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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41292/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Bari, in riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva rigetta la richiesta di misura cautelare, applicava al ricorrente l'obbligo di dimora in relazione a due furti aggravati.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: mancherebbe la dimostrazione della concretezza ed attualità del pericolo cautelare che sarebbero stati ritenuti sussistenti esclusivamente sulla base della gravità dei fatti contestati e delle relative modalità di consumazione, elementi che non sarebbero sufficiente a giustificare la prognosi infausta in ordine al pericolo di reiterazione; tale prognosi non sarebbe giustificata neanche dee precedenti vantati, risalenti ed inidonei a confermare il giudizio di pericolosità.

Si deduceva, infine, che il Tribunale sarebbe entrato in contraddizione in quanto, da un lato, avrebbe escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e, dall'altro, i avrebbe ritenuto indicativi del pericolo di reiterazione i contatti tra il ricorrente ed i coindagati.

2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova ritenuti indicativi del pericolo cautelare contestato, con motivazione che non si presta ad alcuna censura.

Il collegio riafferma che il pericolo di reiterazione è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; è "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente".

Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela.

Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza".

In conclusione, si conferma l'orientamento secondo cui il giudizio sulla attualità deve esser fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508).

Nel caso in esame, il Tribunale rilevava che era emersa una modalità professionale di realizzazione delle condotte, stante la notevole abilità dimostrata nel sottrarre veicoli e condurli in tempo brevissimo presso lo stabilimento della "Ceritruck", nonché una significativa competenza in campo informatico, dato che gli indagati si erano dimostrati capaci di formattare elettronicamente le centraline dei veicoli commerciali, programmandole a proprio piacimento.

Tale modalità professionale di azione, nella valutazione del Tribunale era sicuramente indicativa della attualità del pericolo cautelare.La prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione trovava conferma anche nella biografia criminale del ricorrente, che indicava un furto aggravato commesso nel 1998 e una evasione consumata nel 2012.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze procedimentali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Bari, in riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva rigetta la richiesta di misura cautelare, applicava al ricorrente l'obbligo di dimora in relazione a due furti aggravati. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: mancherebbe la dimostrazione della concretezza ed attualità del pericolo cautelare che sarebbero stati ritenuti sussistenti esclusivamente sulla base della gravità dei fatti contestati e delle relative modalità di consumazione, elementi che non sarebbero sufficiente a giustificare la prognosi infausta in ordine al pericolo di reiterazione; tale prognosi non sarebbe giustificata neanche dee precedenti vantati, risalenti ed inidonei a confermare il giudizio di pericolosità. Si deduceva, infine, che il Tribunale sarebbe entrato in contraddizione in quanto, da un lato, avrebbe escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e, dall'altro, i avrebbe ritenuto indicativi del pericolo di reiterazione i contatti tra il ricorrente ed i coindagati. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova ritenuti indicativi del pericolo cautelare contestato, con motivazione che non si presta ad alcuna censura. Il collegio riafferma che il pericolo di reiterazione è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; è "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza". In conclusione, si conferma l'orientamento secondo cui il giudizio sulla attualità deve esser fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508). Nel caso in esame, il Tribunale rilevava che era emersa una modalità professionale di realizzazione delle condotte, stante la notevole abilità dimostrata nel sottrarre veicoli e condurli in tempo brevissimo presso lo stabilimento della "Ceritruck", nonché una significativa competenza in campo informatico, dato che gli indagati si erano dimostrati capaci di formattare elettronicamente le centraline dei veicoli commerciali, programmandole a proprio piacimento. Tale modalità professionale di azione, nella valutazione del Tribunale era sicuramente indicativa della attualità del pericolo cautelare.La prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione trovava conferma anche nella biografia criminale del ricorrente, che indicava un furto aggravato commesso nel 1998 e una evasione consumata nel 2012. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze procedimentali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, i
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