CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35356_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati edilizi ed urbanistici oggetto di contestazione (ad eccezione del capo f) di cui al DPR n. 380/2001, deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 546, 125, co. 3, 597, 605, c.p.p. 111, co. 6, Cost. con riferimento agli artt. 44, lett. c), DPR 380/2001 e 15, legge reg. n. 16/2019, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità ed è altresì manifestamente infondato; che, in particolare, la Corte d'appello ha adeguatamente argomentata, con motivazione immune dai denunciati vizi, le ragioni per le quali i manufatti in questione, pur presentando elementi tipici di una struttura amovibile non permanente (laddove l'inserimento della negazione "non" da parte dell'estensore, non è sintomo di contraddittorietà, come si desume dalla lettura del prosieguo della motivazione della decisione), essendo le casette dotate di ruote ancorate al suolo con attacchi strutturali, presentassero tuttavia elementi che escludevano il carattere della precarietà (le 24 casette, insieme alle altre 3 a forma di L, poggianti su blocchi di calcestruzzo, vedono la presenza di allacci fognari e relative ad altre utenze, appositamente strutturati per le stesse; sono circondate da pavimentazione esterna con funzione non solo estetica ma di assicurare la stabilità delle case stesse), realizzando con le strutture collaterali un assetto di stabilità contrastante con l'originaria mobilità degli stessi; che, ancora, quanto alla asserita non necessità di titoli abilitativi edilizi, è la stessa Corte d'appello (pag. 6) ad indicare puntualmente le condizioni - nella specie non soddisfatte - in base alle quali la normativa nazionale (art. 3, co. 1, lett. e.5), [OSCURATO:PERSONA] e la normativa regionale invocata (legge reg. Campania n. 19/2019) qualifica come eseguibili in regime di attività edilizia libera gli interventi finalizzati all'installazione degli allestimenti mobili di pernottamento di cui si discute; che, conclusivamente, le doglianz:e esposte nel primo motivo (in particolare: omesso esame degli esiti dell'indagine tecnico-scientifica, costituita dalla c.t.p. difensiva ing. Perrotta; omesso esame degli esiti dell'indagine tecnico - scientifica, relazione di verificazione dell'arch. Pelosio), sono del tutto prive di pregio, dovendosi qui ribadire che non costituisce vizio di motivazione, produttivo di nullità della sentenza d'appello, l'omissione di motivazione su richieste, confortate da consulenza tecnica, quando la confutazione degli argomenti addotti risulti, per implicito necessario, dalle considerazioni e dalle ragioni esposte nella sentenza per dare conto della soluzione adottata; ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 530 e 605, c.p.p. quanto agli artt. 181, d. Igs. 42/2004, 15, legge reg. 16/2019 con riferimento agli artt. 546, 597, 125, co. 3, c.p.p. e 111, co. 6, Cost., che lo stesso è manifestamente infondato, non incidendo il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, atteso che: a) con la sentenza n. 180/2008, la Corte cost., nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 3/2007 di istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura, con il quale si prevedeva la sostituzione del Piano paesaggistico con il Piano del parco, ha chiarito, con valenza generale, che «la disciplina posta dalla disposizione censurata, nel sostituire, pur nel solo ambito del Parco fluviale Gesso e Stura, il piano d'area al piano paesaggistico, altera l'ordine di prevalenza che la normativa statale, alla quale è riservata tale competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica, violando l'art. 145, comma 3, d. Igs. 42/2004, che, al tempo stesso, è norma interposta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ed esprime un principio fondamentale ai sensi del terzo comma dello stesso art. 117 Cost.», così avallando l'interpretazione di stretta superiorità gerarchica del piano paesaggistico rispetto agli altri strumenti di pianificazione; b) che, successivamente, il giudice amministrativo ([OSCURATO:PERSONA], Napoli, Sez. III, n. 380 del 2018), anche di ultima istanza (Consiglio di Stato, Sez. [V, n. 1355/2020), nel solco dell"insegnamento della Consulta, ha ribadito che i Piani paesaggistici sono «in cima alla piramide degli strumenti di pianificazione del territorio e ad essi devono conformarsi, in caso di contrasto, gli strumenti urbanistici»; che, pertanto, è priva di pregio la tesi difensiva secondo cui non sussisterebbe il reato paesaggistico in quanto le previsioni del Piano paesistico sarebbero state superate da quelle del Piano del Parco (nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] del Cilento e Vallo di Diano), atteso che, per le predette ragioni, il piano territoriale paesistico prevale sul predetto Piano del Parco; ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge ed il correlato vizio motivazionale in relazione agli artt. 530 e 605, c.p.p., con riferimento agli artt. 13 e 30, I. 394 del 1991, 15 legge reg. n. 16/2019 e agli artt. 546, 597, 125, co. 3, c.p.p. e 111, co. 6, Cost., che lo stesso è parimenti manifestamente infondato, atteso che se è ben vero che il richiamo per relationem alla decisione di primo grado rende viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, abbia così motivato, limitandosi a richiamare quest'ultima (tra le tante: Sez. 3, sentenza n. 27416 del 01/04/2014 - dep. 24/06/2014, Rv. 259666 - 01), è altrettanto vero che, in relazione a tale terzo motivo, il ricorrente si limita a contestare genericamente che i giudici di appello avrebbero adattato tale tecnica redazionale, senza indicare nemmeno le ragioni per le quali l'affermazione del primo giudice (secondo cui le opere in questione collocate all'interno del parco, necessitavano del preventivo n.o., nella specie mancante, così integrandosi il reato sub g), fosse da ritenersi giuridicamente non corretta, in presenza di una consolidata giurisprudenza in senso conforme alla decisione impugnata (tra le tante: Sez. 3, sentenza n. 33966 del 12/07/2006 - dep. 10/10/2006, Rv. 235118); ritenuto, infine, che non è idoneo a incidere sul giudizio di inammissibilità di tutti i motivi, quanto dedotto nella memoria difensiva depositata telernaticamente in data 28.12.2022, con allegata la sentenza del TAR Salerno n. 2256 del 30.08.2022, atteso che la stessa, di cui non è nemmeno stata attestata l'irrevocabilità, quand'anche fosse divenuta tale, non vincola il giudice penale, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la quale ha osservato che, secondo il principio generale fissato dall'art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e che l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza" (Sez. 3, sentenza n. 17855 del 19/03/2019 - dep. 30/04/2019, Rv. 275702 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle