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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32143/2026

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rte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso reiterano le medesime argomentazionidi merito già sollevate con l'atto di appello, puntualmente affrontate ecorrettamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua, aderentealle emergenze processuali e priva di vizi di manifesta illogicità, come taleinsindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep.14/10/2019, Rv. 277710 - 01);che, quanto al primo motivo (artt. 648, 712 e 43 cod. pen., capo 4), laCorte territoriale ha ritenuto integrati sia l'elemento oggettivo che quellosoggettivo della ricettazione, evidenziando come l'assenza di indicazioni sulvenditore e l'inverosimiglianza della versione difensiva integrassero la pienaconsapevolezza dell'illecita provenienza del bene, e non un mero sospettocolposamente non verificato, secondo il criterio distintivo tra ricettazione eincauto acquisto (Cass., Sez.

VI, 7 dicembre 1989, n. 17237; Cass., Sez.

Un., 30marzo 2010, n. 12433);che, quanto al secondo motivo (artt. 648, comma 4, e 62, n. 4, cod. pen.),la Corte territoriale ha congruamente escluso sia l'ipotesi attenuata, non essendoil valore del bene ricettato di speciale tenuità (Cass., Sez. 2, n. 29346 del 2022),sia la circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non essendo il dannopatrimoniale di valore pressoché irrilevante (Cass. n. 15576 del 2012; Cass. n.27874 del 2016);che, quanto al terzo motivo (difetto di correlazione ed indeterminatezzadell'imputazione relativa al capo 3), la Corte territoriale ha escluso qualsiasimutamento del fatto, avendo l'imputato potuto difendersi sul nucleo essenzialedella condotta contestata, in conformità al principio per cui il mutamento delfatto richiede una trasformazione radicale della fattispecie concreta tale dapregiudicare i diritti della difesa (Sez.

Un., n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051- 01; Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Rv. 209245; Sez. 2, n. 16827 del07/03/2019, Rv. 276210 - 02);che, quanto al quarto motivo (art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159, episodio del 13 dicembre 2021), la Corte territoriale ha escluso ladedotta giustificazione sanitaria, rilevando che l'imputato si era allontanato dalpronto soccorso prima della visita medica, come risultante dal referto sanitario inche, quanto al quinto motivo (art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689), laCorte territoriale ha congruamente escluso, con valutazione discrezionale nonmanifestamente illogica, la sussistenza di un giudizio prognostico positivo, avutoriguardo ai precedenti penali specifici ed alla proclività a delinquere delricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso reiterano le medesime argomentazionidi merito già sollevate con l'atto di appello, puntualmente affrontate ecorrettamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua, aderentealle emergenze processuali e priva di vizi di manifesta illogicità, come taleinsindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep.14/10/2019, Rv. 277710 - 01);che, quanto al primo motivo (artt. 648, 712 e 43 cod. pen., capo 4), laCorte territoriale ha ritenuto integrati sia l'elemento oggettivo che quellosoggettivo della ricettazione, evidenziando come l'assenza di indicazioni sulvenditore e l'inverosimiglianza della versione difensiva integrassero la pienaconsapevolezza dell'illecita provenienza del bene, e non un mero sospettocolposamente non verificato, secondo il criterio distintivo tra ricettazione eincauto acquisto (Cass., Sez. VI, 7 dicembre 1989, n. 17237; Cass., Sez. Un., 30marzo 2010, n. 12433);che, quanto al secondo motivo (artt. 648, comma 4, e 62, n. 4, cod. pen.),la Corte territoriale ha congruamente escluso sia l'ipotesi attenuata, non essendoil valore del bene ricettato di speciale tenuità (Cass., Sez. 2, n. 29346 del 2022),sia la circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non essendo il dannopatrimoniale di valore pressoché irrilevante (Cass. n. 15576 del 2012; Cass. n.27874 del 2016);che, quanto al terzo motivo (difetto di correlazione ed indeterminatezzadell'imputazione relativa al capo 3), la Corte territoriale ha escluso qualsiasimutamento del fatto, avendo l'imputato potuto difendersi sul nucleo essenzialedella condotta contestata, in conformità al principio per cui il mutamento delfatto richiede una trasformazione radicale della fattispecie concreta tale dapregiudicare i diritti della difesa (Sez. Un., n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051- 01; Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Rv. 209245; Sez. 2, n. 16827 del07/03/2019, Rv. 276210 - 02);che, quanto al quarto motivo (art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159, episodio del 13 dicembre 2021), la Corte territoriale ha escluso ladedotta giustificazione sanitaria, rilevando che l'imputato si era allontanato dalpronto soccorso prima della visita medica, come risultante dal referto sanitario inche, quanto al quinto motivo (art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689), laCorte territoriale ha congruamente escluso, con valutazione discrezionale nonmanifestamente illogica, la sussistenza di un giudizio prognostico positivo, avutoriguardo ai precedenti penali specifici ed alla proclività a delinquere delricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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