CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 31925/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torinoemessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 gennaio 1990udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza dell’11 febbraio 2026ha concesso al detenuto [OSCURATO:PERSONA] con fine pena 22 febbraio 2028 la misuradella detenzione domiciliare.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Torino lamentando violazione di legge.L’istante, infatti, era stato condannato per reato ostativo e al momento delladecisione del Tribunale la pena residua da espiare era superiore a due anni.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui agli artt.73, 80 comma 2dPR 309/90 ed è in espiazione pena per tale condanna.Tale reato rientra nel novero dei reati di cui all’art. 4 bis Ord. pen, per i qualil’art. 47 ter comma 1 bis Ord. pen. esclude la concedibilità della detenzionedomiciliare e ciò anche dopo l’intervento del d.l. 162/2022, convertito nella L.199/2022, che ha ampliato l’accesso ad alcuni benefici penitenziari, nonché allemisure alternative alla detenzione, ai condannati per reati ostativi, in presenza dialcuni requisiti.La giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo assolutamente consolidato eanteriore all’intervento legislativo del 2022 (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019,dep. 2020, Buscia, Rv. 278976- 01; Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011, Barbato,Rv. 250277-01; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248995), sostieneche l'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nel disciplinare le ipotesiespressamente preclusive di tale forma di misura alternativa, rinvia unicamenteal catalogo dei reati menzionato nell'art. 4- bis, e non al contenuto delladisposizione, relativo ad una pluralità di situazioni variamente articolate dallegislatore; è pertanto di ostacolo all'applicazione della misura la condannairrevocabile per uno dei delitti appartenenti al catalogo, a nulla rilevando, a talfine, l'avvenuta collaborazione con la giustizia o l'insussistenza di collegamentidel condannato con la criminalità organizzata.Ciò in quanto, come esposto daSez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020,Buscia, Rv. 278976, « la costruzione della proposizione normativa di cui all'art.47-ter ord. pen., e il carattere di specialità di tale norma disciplinante ladetenzione domiciliare, rispetto a quella dell'art. 4-bis ord. pen. riferibile allemisure alternative in genere, comportano che, se per un verso l'esclusione dellapossibilità di concedere la detenzione domiciliare è riferibile a tutti i reaticontemplati dall'art. 4-bis ord. pen., ciò non implica, per altro verso, che possanoritenersi recepite nell'art. 47-ter ord. pen., ai fini della detenzione domiciliare,anche le distinzioni di disciplina che caratterizzano le varie «fasce» di reatiseparatamente previste nel citato art. 4-bis ord. pen. »Tale indirizzo è rimasto invariato anche nel regime conseguente allemodifiche apportate dall'art. 1 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 – in quanto questa Corte haribadito che in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per talunodei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzionedomiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamentidel condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, senza chesi profili alcuna irragionevole disparità di trattamento nei requisiti di accesso allemisure alternative, avendo le varie forme di esecuzione della pena caratteristichee presupposti diversi e non utilmente comparabili. (Sez. 1, n. 12388 del23/01/2025, P., Rv. 288065 - 01).In motivazione la Corte ha affermato che « da tale interpretazione, basatasu logiche argomentazioni di carattere letterale e logico-sistematico, non vi èragione di discostarsi neppure a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 162 del2022, avuto riguardo, in particolare, al rilievo che - essendo già previsto dall'art.4-bis, ancorché riformato, che l'assegnazione al lavoro esterno, i permessipremio e le misure alternative alla detenzione possano essere concessi aidetenuti o internati solo se sussistono le condizioni ivi espressamente enunciate -le ulteriori disposizioni, che in relazione a specifici benefici o misure escludono isoggetti condannati per i reati ivi contemplati, non avrebbero ragion d'essere esignificato alcuno se fossero da intendere riferite alle condizioni preclusive orestrittive dall'art. 4-bis già poste, anziché al mero elenco dei reati in essoindicati ».2. Per le ragioni sopra indicate il provvedimento impugnato deve essereannullato senza rinvio, essendo stato emesso in assenza dei presupposti dilegge. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone darne comunicazione alProcuratore generale presso la Corte di appello di Torino che cura l'esecuzione.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]