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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01044/2026

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la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dell'Interno - Questura di Torino avverso il decreto emesso il 4 dicembre 2025 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso, coma da requisitoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] faceva ingresso nel Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino in conseguenza del provvedimento emesso dal Questore di Imperia il 28 novembre 2025, in esecuzione del decreto di espulsione disposto dal Prefetto di Imperia nella stessa data, convalidato dal Giudice di Pace di Torino l’1 dicembre 2025.

A seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, avanzata da Azrou, con provvedimento del 2 dicembre 2025, il Questore di Torino disponeva il trattenimento del richiedente, ex art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, sul presupposto che l’istanza del trattenuto era pretestuosa e finalizzata a ritardare o impedire l’espulsione.

Infine, la Corte di appello di Torino, con decreto del 4 dicembre 2025, convalidava il provvedimento di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], disposto dal Questore di Torino il 2 dicembre 2025, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 6, comma, 3 d.lgs. n. 142 del 2015 e infondata l’eccezione relativa alla mancata attivazione della procedura prevista dal [OSCURATO:PERSONA] CE n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 ([OSCURATO:PERSONA] di Dublino III), invocato nell’interesse del trattenuto.

2. Avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Torino il 4 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un’unica doglianza, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 13, 18, 19, 20, 22, 23 e 25 [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, 6, 6- ter d.lgs. n. 142 del 2015.

Si deduceva, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] era stato trattenuto illegittimamente nello Stato italiano, non risultando rispettata la procedura garantita prevista dal [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, finalizzata a individuare lo Stato membro competente a provvedere sulle richieste di protezione internazionale presentate in una pluralità di Paesi.

Ne discendeva che la Corte di appello di Torino, disponendo la convalida del provvedimento di trattenimento del 2 dicembre 2025, non aveva considerato che laddove, come nel caso di specie, una domanda di protezione internazionale viene presentata in più Paesi, l’autorità giudiziaria italiana non può omettere di individuare lo Stato competente a provvedere sulle istanze del cittadino straniero, che, conseguentemente, non può essere trattenuto ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015.

Nel caso in esame, infatti, non risultava avviata alcuna procedura di determinazione del Paese membro competente a provvedere sulle domande di protezione internazionale di [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe dovuta espletare nel rispetto del [OSCURATO:PERSONA] di Dublino.

Né il trattenimento del ricorrente era stato disposto ai sensi dell’art. 6-ter d.lgs. n. 142 del 2015 – che consente di trattenere il cittadino straniero quando sussiste «un notevole pericolo di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui all’art. 14, comma 1-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.) –, confermando l’illegittimità del provvedimento impugnato.

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Osserva il Collegio che [OSCURATO:PERSONA] era raggiunto da un primo provvedimento di espulsione, adottato dal Prefetto di Imperia il 26 febbraio 2025, ex art. 13, comma 13, T.U. imm., al quale faceva seguito l’ordine del Questore di Imperia di lasciare il territorio nazionale, che veniva emesso nella stessa data.

A questo primo decreto ne faceva seguito un secondo, adottato dal Prefetto di Imperia il 22 luglio 2025, collegato all’ordine di lasciare il territorio nazionale, emesso dal Questore di Imperia nella stessa data, in cui, tra l’altro, si dava atto che il cittadino straniero espulso aveva dichiarato che non intendeva avanzare richiesta di protezione internazionale.

Successivamente, il 28 novembre 2025, il Prefetto di Imperia emetteva un ulteriore decreto di espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 13, comma 13, T.U. imm., al quale faceva seguito il provvedimento del Questore di Imperia, adottato nella stessa giornata.

In ultimo, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 2 dicembre 2025, il Questore di Torino disponeva il trattenimento del ricorrente presso il Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino, ex art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, sul presupposto che l’istanza era pretestuosa, dando origine al presente procedimento.

Secondo la Corte di appello di Torino, la conferma della pretestuosità della domanda di protezione internazionale derivava sia dal comportamento assunto dal ricorrente nel presente procedimento, sia dalla circostanza che nel decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Imperia il 22 luglio 2025 si dava atto che il cittadino straniero non intendeva avanzare alcuna richiesta di protezione internazionale.

3. Tanto premesso, occorre verificare se la presentazione di altre domande di protezione internazionale da parte di [OSCURATO:PERSONA] sia idonea, di per sé sola, a legittimare l’attivazione della procedura garantita prevista dal [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, finalizzata a individuare lo Stato membro competente a provvedere in presenza di una pluralità di istanze.

Osserva il Collegio che il [OSCURATO:PERSONA] di Dublino – la cui denominazione completa è quella di “[OSCURATO:PERSONA] CE n. 343/2003 del 18 febbraio 2003, stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo” –, entrato in vigore l’1 gennaio 2014, è finalizzato a individuare, in tempi quanto più celeri possibile, in presenza di una pluralità di istanze di protezione internazionale, quale sia lo Stato membro dell’Unione Europea competente a valutare la fondatezza delle domande presentate da un cittadino di uno Stato terzo e a prevenire l’eventuale abuso delle procedure di asilo attivate. [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, dunque, è uno strumento normativo funzionale a stabilire quale Stato membro sia competente a esaminare la domanda di asilo presentata da un cittadino straniero proveniente da un Paese terzo, garantendo che ogni richiesta sia esaminata e trattata da un solo Paese ed evitando i rischi connessi alle ipotesi di forum shopping.

Tali garanzie vengono assicurate attraverso il principio che individua lo Stato membro responsabile in quello nel quale si è verificato il primo ingresso nell’Unione Europea; principio che è temperato da alcuni criteri sussidiari, che tengono conto della condizione personale del migrante, come i legami parentali o coniugali.

In questa cornice, occorre evidenziare che, nel presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a richiamare la pregressa presentazione delle domande di protezione internazionale, avanzata in altri – facendo espressamente riferimento solo a quella presentata presso la [OSCURATO:PERSONA] –, senza dare conto dell’esito delle relative procedure, con riferimento all’invocata applicazione del [OSCURATO:PERSONA] di Dublino.

Ne consegue che, relativamente al profilo censorio dedotto, la doglianza in esame risulta prospettata in violazione del principio di specificità dell’atto di impugnazione, così come, da tempo, canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che i rapporti tra i vari Stati membri, presso i quali vengono presentate distinte domande di protezione internazionale, sono soggetti a prescrizioni rigorose, regolamentate dal Capo V del [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, intitolato “Obbligo di prendere o riprendere in carico un richiedente asilo”, il cui rispetto è necessario per evitare la presentazione di istanze pretestuose.

Si muove, a ben vedere, in questa inequivocabile direzione ermeneutica, la previsione dell’art. 20, par. 1, lett. a), [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, a tenore della quale la richiesta di asilo presentata da un cittadino straniero «deve contenere indicazioni che permettano allo Stato membro richiesto di verificare se è competente».

Questa disposizione, a sua volta, deve essere correlata a quella prevista dall’art. 20, par. 1, lett. b) dello stesso [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lo Stato membro richiesto «è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta quanto prima […]».

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dell'Interno - Questura di Torino avverso il decreto emesso il 4 dicembre 2025 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso, coma da requisitoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] faceva ingresso nel Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino in conseguenza del provvedimento emesso dal Questore di Imperia il 28 novembre 2025, in esecuzione del decreto di espulsione disposto dal Prefetto di Imperia nella stessa data, convalidato dal Giudice di Pace di Torino l’1 dicembre 2025. A seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, avanzata da Azrou, con provvedimento del 2 dicembre 2025, il Questore di Torino disponeva il trattenimento del richiedente, ex art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, sul presupposto che l’istanza del trattenuto era pretestuosa e finalizzata a ritardare o impedire l’espulsione. Infine, la Corte di appello di Torino, con decreto del 4 dicembre 2025, convalidava il provvedimento di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], disposto dal Questore di Torino il 2 dicembre 2025, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 6, comma, 3 d.lgs. n. 142 del 2015 e infondata l’eccezione relativa alla mancata attivazione della procedura prevista dal [OSCURATO:PERSONA] CE n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 ([OSCURATO:PERSONA] di Dublino III), invocato nell’interesse del trattenuto. 2. Avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Torino il 4 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un’unica doglianza, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 13, 18, 19, 20, 22, 23 e 25 [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, 6, 6- ter d.lgs. n. 142 del 2015. Si deduceva, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] era stato trattenuto illegittimamente nello Stato italiano, non risultando rispettata la procedura garantita prevista dal [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, finalizzata a individuare lo Stato membro competente a provvedere sulle richieste di protezione internazionale presentate in una pluralità di Paesi. Ne discendeva che la Corte di appello di Torino, disponendo la convalida del provvedimento di trattenimento del 2 dicembre 2025, non aveva considerato che laddove, come nel caso di specie, una domanda di protezione internazionale viene presentata in più Paesi, l’autorità giudiziaria italiana non può omettere di individuare lo Stato competente a provvedere sulle istanze del cittadino straniero, che, conseguentemente, non può essere trattenuto ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015. Nel caso in esame, infatti, non risultava avviata alcuna procedura di determinazione del Paese membro competente a provvedere sulle domande di protezione internazionale di [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe dovuta espletare nel rispetto del [OSCURATO:PERSONA] di Dublino. Né il trattenimento del ricorrente era stato disposto ai sensi dell’art. 6-ter d.lgs. n. 142 del 2015 – che consente di trattenere il cittadino straniero quando sussiste «un notevole pericolo di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui all’art. 14, comma 1-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.) –, confermando l’illegittimità del provvedimento impugnato. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che [OSCURATO:PERSONA] era raggiunto da un primo provvedimento di espulsione, adottato dal Prefetto di Imperia il 26 febbraio 2025, ex art. 13, comma 13, T.U. imm., al quale faceva seguito l’ordine del Questore di Imperia di lasciare il territorio nazionale, che veniva emesso nella stessa data. A questo primo decreto ne faceva seguito un secondo, adottato dal Prefetto di Imperia il 22 luglio 2025, collegato all’ordine di lasciare il territorio nazionale, emesso dal Questore di Imperia nella stessa data, in cui, tra l’altro, si dava atto che il cittadino straniero espulso aveva dichiarato che non intendeva avanzare richiesta di protezione internazionale. Successivamente, il 28 novembre 2025, il Prefetto di Imperia emetteva un ulteriore decreto di espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 13, comma 13, T.U. imm., al quale faceva seguito il provvedimento del Questore di Imperia, adottato nella stessa giornata. In ultimo, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 2 dicembre 2025, il Questore di Torino disponeva il trattenimento del ricorrente presso il Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino, ex art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, sul presupposto che l’istanza era pretestuosa, dando origine al presente procedimento. Secondo la Corte di appello di Torino, la conferma della pretestuosità della domanda di protezione internazionale derivava sia dal comportamento assunto dal ricorrente nel presente procedimento, sia dalla circostanza che nel decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Imperia il 22 luglio 2025 si dava atto che il cittadino straniero non intendeva avanzare alcuna richiesta di protezione internazionale. 3. Tanto premesso, occorre verificare se la presentazione di altre domande di protezione internazionale da parte di [OSCURATO:PERSONA] sia idonea, di per sé sola, a legittimare l’attivazione della procedura garantita prevista dal [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, finalizzata a individuare lo Stato membro competente a provvedere in presenza di una pluralità di istanze. Osserva il Collegio che il [OSCURATO:PERSONA] di Dublino – la cui denominazione completa è quella di “[OSCURATO:PERSONA] CE n. 343/2003 del 18 febbraio 2003, stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo” –, entrato in vigore l’1 gennaio 2014, è finalizzato a individuare, in tempi quanto più celeri possibile, in presenza di una pluralità di istanze di protezione internazionale, quale sia lo Stato membro dell’Unione Europea competente a valutare la fondatezza delle domande presentate da un cittadino di uno Stato terzo e a prevenire l’eventuale abuso delle procedure di asilo attivate. [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, dunque, è uno strumento normativo funzionale a stabilire quale Stato membro sia competente a esaminare la domanda di asilo presentata da un cittadino straniero proveniente da un Paese terzo, garantendo che ogni richiesta sia esaminata e trattata da un solo Paese ed evitando i rischi connessi alle ipotesi di forum shopping. Tali garanzie vengono assicurate attraverso il principio che individua lo Stato membro responsabile in quello nel quale si è verificato il primo ingresso nell’Unione Europea; principio che è temperato da alcuni criteri sussidiari, che tengono conto della condizione personale del migrante, come i legami parentali o coniugali. In questa cornice, occorre evidenziare che, nel presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a richiamare la pregressa presentazione delle domande di protezione internazionale, avanzata in altri – facendo espressamente riferimento solo a quella presentata presso la [OSCURATO:PERSONA] –, senza dare conto dell’esito delle relative procedure, con riferimento all’invocata applicazione del [OSCURATO:PERSONA] di Dublino. Ne consegue che, relativamente al profilo censorio dedotto, la doglianza in esame risulta prospettata in violazione del principio di specificità dell’atto di impugnazione, così come, da tempo, canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che i rapporti tra i vari Stati membri, presso i quali vengono presentate distinte domande di protezione internazionale, sono soggetti a prescrizioni rigorose, regolamentate dal Capo V del [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, intitolato “Obbligo di prendere o riprendere in carico un richiedente asilo”, il cui rispetto è necessario per evitare la presentazione di istanze pretestuose. Si muove, a ben vedere, in questa inequivocabile direzione ermeneutica, la previsione dell’art. 20, par. 1, lett. a), [OSCURATO:PERSONA] di Dublino, a tenore della quale la richiesta di asilo presentata da un cittadino straniero «deve contenere indicazioni che permettano allo Stato membro richiesto di verificare se è competente». Questa disposizione, a sua volta, deve essere correlata a quella prevista dall’art. 20, par. 1, lett. b) dello stesso [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lo Stato membro richiesto «è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta quanto prima […]». 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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