Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37364/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZA sul ricorso n. 20878/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Mordini n.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma g\j\ intimato Ce?, avverso la sentenza n. 5520/2017 della Corte di cassazione, pubblicata il 6 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata il 6 marzo 2017 la Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui, il 9 febbraio 2013, la Corte di appello di Roma ebbe a rigettare il reclamo da tale persona proposto per la riforma della sentenza emessa il 19 dicembre 2012 dal Tribunale di Roma che, in accoglimento della istanza avanzata dalla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarò il fallimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione (artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ.) della citata sentenza di legittimità, a suo dire caratterizzata da errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, dal momento che: egli venne dichiarato fallito quale imprenditore holder di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e delle società da questa controllate; negli atti del procedimento esisteva invece prova "che l'holder plenipotenziario ed esclusivo era il ceto bancario" e che esso ricorrente era "da tempo privo di qualsivoglia concreto ruolo" in quanto "privato di qualsivoglia prerogativa proprietaria (al di là della ininfluente base dominicale) e corporativa" derivante dall'essere in stato di soggezione dalle banche creditrici delle società del gruppo; tale dirimente circostanza è affatto trascurata dalla citata sentenza di legittimità che, nel rigettare i primi due motivi del ricorso da esso [OSCURATO:PERSONA] proposto contro la sentenza della Corte di appello di Roma, "discetta in via teorica (e distaccata dalla documentalmente diversa realtà) della ritenuta compatibilità tra la contemporanea presenza di un holder persona fisica e una società capogruppo delle società dirette dal primo, senza dare debito rilievo al concludente ruolo, invece preminente ed esclusivo, delle banche, mentre il debito rilievo dalla precitata prova deve ineludibilmente condurre all'accoglimento dell'impugnazione per i detti motivi".

3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] resistono con distinti controricorsi, rispettivamente assistiti da memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi del ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 9 dicembre 2013 (a definizione di giudizio di reclamo contro la sentenza con cui il Tribunale di Roma dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]): sono sintetizzati nelle pagg. 4 e 5 di Cass. n. 5520 del 2017, di cui è chiesta la revocazione; sono riprodotti nelle pagg. 3-21 (primo motivo) e 22-38 (secondo motivo) del ricorso per revocazione e illustrati, quanto al ruolo delle banche nella vicenda precedente il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nella memoria del 19 gennaio 2017 (pagg. 38-44 del ricorso).

2. Per quanto qui specificamente interessa, in risposta al primo motivo Cass. n. 5520 del 2017 afferma che: «non sussiste incompatibilità tra la contemporanea sussistenza di un holder persona fisica (com'è stato ritenuto essere il [OSCURATO:PERSONA]) e una società capogruppo delle società dirette dal primo:si tratta di una possibile coesistenza sia fenomenicà (attenendo a due assetti organizzativi che possono emergere in fatto accanto alla regolazione formale dell'assetto giuridico-societario), sia giuridico-valoriale (ciascuna entità essendo esposta a regole di responsabilità proprie di comparti non di per sé sovrapponibili).

Sotto il primo profilo, l'indagine del giudice di merito ha condotto alla ricostruzione di una specifica attività di [OSCURATO:PERSONA], diversa ed ulteriore rispetto a quella posta in essere da Dimafin e da altre società, con autonoma e caratterizzante attitudine all'economicità, spendita diretta del nome proprio, organizzazione, connotazione imprenditoriale.

E tale distinzione è stata censita con tratti peculiari altresì rispetto all'ingresso delle banche nei consigli di amministrazione delle società di vertice gerenti il gruppo, potendo solo aggiungersi - senza in nulla mutare il paradigma implicito nell'analisi finale del giudice di merito - che mentre il potere di controllo di [OSCURATO:PERSONA], agevolato dalla base dominicale ed originaria delle sue partecipazioni, aveva in realtà un'esclusiva vocazione d'impresa, l'origine convenzionale della partecipazione gestoria delle banche ha avuto un'evidente funzione di messa in sicurezza dei rispettivi crediti, senza che la matrice negoziale di quegli assetti amministrativi si fosse tramutata, almeno ai fini fallimentari e nella prospettiva civilistica, nell'assunzione della qualità di imprenditore congiunto, benché tale possa essere stato l'esercizio in concreto del potere di direzione e coordinamento così conseguito nel tentativo di far uscire il gruppo dalla crisi.

