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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00387/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1406/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , rappresentat a e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D e Maio -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno , n. 2799 / 20 20 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE [OSCURATO:PERSONA], ora Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha notificato ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 a Distilleria del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, ora Distilleria del [OSCURATO:PERSONA], un’intimazione di pagamento relativa a 5 2 cartelle , per un valore complessivo di euro 17.494.595,30; la CTPdi Napoli, con la sentenza n. 6414/24/2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a contributi previdenziali e contravvenzioni al codice della strada; per altre cartelle ha ritenuto che la competenza per territorio ex art . 4 d.lgs. n. 546 del 1992 spettialle CTP di Bari, Roma, Milano e Salerno ; per le restanti cartelle ha accolto il ricorso con riferimento a due di esse, mancando la prova della notifica, e lo ha rigettato per le rimanenti; Distilleria del [OSCURATO:PERSONA], oltre che impugnare la sentenza di primo grado,ha riassunto il giudizio avanti alla CTP di Salerno , che con la sentenza n. 1716/1/2018 ha ritenuto non provata la notifica delle cartelle e ravvisato la carenza di legittimazione degli enti impositori, provvedendo all’annullamento delle cartelle; la CTR della Campania, sez. staccata di Salerno, con la sentenza impugnata n. 2799/2020, ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo che tre delle quattro cartelle fossero state regolarmente notificate; Distilleria del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi .

Agenzia delle entrate – Riscossione e l’Agenzia delle entrate ha nno depositato controricorso e la prima anche ricorso incidentale; la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso per cassazione risulta spedito alla Camera di Commercio di Salerno in data 8 gennaio 2021 ma non è stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata né la parte intimataha svolto attività difensiva; mancando la prova del perfezionamento della notifica, deve esserne dispost o , in via preliminare, il rinnovo per consentire , ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l a regolare integrazione del contraddittorio; P.Q.M ordina il rinnovo della notifica del ricorso alla Camera di Commercio di Salerno, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1406/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , rappresentat a e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D e Maio -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno , n. 2799 / 20 20 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE [OSCURATO:PERSONA], ora Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha notificato ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 a Distilleria del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, ora Distilleria del [OSCURATO:PERSONA], un’intimazione di pagamento relativa a 5 2 cartelle , per un valore complessivo di euro 17.494.595,30; la CTPdi Napoli, con la sentenza n. 6414/24/2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a contributi previdenziali e contravvenzioni al codice della strada; per altre cartelle ha ritenuto che la competenza per territorio ex art . 4 d.lgs. n. 546 del 1992 spettialle CTP di Bari, Roma, Milano e Salerno ; per le restanti cartelle ha accolto il ricorso con riferimento a due di esse, mancando la prova della notifica, e lo ha rigettato per le rimanenti; Distilleria del [OSCURATO:PERSONA], oltre che impugnare la sentenza di primo grado,ha riassunto il giudizio avanti alla CTP di Salerno , che con la sentenza n. 1716/1/2018 ha ritenuto non provata la notifica delle cartelle e ravvisato la carenza di legittimazione degli enti impositori, provvedendo all’annullamento delle cartelle; la CTR della Campania, sez. staccata di Salerno, con la sentenza impugnata n. 2799/2020, ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo che tre delle quattro cartelle fossero state regolarmente notificate; Distilleria del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi . Agenzia delle entrate – Riscossione e l’Agenzia delle entrate ha nno depositato controricorso e la prima anche ricorso incidentale; la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso per cassazione risulta spedito alla Camera di Commercio di Salerno in data 8 gennaio 2021 ma non è stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata né la parte intimataha svolto attività difensiva; mancando la prova del perfezionamento della notifica, deve esserne dispost o , in via preliminare, il rinnovo per consentire , ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l a regolare integrazione del contraddittorio; P.Q.M ordina il rinnovo della notifica del ricorso alla Camera di Commercio di Salerno, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza
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