CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2021
Cassazione n. 13647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena applicati per i reati satellite [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in rubrica la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 2.02.2021 con cui il GIP preso il Tribunale in sede aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, per i reati, unificati in continuazione, di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione di [OSCURATO:PERSONA], di minaccia commessa con armi in danno di altre due persone offese e di porto ingiustificato fuori dall'abitazione di un coltello al fine di commettere il delitto di cui agli artt. 56 e 575 cod.pen., commessi in Genova il 2.05.2020, ha rideterminato in anni 6 mesi 2 giorni 26 di reclusione ed euro 60.000 di multa la pena inflitta all'imputato, confermando le pene e le statuizioni accessorie nonché la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. In particolare, la Corte territoriale rilevava che, a seguito del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 cod.pen., il reato di minaccia risultava in concreto punibile con la sola pena pecuniaria, con la conseguenza che l'aumento applicato ex art. 81 capoverso cod.pen. per tale titolo di reato, determinato dal GIP in mesi 8 di reclusione (al netto della riduzione per il rito abbreviato) doveva essere ragguagliato a pena pecuniaria ex art. 135 cod.pen., in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 40983 del 21/06/2018. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo due motivi di doglianza, con cui lamenta: - violazione di legge in relazione all'art. 612 cod.pen., avendo la sentenza d'appello erroneamente ed immotivatamente determinato l'aumento di pena per il reato satellite nella misura di 60.000 euro di multa, a fronte di una pena edittale massima di 1.032 euro di multa comminata dalla legge per il reato base; - vizio di motivazione e violazione di norme processuali, con riguardo all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione per il reato contravvenzionale di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, nella misura immotivata di mesi 4 giorni 10. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena applicati per i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso à fondato, per le ragioni e agli effetti che seguono. La sentenza impugnata ha dato correttamente atto che, per effetto del bilanciamento in termini di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche con la circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 612 cod.pen., la pena s applicabile all'imputato per il reato satellite ascritto al capo c) è quella, prevista per la minaccia semplice, di cui al primo comma dell'art. 612 cod.pen, pari nel massimo a 1032 euro di multa; ha ritenuto tuttavia che la qualità del Giarra di persona alla quale è stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma cod.pen. non consentisse di ridurre l'aumento di pena applicato dal giudice di primo grado, pari a mesi otto di reclusione - in misura inferiore a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 81 cod.pen. - previa conversione nella corrispondente pena pecuniaria di 60.000 euro di multa alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 40983 del 21/06/2018 (Rv. 273751), secondo cui, in tema di concorso di reati puniti con pene eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen. Sul punto, la Corte territoriale, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 81 cod.pen., nella parte in cui, facendo salva nel suo incipit l'applicazione dei "limiti indicati al terzo comma" del medesimo articolo, subordina l'operatività del limite minimo dell'aumento di pena stabilito per i recidivi reiterati al principio per cui la pena risultante dall'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato non può mai essere superiore a quella che risulterebbe dal cumulo materiale delle pene previste per i singoli reati a norma degli articoli precedenti, posto che altrimenti il riconoscimento della continuazione si tradurrebbe nell'applicazione di un trattamento sanzionatorio in concreto sfavorevole al reo, in contrasto con la ratio normativa dell'istituto. Consegue che l'aumento di pena che deve essere applicato a [OSCURATO:PERSONA] per il reato satellite di cui al capo c), come ritenuto all'esito del giudizio di merito, non può eccedere (né essere inferiore, trattandosi di recidivo reiterato), alla stregua dei criteri stabiliti dal terzo e quarto comma dell'art. 81 cod.pen. e del principio affermato dalla citata sentenza,n. 40983 del 2018 delle Sezioni Unite di questa Corte, il limite massimo edittale di 1032 euro stabilito dal primo comma dell'art. 612 cod.pen.: sul punto, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, senza rinvio, in conformità. 2. Il secondo motivo di ricorso è invece infondato, in quanto l'aumento di pena applicato per il reato satellite di cui al capo b), pari a mesi due e giorni ventisei di reclusione, è comunque inferiore sia ai limiti di pena edittale stabiliti dall'art. 4 legge n. 110 del 1975 (che vanno da sei mesi a due anni), sia al limite del terzo della pena inflitta per il reato più grave di cui al capo a) (anni sei di reclusione), fissato dal quarto comma dell'art. 81 cod.pen. 3. La pena complessivamente inflitta all'imputato per i tre reati unificati in continuazione per i quali è stata pronunciata condanna va dunque rideterminata in anni sei mesi due e giorni ventisei di reclusione ed euro 1032 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui al capo c), che ridetermina in euro 1.032 di multa, rideterminando pertanto la pena complessiva in anni sei, mesi due e giorni ventisei di reclusione ed euro 1.032 di multa. Così deciso il 25/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]