Ad ogni buon conto, la prospettazione di una responsabilità anche delle banche nella causazione del dissesto - quale da ultimo, in virtù dei documenti depositati ex art.372 c.p.c., evocata dal ricorrente a comprova di un'incompatibile fallibilità di [OSCURATO:PERSONA], per supposta identità di titolo - è questione eccentrica rispetto al presente giudizio: sia perché esso concerne solo la verifica in capo al ricorrente dei presupposti di cui all'arti I.f., e di quel tipo di responsabilità, sia perché il disegno risarcitorio perseguito dalle iniziative della curatela non influenza a monte la natura delle diverse responsabilità che siano eventualmente ricostruite in capo alle banche, quand'anche il danno in concreto possa essere apprezzato in parte come il medesimo, essendo quello il solo punto di contatto, ancora irrilevante e di mero fatto, tra gli istituti sopra menzionati» (pagg. 9 e 10 della sentenza).

La stessa sentenza, in risposta al secondo motivo di ricorsorafferma, sempre per quanto qui interessa, che: la sentenza di appello impugnata risponde «positivamente a tutte le esigenze ricostruttive della figura già tratteggiata da Cass. 3724/2003 (e Cass. 23344/2010) per la quale «È configurabile una "holding" di tipo personale, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, per essere fonte di responsabilità diretta dell'imprenditore, quando si sia in presenza di una persona fisica che agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico, ottenuto attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione e il coordinamento dei fattori produttivi, relativi al proprio gruppo di imprese.».

Né, si aggiunge, assumono un qualche rilievo lo stato soggettivo con cui l'attività economica è perseguita ovvero l'orditura negoziale qualificante il quadro operazionale, ciò che conta essendo il riscontro - cui è pervenuto, come detto insindacabilmente, il giudice di merito - di una iniziativa economica, con organizzazione di persone e ad evidenza esterna, massimizzante i valori partecipativi ben oltre l'ordinario interesse alla loro conservazione, come attestato dal ruolo decisivo di [OSCURATO:PERSONA] in operazioni di rifinanziamento e ristrutturazione ed apporto di ulteriori risorse personali con atti di indirizzo anche extrasocietario, cioè oltre la volontà esplicitata per il tramite degli organi della holding societaria» (pagg.11 e 12 della sentenza).

Alla luce del (testé riprodotto) contenuto della motivazione della sentenza impugnata per revocazione, la questione, di fatto, fra le parti al tempo controversa, relativa al ruolo delle banche nella vicenda esaminata dalla sopra citata sentenza di appello, posta con il primo e il secondo motivo del ricorso a suo tempo proposto da [OSCURATO:PERSONA], risulta essere stata con chiarezza esaminata dal giudice di legittimità: la pronuncia su tale parte dei motivi di ricorso contro la sentenza di appello è dunque oggettivamente riscontrabile.

Il ricorrente, in buona sostanza, deduce un errore di giudizio compiuto dalla sentenza di legittimità quanto al fatto oggetto dei due motivi di ricorso (sarebbero state le banche a controllare dall'esterno, dirigendole, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e le società da questa controllate): la censura è dunque estranea all'errore revocatorio (errore di percezione immediatamente rilevabile) caratterizzante le decisioni della Corte di cassazione, sussistente le quante volte in esse vi sia errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e, dunque, nel caso di mancata pronuncia su uno o più motivi di ricorso; non anche quando si lamenti un'errata considerazione o interpretazione dell'oggetto del ricorso (cfr., fra le molte: Cass.

S.U., n. 31032 del 2019; Cass. n. 3760 del 2018; Cass. n. 11202 del 2017).

Il ricorso è per tale ragione inammissibile e, in applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rimborsare a ciascuna curatela controricorrente le spese del giudizio di cassazione rispettivamente anticipate nella misura in dispositivo liquidate.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e alla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] le spese da ciascuna rispettivamente anticipate nel presente giudizio, liquidate, per ciascuna di tali parti, in euro 200 per esborsi e in euro 13.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso n. 20878/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Mordini n.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma g\j\ intimato Ce?, avverso la sentenza n. 5520/2017 della Corte di cassazione, pubblicata il 6 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 6 marzo 2017 la Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui, il 9 febbraio 2013, la Corte di appello di Roma ebbe a rigettare il reclamo da tale persona proposto per la riforma della sentenza emessa il 19 dicembre 2012 dal Tribunale di Roma che, in accoglimento della istanza avanzata dalla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarò il fallimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione (artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ.) della citata sentenza di legittimità, a suo dire caratterizzata da errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, dal momento che: egli venne dichiarato fallito quale imprenditore holder di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e delle società da questa controllate; negli atti del procedimento esisteva invece prova "che l'holder plenipotenziario ed esclusivo era il ceto bancario" e che esso ricorrente era "da tempo privo di qualsivoglia concreto ruolo" in quanto "privato di qualsivoglia prerogativa proprietaria (al di là della ininfluente base dominicale) e corporativa" derivante dall'essere in stato di soggezione dalle banche creditrici delle società del gruppo; tale dirimente circostanza è affatto trascurata dalla citata sentenza di legittimità che, nel rigettare i primi due motivi del ricorso da esso [OSCURATO:PERSONA] proposto contro la sentenza della Corte di appello di Roma, "discetta in via teorica (e distaccata dalla documentalmente diversa realtà) della ritenuta compatibilità tra la contemporanea presenza di un holder persona fisica e una società capogruppo delle società dirette dal primo, senza dare debito rilievo al concludente ruolo, invece preminente ed esclusivo, delle banche, mentre il debito rilievo dalla precitata prova deve ineludibilmente condurre all'accoglimento dell'impugnazione per i detti motivi". 3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] resistono con distinti controricorsi, rispettivamente assistiti da memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi del ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 9 dicembre 2013 (a definizione di giudizio di reclamo contro la sentenza con cui il Tribunale di Roma dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]): sono sintetizzati nelle pagg. 4 e 5 di Cass. n. 5520 del 2017, di cui è chiesta la revocazione; sono riprodotti nelle pagg. 3-21 (primo motivo) e 22-38 (secondo motivo) del ricorso per revocazione e illustrati, quanto al ruolo delle banche nella vicenda precedente il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nella memoria del 19 gennaio 2017 (pagg. 38-44 del ricorso). 2. Per quanto qui specificamente interessa, in risposta al primo motivo Cass. n. 5520 del 2017 afferma che: «non sussiste incompatibilità tra la contemporanea sussistenza di un holder persona fisica (com'è stato ritenuto essere il [OSCURATO:PERSONA]) e una società capogruppo delle società dirette dal primo:si tratta di una possibile coesistenza sia fenomenicà (attenendo a due assetti organizzativi che possono emergere in fatto accanto alla regolazione formale dell'assetto giuridico-societario), sia giuridico-valoriale (ciascuna entità essendo esposta a regole di responsabilità proprie di comparti non di per sé sovrapponibili). Sotto il primo profilo, l'indagine del giudice di merito ha condotto alla ricostruzione di una specifica attività di [OSCURATO:PERSONA], diversa ed ulteriore rispetto a quella posta in essere da Dimafin e da altre società, con autonoma e caratterizzante attitudine all'economicità, spendita diretta del nome proprio, organizzazione, connotazione imprenditoriale. E tale distinzione è stata censita con tratti peculiari altresì rispetto all'ingresso delle banche nei consigli di amministrazione delle società di vertice gerenti il gruppo, potendo solo aggiungersi - senza in nulla mutare il paradigma implicito nell'analisi finale del giudice di merito - che mentre il potere di controllo di [OSCURATO:PERSONA], agevolato dalla base dominicale ed originaria delle sue partecipazioni, aveva in realtà un'esclusiva vocazione