio dell’attività in prevalenza a favore del socio stesso e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Si sostiene la nullità del rapporto di lavoro instaurato con società pubbliche senza il rispetto delle procedure selettive, anche anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. 9. Con il quarto motivo di ricorso si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 32, legge n. 183 del 2010 in ordine alle conseguenze risarcitorie della riqualificazione del rapporto di collaborazione a progetto; si afferma l'applicabilità dell'art. 32 cit. a qualunque ipotesi di conversione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro subordinato formalmente a termine, anche se previa riqualificazione del rapporto medesimo. 10. Preliminarmente, deve darsi atto che il controricorrente ha eccepito la nullità della procura conferita dalla società [OSCURATO:PERSONA] spa al proprio difensore per mancata indicazione della iscrizione del medesimo all’albo degli avvocati cassazionisti. Inoltre, l’inammissibilità del ricorso perché carente dei requisiti previsti dall’art. 366 cod. proc. civ. 11. Entrambe le eccezioni sono infondate. 12. Questa Corte ha chiarito che “ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso” (v. Cass. n. 17317 del 2020). 13. Neppure ricorre la violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. atteso che il ricorso in esame contiene l’esposizione dei fatti di causa, sia pure svolta attraverso il richiamo alla memoria di costituzione in primo grado. Le censure sono poi articolare attraverso il riferimento agli specifici vizi di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. 14. I primi due motivi di ricorso, che pongono le medesime censure sotto i differenti profili di violazione di legge sostanziale e di nullità per illogica motivazione, non possono trovare accoglimento. 15. Le censure mosse dalla società ricorrente per violazione dell’art. 2094 cod. civ., se pure formulate come violazione di legge, contestano, attraverso puntuali riferimenti alla deposizione testimoniale del Gallia, la valutazione degli elementi di prova e, attraverso essa, la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte d’appello, sollecitando quindi una revisione del procedimento decisorio di merito non consentita in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti segnati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 8053 e 8054 del 2014). 16. Peraltro, questa Corte ha chiarito che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione di tale parametro (v. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999). 17. Le critiche della società ricorrente si appuntano, invece, sui dati che i giudici di appello hanno tratto dalle dichiarazioni del teste Gallia e quindi sulla interpretazione e valutazione complessiva di tale deposizione, peraltro, senza considerare che la sentenza impugnata riporta “in stralcio la deposizione più significativa”, espressione che lascia intendere come il convincimento (e quindi le conclusioni sul rispetto di un orario standard, sull’obbligo di “indicare il piano ferie come tutti gli altri dipendenti, che era poi approvato dalla responsabile”, e di “riferire sull’attività svolta al superiore gerarchico”, pag. 4 della sentenza d’appello) si sia formato su un complesso di elementi probatori, e non unicamente sullo stralcio di deposizione trascritto nel corpo della motivazione, e, tra l’altro, sulla tracciata assimilazione delle modalità di lavoro, della collocazione in azienda e dei rapporti gerarchici del Cerra rispetto a quelli del Gallia, assunto come lavoratore subordinato. 18. Non vi è spazio per ravvisare la violazione dell’art. 2697 cod. civ. avendo i giudici di appello correttamente operato nella distribuzione dell’onere di prova, posto a carico del lavoratore in relazione alla fattispecie di cui all’art. 69, comma 2, d.lgs. 276 del 2003. 19. Neppure ricorre la violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) hanno precisato che, a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell'art. 132 cod. proc. civ., che impone al giudice di indicare nella sentenza "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", secondo quello che è stato definito il "minimo costituzionale" della motivazione; nel caso di specie non si è in presenza di un vizio così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, dal momento che la motivazione non solo è formalmente esistente come parte del documento, ma le argomentazioni sono svolte in modo assolutamente coerente, sì da consentire di individuare con chiarezza la «giustificazione del decisum»; le critiche avanzate da parte ricorrente attengono all’apprezzamento degli elementi di prova e dei dati di conoscenza da essi ricavabili e si collocano pertanto all’esterno del vizio denunciato. 20. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 21. Non costituisce ragione di inammissibilità del motivo il fatto che il tema della qualificazione giuridica della società è stato affrontato solo nel corso della discussione in appello. 22. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che qualora dalla qualificazione giuridica dell’ente citato in giudizio discenda l’individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce, non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell’azione; e che anche nel giudizio di cassazione «l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l'indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura abbia le radici in atti dell'autonomia delle persone» (Cass. n. 28060/2020; v. anche Cass. n. 35421 del 2022 in motivazione §5). 23. Nel merito, il motivo è infondato. 24. Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078 del 2019, Cass. S.U. n. 21299 del 2017, Cass. S.U. n. 7759 del 2017, Cass. S.U. n. 26591 del 2016). 25. Riguardo alle deroghe e alle norme speciali che il legislatore ha di volta in volta dettato, deve rilevarsi che fino al 2008 non vi era un vincolo di assunzione con pubblico concorso; infatti Cass. 1° agosto2019, n. 20782 ha affermato che, in tema di società a partecipazione pubblica, il reclutamento di personale effettuato nel periodo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 - che ha esteso alle predette società, nella ricorrenza di determinate condizioni, i divieti o le limitazioni alle assunzioni previsti per le p.a. - è regolato dal regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato; nello stesso senso si è pronunciata Cass. 29 maggio 2018, n. 13480. Si è quindi ritenuto ammissibile, avuto riguardo alla natura privatistica della società datrice di lavoro, la conversione di un rapporto a termine illegittimo, stipulato prima della novella legislativa, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. n. 20782 del 2019 cit.) ed analogamente la conversione del contratto a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. 6171 del 2023). 26. Con l’emanazione dell’art. 18 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 (norma intitolata “Reclutamento del personale delle aziende e istituzioni pubbliche”), al comma primo del testo originario si è stabilito che: «A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001» e al comma 2 che: «Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità». 27. Solo con il d.l. 112 del 2008, conv. con mod. in l. n. 133 del 2008 (testo ulteriormente modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009) si è previsto che il reclutamento del personale, da parte delle società a partecipazione pubblica o di controllo, dovesse avvenire mediante procedure selettive rispettose della regola del concorso pubblico, con la conseguenza che la violazione di tali disposizioni, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità (v. Cass.n. 21378 del 2018; Cass. n. 19925 del 2019). 28. Dal decreto legge n. 112 del 2008 si è poi passati all’impianto normativo di cui al d.lgs. n. 175 del 2016 che all’art. 19 ha eliminato l’indicata distinzione (che, in realtà, non aveva una significativa ragion d’essere atteso che anche il sistema di cui all’art. 35, comma 3, era improntato al principio della trasparenza, pubblicità e imparzialità, pur se con specifiche previsioni attinenti al rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, al decentramento delle procedure di reclutamento) prevedendo per tutte le società a controllo pubblico l’obbligo di stabilire, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 (in questi termini v. Cass., S.U. n. 18749 del 2023). 29. Nella fattispecie oggetto di causa, è pacifico che la costituzione del rapporto di lavoro risale ad epoca anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 25.6.2008. La sentenza d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall’11.1.2008. Il rapporto di lavoro in esame, in mancanza di una disciplina derogatoria, deve ritenersi assoggettato al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, e in tal senso è la decisione dei giudici di appello. 30. Non vi è spazio per configurare un’omessa pronuncia, dovendosi ritenere implicitamente respinta dalla Corte di merito la pretesa della società di una regolamentazione diversa da quella privatistica concretamente adottata. 31. Come più volte affermato da questa S.C., ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte o di una eccezione proposta, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato o la questione pretermessa risulti incompatibile con l'impostazione logico - giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011). 32. Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato e deve trovare accoglimento. 33. Questa Corte ha affermato che il regime indennitario istituito dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, quale fattispecie in cui ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione (v. Cass. n. 24100 del 2019). 34. La Corte di merito ha condannato la società, oltre che al ripristino del rapporto, al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni dovute dalla data di messa in mora, omettendo di applicare il regime indennitario in violazione del citato art. 32. 35. Per le ragioni esposte deve trovare accoglimento il quarto motivo di ricorso, con rigetto dei residui motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provveder