CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 1962
Cassazione n. 12409/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1962 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il primo motivo - con il quale si lamenta il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato -, lungi dal contenere rituali censure di legittimità contiene enunciati assertivi in ordine alla ricostruzione del fatto (secondo la difesa, compiuto in maniera contraddittoria e insufficiente dalla sentenza impugnata, affidandosi pure ad assedi generici relativi all'impiego delle somme distratte e alla tenuta della contabilità), alla sussistenza delle aggravanti e alla qualificazione dei fatti sub specie della bancarotta semplice, senza neppure addurre il travisamento della prova e senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato - oltre alla mancanza di doglianze relative alla bancarotta fraudolenta documentale - il difetto di elementi per ritenere false le appostazioni contabili relative ai beni sociali non rinvenuti e la mancanza di indicazioni al riguardo da parte del ricorrente, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 - dep. 2019, Villa, Rv. 275499 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01), indicato le operazioni che hanno depauperato la fallita e chiarito le ragioni per cui ha escluso un agire negligente del ricorrente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo - che adduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - non si confronta con la sentenza impugnata che ha indicato gli elementi, contemplati dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), facendo riferimento sia alla gravità dei fatti sia alla negativa personalità dell'imputato (alla luce dei suoi precedenti), ma ha finito per prospettare irritualmente un diverso apprezzamento di merito (anche in relazione al bilanciamento delle circostanze); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.