d'impresa, l'origine convenzionale della partecipazione gestoria delle banche ha avuto un'evidente funzione di messa in sicurezza dei rispettivi crediti, senza che la matrice negoziale di quegli assetti amministrativi si fosse tramutata, almeno ai fini fallimentari e nella prospettiva civilistica, nell'assunzione della qualità di imprenditore congiunto, benché tale possa essere stato l'esercizio in concreto del potere di direzione e coordinamento così conseguito nel tentativo di far uscire il gruppo dalla crisi. Ad ogni buon conto, la prospettazione di una responsabilità anche delle banche nella causazione del dissesto - quale da ultimo, in virtù dei documenti depositati ex art.372 c.p.c., evocata dal ricorrente a comprova di un'incompatibile fallibilità di [OSCURATO:PERSONA], per supposta identità di titolo - è questione eccentrica rispetto al presente giudizio: sia perché esso concerne solo la verifica in capo al ricorrente dei presupposti di cui all'arti I.f., e di quel tipo di responsabilità, sia perché il disegno risarcitorio perseguito dalle iniziative della curatela non influenza a monte la natura delle diverse responsabilità che siano eventualmente ricostruite in capo alle banche, quand'anche il danno in concreto possa essere apprezzato in parte come il medesimo, essendo quello il solo punto di contatto, ancora irrilevante e di mero fatto, tra gli istituti sopra menzionati» (pagg. 9 e 10 della sentenza). La stessa sentenza, in risposta al secondo motivo di ricorsorafferma, sempre per quanto qui interessa, che: la sentenza di appello impugnata risponde «positivamente a tutte le esigenze ricostruttive della figura già tratteggiata da Cass. 3724/2003 (e Cass. 23344/2010) per la quale «È configurabile una "holding" di tipo personale, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, per essere fonte di responsabilità diretta dell'imprenditore, quando si sia in presenza di una persona fisica che agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico, ottenuto attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione e il coordinamento dei fattori produttivi, relativi al proprio gruppo di imprese.». Né, si aggiunge, assumono un qualche rilievo lo stato soggettivo con cui l'attività economica è perseguita ovvero l'orditura negoziale qualificante il quadro operazionale, ciò che conta essendo il riscontro - cui è pervenuto, come detto insindacabilmente, il giudice di merito - di una iniziativa economica, con organizzazione di persone e ad evidenza esterna, massimizzante i valori partecipativi ben oltre l'ordinario interesse alla loro conservazione, come attestato dal ruolo decisivo di [OSCURATO:PERSONA] in operazioni di rifinanziamento e ristrutturazione ed apporto di ulteriori risorse personali con atti di indirizzo anche extrasocietario, cioè oltre la volontà esplicitata per il tramite degli organi della holding societaria» (pagg.11 e 12 della sentenza). Alla luce del (testé riprodotto) contenuto della motivazione della sentenza impugnata per revocazione, la questione, di fatto, fra le parti al tempo controversa, relativa al ruolo delle banche nella vicenda esaminata dalla sopra citata sentenza di appello, posta con il primo e il secondo motivo del ricorso a suo tempo proposto da [OSCURATO:PERSONA], risulta essere stata con chiarezza esaminata dal giudice di legittimità: la pronuncia su tale parte dei motivi di ricorso contro la sentenza di appello è dunque oggettivamente riscontrabile. Il ricorrente, in buona sostanza, deduce un errore di giudizio compiuto dalla sentenza di legittimità quanto al fatto oggetto dei due motivi di ricorso (sarebbero state le banche a controllare dall'esterno, dirigendole, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e le società da questa controllate): la censura è dunque estranea all'errore revocatorio (errore di percezione immediatamente rilevabile) caratterizzante le decisioni della Corte di cassazione, sussistente le quante volte in esse vi sia errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e, dunque, nel caso di mancata pronuncia su uno o più motivi di ricorso; non anche quando si lamenti un'errata considerazione o interpretazione dell'oggetto del ricorso (cfr., fra le molte: Cass. S.U., n. 31032 del 2019; Cass. n. 3760 del 2018; Cass. n. 11202 del 2017). Il ricorso è per tale ragione inammissibile e, in applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rimborsare a ciascuna curatela controricorrente le spese del giudizio di cassazione rispettivamente anticipate nella misura in dispositivo liquidate. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e alla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] le spese da ciascuna rispettivamente anticipate nel presente giudizio, liquidate, per ciascuna di tali parti, in euro 200 per esborsi e in euro 13.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima
Sentenza Cassazione n. 37364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris