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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21176/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e 495 cod. pen.;

2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denuncia il vizio di mancanza di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza di elementi sufficienti a provare che la detenzione della sostanza stupefacente fosse finalizzata allo spaccio e non al mero uso personale e all'omessa esclusione della recidiva, sono inammissibili, in quanto generici, basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già esaminate dal giudice d'appello e ritenute infondate.

Si tratta, dunque, di motivi non specifici e reiterativi;

2.1. Ritenuto che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume, altresì, dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e 495 cod. pen.; 2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denuncia il vizio di mancanza di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza di elementi sufficienti a provare che la detenzione della sostanza stupefacente fosse finalizzata allo spaccio e non al mero uso personale e all'omessa esclusione della recidiva, sono inammissibili, in quanto generici, basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già esaminate dal giudice d'appello e ritenute infondate. Si tratta, dunque, di motivi non specifici e reiterativi; 2.1. Ritenuto che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume, altresì, dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 april
Sentenza Cassazione n. 21176/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris