Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:213
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0616(01)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
22 aprile 2021 (
*1
)
«Procedura – Domanda di revocazione – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ricorso contro una decisione dell’EUIPO di rifiuto parziale di registrazione di un marchio – Ritiro dell’opposizione avvenuto prima della notifica dell’ordinanza di rigetto del ricorso – Fatti ignoti al ricorrente e al Tribunale – Termine di presentazione della domanda – Interesse ad agire – Ricevibilità»
Nella causa T‑616/19 REV,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG
, con sede in Emmerich am Rhein (Germania), rappresentata da T. Schmitz, S. Stolzenburg-Wiemer, M. Breuer e I. Dimitrov, avvocati,
ricorrente per revocazione,
procedimento in cui le altre parti sono
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
, rappresentato da A. Söder, in qualità di agente,
convenuto nel procedimento principale,
e
[OSCURATO:PERSONA] & Belgium BV
, con sede in Breda ([OSCURATO:PERSONA]),
interveniente nel procedimento principale,
avente ad oggetto la domanda di revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] & Belgium (WONDERLAND) (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
),
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da V. Tomljenović, presidente, F. Schalin e I. Nõmm (relatore), giudici,
cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA]
vista la domanda di revocazione depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2020,
viste le osservazioni dell’EUIPO sulla domanda di revocazione, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2020,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della domanda
1
Il 18 gennaio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, ricorrente per revocazione, presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
)].
2
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo WONDERLAND; tale domanda di registrazione riguarda prodotti rientranti nella classe 30 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.
3
La domanda di marchio è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi dell’Unione europea
n. 2017/017, del 26 gennaio 2017.
4
Il 22 marzo 2017 la [OSCURATO:PERSONA] & Belgium BV presentava opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione del marchio WONDERLAND richiesto per tutti i prodotti oggetto della domanda di registrazione.
5
L’opposizione si fondava in particolare sul marchio Benelux denominativo anteriore WONDERMIX, registrato il 1
o
luglio 2015 con il numero 974248 e che designa prodotti rientranti nella classe 30.
6
Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].
7
Il 7 settembre 2018 la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione sulla base dell’esistenza di un rischio di confusione con il marchio Benelux anteriore per tutti i prodotti oggetto della domanda di registrazione del marchio WONDERLAND.
8
Il 6 novembre 2018 la ricorrente per revocazione presentava ricorso all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione.
9
Con decisione dell’8 luglio 2019 (procedimento R 2164/2018-4), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO annullava parzialmente la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui dichiarava l’esistenza di un rischio di confusione per alcuni dei prodotti designati dal marchio richiesto e confermava la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui dichiarava l’esistenza di un rischio di confusione per gli altri prodotti.
10
Il 12 settembre 2019 la ricorrente per revocazione proponeva ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della quarta commissione di ricorso nella parte in cui quest’ultima aveva dichiarato l’esistenza di un rischio di confusione per una parte dei prodotti contestati.
11
Con ordinanza del 10 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] & Belgium (WONDERLAND) (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
), il Tribunale rigettava il ricorso della ricorrente per revocazione.
12
Con lettera del 27 luglio 2020, la ricorrente per revocazione chiedeva chiarimenti all’EUIPO sul motivo per cui non era stata informata del fatto che, con fax del 25 giugno 2020, l’opponente, interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T‑616/19, aveva ritirato la propria opposizione alla registrazione del marchio WONDERLAND.
13
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2020, la ricorrente per revocazione presentava una domanda di revocazione ai sensi dell’articolo 169 del regolamento di procedura del Tribunale, in combinato disposto con l’articolo 44 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
14
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 21 settembre 2020, la ricorrente per revocazione proponeva un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
).
15
Con ordinanza del 12 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (
C‑446/20 P
, non pubblicata,
EU:C:2020:910
), la Corte ha respinto l’impugnazione.
Conclusioni delle parti
16
La ricorrente per revocazione chiede che il Tribunale voglia:
–
riassumere il procedimento nella causa T‑616/19;
–
modificare l’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
);
–
condannare l’EUIPO alle spese.
17
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere la domanda di revocazione;
–
condannare la ricorrente per revocazione alle spese.
In diritto
18
A sostegno della sua domanda di revocazione, la ricorrente per revocazione fa valere l’elemento di fatto rappresentato dal ritiro dell’opposizione dell’interveniente nella causa T‑616/19 alla registrazione del marchio WONDERLAND. Essa afferma che, al momento della notifica dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
), tale elemento di fatto era ignoto sia a sé stessa sia al Tribunale. Sostiene che questo nuovo elemento avrebbe indotto il Tribunale, ove questi lo avesse potuto prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia.
19
Anzitutto, occorre ricordare che l’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, conformemente all’articolo 44 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la revocazione di una decisione del Tribunale può essere chiesta solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un’influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza o della notifica dell’ordinanza, era ignoto al Tribunale e alla parte che domanda la revocazione.
20
Da una giurisprudenza costante risulta, poi, che la revocazione non costituisce un mezzo d’appello, bensì un mezzo di ricorso straordinario che consente di superare la forza del giudicato di una decisione giudiziaria definitiva in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia o la notifica della decisione giurisdizionale, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l’ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto detto giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia (v., in tal senso, ordinanze del 4 dicembre 2014, JAS/Commissione,
T‑573/11 REV
, non pubblicata,
EU:T:2014:1124
, punto
23
e giurisprudenza ivi citata, e del 28 novembre 2017, Staelen/Mediatore,
T‑217/11 REV
, non pubblicata,
EU:T:2017:861
, punto
23
e giurisprudenza ivi citata).
21
Oltre a ciò, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, fermo restando il termine decennale previsto dall’articolo 44, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa. Conformemente all’articolo 169, paragrafo 3, lettera d), di detto regolamento, la domanda di revocazione deve indicare i mezzi di prova diretti a dimostrare l’esistenza dei fatti legittimanti la revocazione e l’osservanza dei termini previsti dal paragrafo 2 di tale articolo.
22
Inoltre, tenuto conto del carattere straordinario del procedimento di revocazione, le condizioni di ricevibilità di una domanda di revocazione di una sentenza devono essere interpretate in modo restrittivo (ordinanza del 16 aprile 2012, de [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
T‑40/07 P-REV e T‑62/07 P-REV
, non pubblicata,
EU:T:2012:182
, punto
12
; v., altresì, ordinanza del 4 dicembre 2014, JAS/Commissione,
T‑573/11 REV
, non pubblicata,
EU:T:2014:1124
, punto
23
e giurisprudenza ivi citata).
23
Infine, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 44, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la procedura di revocazione si apre con una sentenza che constata espressamente l’esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l’adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l’istanza. L’articolo 169, paragrafo 5, del regolamento di procedura dispone che, dopo aver posto le parti in condizione di presentare osservazioni, senza che ciò pregiudichi la decisione nel merito il Tribunale statuisce con ordinanza sulla ricevibilità della domanda.
24
Tale articolazione della procedura in due fasi, la prima riguardante la ricevibilità e la seconda il merito, si spiega per il rigore delle condizioni di apertura della revocazione, a sua volta comprensibile per il fatto che tale mezzo d’impugnazione pone nel nulla la forza del giudicato (v. sentenza dell’8 luglio 1999, DSM/Commissione,
C‑5/93 P
,
EU:C:1999:364
, punto
66
e giurisprudenza ivi citata).
25
È alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti da 19 a 24 che occorre valutare la ricevibilità della domanda di revocazione.
26
In primo luogo, l’EUIPO ha confermato nelle sue osservazioni relative alla domanda di revocazione che, con fax del 25 giugno 2020, l’interveniente nella causa T‑616/19 l’aveva informato che stava ritirando l’opposizione presentata contro la registrazione del marchio WONDERLAND, richiesta dalla ricorrente per revocazione.
27
In secondo luogo, l’affermazione della ricorrente per revocazione secondo cui tale elemento di fatto le era ignoto non è contestata dall’EUIPO. L’interveniente nella causa T‑616/19 si è altresì astenuta dal contestare tale affermazione, poiché non ha presentato osservazioni in merito alla domanda di revocazione.
28
È opportuno sottolineare che, in caso di ritiro dell’opposizione alla registrazione di un marchio, le direttive concernenti l’esame effettuato dall’EUIPO sui marchi dell’Unione europea e sui disegni e modelli comunitari registrati stabiliscono, nella parte relativa ai marchi, parte C, sezione 1, punto 6.2.2.3, che «[a]lle parti viene trasmessa una conferma del ritiro (…)» e che «[l]a banca dati dell’[EUIPO] viene conseguentemente aggiornata con l’inserimento del ritiro dell’opposizione». A tale riguardo, l’EUIPO non contesta il fatto che, alla data della notifica dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
), i dati relativi alla domanda di registrazione del marchio WONDERLAND non erano stati aggiornati nella banca dati in questione e che, pertanto, l’indicazione del ritiro dell’opposizione non vi figurava. Di conseguenza, come sostiene la ricorrente per revocazione, essa non poteva sapere se, ed eventualmente in quale momento, l’interveniente nella causa T‑616/19 avrebbe effettivamente informato l’EUIPO del ritiro della propria opposizione.
29
Si deve pertanto ritenere che, non essendo stata informata dell’effettivo ritiro dell’opposizione prima della notifica dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
), la ricorrente per revocazione non era in condizione di conoscere tale elemento di fatto alla data di detta notifica.
30
In terzo luogo, tenuto conto del fatto rilevato al precedente punto 29, peraltro non contestato dall’EUIPO, si deve considerare che la data in cui la ricorrente per revocazione è venuta a conoscenza del fatto su cui si fonda la domanda di revocazione è successiva alla notifica dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
), cosicché la domanda di revocazione del 18 settembre 2020 è stata presentata entro il termine di tre mesi a decorrere da tale data, quale previsto dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
31
In quarto luogo, l’EUIPO e l’interveniente hanno anche omesso di informare il Tribunale circa il ritiro dell’opposizione, cosicché tale elemento di fatto era ignoto a quest’ultimo quando ha emesso l’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
).
32
In quinto luogo, il fatto di natura tale da avere un’influenza decisiva, invocato dalla ricorrente per revocazione, consiste nel ritiro dell’opposizione presentata dall’interveniente nella causa T‑616/19 contro la registrazione del marchio WONDERLAND.
33
Secondo una giurisprudenza costante, quando l’opposizione viene ritirata nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avente ad oggetto una decisione sull’opposizione ovvero nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione europea avente ad oggetto la decisione sul ricorso proposto dinanzi all’EUIPO avverso la decisione sull’opposizione, viene meno il fondamento del procedimento, poiché quest’ultimo diviene in tal modo privo di oggetto [ordinanza del 9 febbraio 2004, Synopharm/UAMI – Pentafarma (DERMASYN),
T‑120/03
,
EU:T:2004:33
, punto
20
; v. anche ordinanza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] & Export/EUIPO – Elvir (Yaco),
T‑3/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:150
, punto
4
e giurisprudenza ivi citata].
34
Pertanto, il ritiro dell’opposizione costituisce un fatto di natura tale da avere un’influenza decisiva ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in quanto da esso dipende la prosecuzione del procedimento stesso.
35
Infatti, come correttamente evidenziato dalla ricorrente per revocazione, il ritiro di un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 comporta che l’impedimento relativo alla registrazione, ai sensi di tale disposizione, sul quale la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione, viene meno con effetto retroattivo. Pertanto, se il ritiro dell’opposizione presentata contro la registrazione del marchio WONDERLAND fosse stato noto al Tribunale prima dell’emissione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
), non si può escludere che quest’ultimo sarebbe stato indotto a non adottare tale ordinanza.
36
Ne consegue che tutte le condizioni previste dall’articolo 169 del regolamento di procedura, affinché la domanda di revocazione possa essere dichiarata ricevibile, sono soddisfatte.
37
Ciò premesso, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO, vertente sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente per revocazione. L’EUIPO sostiene che l’eventuale accoglimento della domanda di revocazione non procurerà alcun beneficio a quest’ultima. Esso sostiene infatti che, a causa del ritiro dell’opposizione alla registrazione del marchio WONDERLAND, l’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
), è priva di effetti e che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, non vi sono più ostacoli a tale registrazione.
38
A tal proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, tenuto conto dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione dello stesso, pena l’irricevibilità. Tale oggetto del ricorso deve mantenersi, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v. sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione,
C‑362/05 P
,
EU:C:2007:322
, punto
42
e giurisprudenza ivi citata).
39
Nel caso di specie, non si può escludere che la ricorrente per revocazione abbia un interesse ad agire nell’ambito della domanda di revocazione, nonostante il venir meno dell’oggetto del ricorso di annullamento a seguito del ritiro dell’opposizione alla registrazione del marchio WONDERLAND.
40
Infatti, come ricordato sopra al punto 20, la revocazione costituisce non un mezzo d’appello, ma un mezzo di ricorso straordinario.
41
Inoltre, come sottolineato al precedente punto 38, l’interesse ad agire di un ricorrente si determina in base all’oggetto del ricorso in questione. A tal riguardo, occorre constatare che l’oggetto di tale mezzo di ricorso straordinario rappresentato dalla revocazione è diverso da quello di un ricorso di annullamento o di un mezzo d’appello, poiché il mezzo di ricorso straordinario intende specificamente rimettere in discussione la forza del giudicato di una decisione giudiziaria. Orbene, rimettere in discussione la forza del giudicato di una decisione sfavorevole a colui che ne chiede la revocazione è sufficiente a procurare a quest’ultimo un beneficio che giustifichi il suo interesse ad agire.
42
Nel caso di specie, il beneficio che la ricorrente per revocazione cerca di ottenere dal procedimento di revocazione è di rimettere in discussione la forza del giudicato dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
), che fa attualmente parte dell’ordinamento giuridico e che contiene considerazioni di fatto e di diritto ad essa sfavorevoli. Tale beneficio è sufficiente a dimostrare l’interesse della ricorrente per revocazione ad avviare il procedimento di revocazione. Inoltre, occorre sottolineare che, con l’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
), la ricorrente per revocazione è stata condannata alle spese e che l’eventuale revocazione di detta ordinanza potrebbe anche procurarle un beneficio per quanto riguarda la ripartizione delle spese.
43
Pertanto, deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO, vertente sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente per revocazione a causa della presunta inefficacia dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
).
44
In tale contesto, l’ordinanza del 30 aprile 2020, Cipro/EUIPO (
C‑608/18 P, C‑609/18 P e C‑767/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2020:347
, punti da
31
a
33
), invocata dall’EUIPO a sostegno dell’eccezione di irricevibilità fondata sulla mancanza di interesse ad agire da parte della ricorrente per revocazione, conferma, al contrario, l’interesse di quest’ultima a presentare una domanda di revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
).
45
Infatti, nelle cause che hanno dato luogo all’ordinanza invocata dall’EUIPO – così come, del resto, nella maggior parte delle cause in cui l’oggetto di un ricorso di annullamento avverso una decisione dell’EUIPO di accoglimento dell’opposizione alla registrazione di un marchio viene meno a causa del ritiro dell’opposizione, o dell’annullamento del marchio anteriore, mentre il procedimento era ancora in corso dinanzi al Tribunale o alla Corte –, il procedimento si è concluso con un’ordinanza di non luogo a statuire, vale a dire una decisione giudiziaria che non comporta considerazioni di fatto e di diritto sfavorevoli per una delle parti interessate.
46
Orbene, se il Tribunale fosse stato messo in grado di determinare le conseguenze del ritiro dell’opposizione da parte dell’interveniente nella causa T‑616/19 mentre il procedimento dinanzi ad esso era ancora in corso, avrebbe potuto, se del caso, emettere un’ordinanza di non luogo a statuire invece di un’ordinanza che implica considerazioni di fatto e di diritto sfavorevoli alla ricorrente per revocazione. Poiché ciò non si è verificato nel caso di specie, il mezzo di ricorso straordinario rappresentato dalla revocazione è precisamente l’unico che consente alla ricorrente per revocazione di chiedere al Tribunale di emettere una decisione che, tenuto conto del ritiro dell’opposizione, non implica considerazioni di fatto e di diritto sfavorevoli nei suoi confronti.
47
Occorre aggiungere che la domanda di revocazione non può essere equiparata a una richiesta di parere o a una domanda puramente teorica, ai sensi della sentenza del 19 giugno 2009, Socratec/Commissione (
T‑269/03
, non pubblicata,
EU:T:2009:211
, punto
38
), che la ricorrente per revocazione rivolgerebbe al Tribunale. Infatti, quest’ultima chiede concretamente al Tribunale che sia rimessa in discussione la forza del giudicato dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
), mediante una decisione di revocazione che tenga conto di un elemento di fatto potenzialmente determinante che non era stato portato alla loro conoscenza. Al riguardo, occorre ricordare che detta ordinanza implica considerazioni di fatto e di diritto sfavorevoli alla ricorrente per revocazione nonché una condanna di quest’ultima alle spese, e che non si può escludere che la decisione del Tribunale non avrebbe contenuto tali considerazioni e tale condanna se l’elemento di fatto rappresentato dal ritiro dell’opposizione fosse stato portato in tempo utile a conoscenza di quest’ultimo.
48
Alla luce di tutto quanto precede, si deve ritenere che siano soddisfatti i criteri di ricevibilità di cui all’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura e che la ricorrente per revocazione abbia interesse a chiedere la revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
).
49
Pertanto, la domanda di revocazione deve essere dichiarata ricevibile.
Sulle spese
50
Occorre riservare la decisione sulle spese fino alla pronuncia nel merito della domanda di revocazione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1)
La domanda di revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] & Belgium (WONDERLAND) (
T‑616/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:334
), è ricevibile.
2)
Il procedimento prosegue nel merito. Verrà fissato un termine per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e alla [OSCURATO:PERSONA] & Belgium BV di presentare le proprie osservazioni nel merito.
3)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 22 aprile 2021
Il cancelliere
E. [OSCURATO:PERSONA] presidente
V. Tomljenović
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.