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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 08609/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33444 – 2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] gi usta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 3058/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositatail 4/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del27/3/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso, affidato a qua ttro motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3128/2017emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, in rigetto de l ricorso proposto avverso cartella esattoriale per mancato pagamento TARI 2015in favore del Comune di Marcianise. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1.1. In via preliminare, seppure rubricato come primo motivo, la ricorrentefa valere l’efficacia di giudicato esterno di cui all'ordinanza della Cassazione n. 23434, depositata in data 19 settembre 2019, a conferma della sentenza n. 7457/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania,con cui era stata ritenuta la non assoggettabilità a TARI dei rifiuti speciali derivanti dal ciclo di lavorazione industriale della ricorrente.

1.2. Ledoglianze sono infondate .

1.3. Il giudicato derivante dall’ordinanza di questa Corte n. 23434/2019, pur vertendo tra le stesse parti e sui medesimi locali anche qui dedotti, ha tuttavia avuto ad oggetto annualità impositiva (2014) diversa da quella del presente giudizio (2015).

1.4. Ricorre in proposito il consolidato orientamento di legittimità – originatosi da Cass.

SSUU n. 13916/06 e poi innumerevoli volte richiamato, anche nella specifica materia della tassa rifiuti – secondo cui l’efficacia espansiva del giudicatoformatosi tra le stesse parti può in effetti investire anche annualità diverse da quelle in esso contemplate, ma a condizione che si verta di accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto segnate sia da stabilità normativa, sia da durevolezza e tendenziale invarianza nel tempo, essendo stato affermato che nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. ex plurimis Cass. n. 25516/2019; Cass.n. 38950/2021; Cass. n. 16684/2022; Cass. n. 2305/2024).

1.5. Nel caso di specie è la stessa ricorrente a porre in evidenza come il portato sostanziale del giudicato esterno in questione dovrebbe attestare – con forza preclusiva di intangibilità, ex art. 2909 c.c. –la tipologia dei rifiuti specificamente prodotti dalla contribuente, con la necessità, dunque, di individuare un elemento fattuale della vicenda impositiva per sua natura suscettibile di mutare negli anni e quindi –richiamando la giurisprudenza– privo di quel «carattere stabile o tendenzialmente permanente» che si è visto giustificare l’espansione nel tempo del giudicato tributario esterno.

1.6. L’accertamento in questione andava pertanto svolto dal giudice di merito con riguardo alla specifica annualità 2015, non potendosi a priori escludere che la natura dei rifiuti prodotti in questa annualità potesse essere diversa –in tutto o in parte – da quella dell’annualità colà considerata, non importa se per scelta aziendale, contingenza di mercato o qualsiasi altro fattore produttivo.

1.7. Questa conclusione tanto più si avvalora considerando poi che il nucleo del giudicato esterno invocato dalla ricorrente poggiava specificamente sul fatto che la società avesse in quel giudizio «provato» di produrre rifiuti speciali non assimilabili, con ciò introducendo un ulteriore elemento di mutevolezza in ordine non solo al variare dell’oggetto della prova (tipologia dei rifiuti prodotti anno per anno), ma anche dell’esito dell’attività dimostrativa posta a carico della società contribuente, che ben avrebbe potuto –per l’anno qui in esame – invece non soddisfare il relativo onere probatorio, quand’anche assolto nelle annualità precedenti.

1.8. L ’ordinanza di questa Corte, citata, ha dunque investito –nell’oggetto di asserita rilevanza preclusiva ex art. 2909 c.c. – elementi della fattispecie impositiva o esonerativa in realtà non vincolanti, perché per loro natura non durevoli e necessariamente stabili, bensì suscettibili in fatto di mutare nel tempo a seconda delle annualità considerate. 2.1.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 1,comma 649, terzo periodo, L. 147/2013 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che gli scarti di lavorazione prodotti nel complesso industriale della ricorrente siano stati correttamente considerati assimilabili ai rifiuti urbani, sostenendo la ricorrente che tutti i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali non sono assimilabili ai rifiuti urbani e vanno esenti da tassazione. 2.2.La doglianza è infondata.

2.3. Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU, prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha subito, nel tempo, numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art.49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente).

2.4. Nell'ambito di tale successione di norme, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha inciso in modo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo.

2.5. L'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha, poi, previsto, al comma 1, che «la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita cheprevede che «sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».

2.6. Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell’art. 1, commi 183 e 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU.

2.7. L’art. 5, comma 2-quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, quindi, disposto che, «ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti».

2.8. Dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (su tale evoluzione normativa, ex multis, vedi: Cass. 3 novembre 2016, n. 22223; Cass . 19 aprile 2019, n. 11035; Cass.16 giugno 2021, n. 17032).

2.9. In seguito,l'art. 14, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha disposto che «sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale.

Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale».

2.10. Da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall'una all'altra forma di imposizione, - e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA 1, -ma non anche l'abrogazione delle discipline istitutive di dette forme di prelievo in difetto della (compiuta) realizzazione della TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (Cass.13 luglio 2017, n. 17271; Cass. 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass.28 marzo 2019, n. 8650; Cass. 16 dicembre 2019, n. 33224; Cass. 23 dicembre 2019, nn. 34283, 34284, 34285, 34286 e 34287; Cass.16 aprile 2020, n. 7849; Cass. 26 ottobre 2021, n. 30120; Cass.14 giugno 2022, n. 19110).

2.11. Con riferimento alla TARES si osserva che essa è stata l'imposta sui rifiuti dal gennaio al dicembre 2013 (dal 10 gennaio 2014 è stata sostituita dalla TARI), ed è stata introdotta dal d.l. n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia), convertito con legge n. 214 del 2011, il cui art. 14 ha così stabilito: «A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione deirifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni … Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…….

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all' che non siano detenute o occupate in via esclusiva……..La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrociodei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali.

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile…… Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.

2.12. Occorre, quindi, evidenziare che, nella fattispecie in esame, trova applicazione, per l’annualità 2015, l’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, che dispone quanto segue: - «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (c. 641); - «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ...» (c. 642); -«Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione [...]» (c. 649); al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione (originaria o di variazione; art. 1, cc. 684 e ss.).

2.13. Le disposizioni normative da ultimo richiamate relative alla TARES ed alla TARI sono intervenute in sostanziale continuità con i preesistenti tributi (TARSU e TIA) dovuti da cittadini, enti e imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conservandone la medesima natura, sicché ai fini qui considerati valgono per tutti i tributi oggetto di causa i principi di seguito riportati.

2.14. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare (vedi, ex multis, Cass. 7 luglio 2022, n. 21490; Cass.28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass.30 marzo 2023, n. 9032) il suindicato quadro normativo, reputandolo sostanzialmente omogeneo a quello che connotava la disciplina della TARSU ed ha, in particolare, posto in rilievo che il presupposto impositivo della TARI rimane, pur sempre, correlato all’occupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, così come, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (vedi Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130), giacché la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina una presunzione, iuris tantum, di produttività degli stessi, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (cfr. Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459, tutte citateda Cass., Sez.

V, 7 luglio 2022, n. 21490).

2.15. Deve, poi, osservarsi che, in tema di TARES, l'esenzione dal tributo, in conformità al previgente regime (art. 62, comma 3, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507) che lo correlava a «quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v.

Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass.4 aprile 2012, n. 5377), è prevista per quella parte di essa ove si formano «di regola» rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente mentre per quanto concerne la TARIl’esenzione è stabilita per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente» ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente». 2.16.Questa Corte ha ritenuto – per quanto più direttamente occupa - che la pertinente disposizione di cui all’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 esprime sulla questione dirimente «una sostanziale continuità regolativa» rispetto alla disciplina della TARSU, come affermato, in modo espresso, dalla pronuncia di questa Corte del 7 luglio 2022, n. 21490 e come già ritenuto nelle menzionate due pronunce del 23 aprile 2020, n. 8088 e 8089, che hanno esteso «alla TARI l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU con riguardo all’art. 62, comma 3, del d.lvo. 15 novembre 1993, n. 507» (così alle pagine n. 7 delle citate sentenze); analogamente, la pronuncia della Corte di cassazione dell’8 febbraio 2023, n. 3818 ha ribadito che «questa Corte ha più volte già ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA»(cfr. Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019).

2.17. Si è, ancora, precisato che la tassa in questione è doppiamente strutturata: a)in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate; b)in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cfr. Cass. 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass.15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass. 27 febbraio 2020, n. 5360).

2.18. Ciò posto, l a riduzione della superficie tassabile muove dunque non dalla generica destinazione dell’immobile ad attività industriale, ma dalla specifica indicazione e dimostrazione delle aree che, all’interno dello stabilimento, producono prevalentemente rifiuti (speciali) esenti da privativa comunale, perché non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e, come tali, assoggettati ad autosmaltimento.

2.19. Correttamente, dunque, la Commissione tributaria regionale ha escluso l’espunzione da tassazione delle superfici relative all’ « attività produttiva di arredamenti, pareti divisorie, poltrone e sedie»per la sola loro destinazione industriale, in quanto in contrasto con la previsione legislativa (sostanzialmente recepita dal Regolamento comunale) basata sulla considerazione che le aree industriali producono anche rifiuti non esenti, perché ordinari ovvero a questi assimilati, come nel caso di specie, con riguardo ai rifiuti costituiti da «segatura, trucioli, residui di taglio, imballaggi misti»). 3.1.Con il quarto motivo, da esaminare preliminarmente, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. n. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa il motivo di appello relativo all’illegittimità delregolamento comunale, laddove non era indicatoun limite quantitativo massimo di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

3.2. La doglianza è fondata con assorbimento del terzo motivo (che ripropone le suddette censure come violazione di norme di diritto). 3.3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha effettivamente mancato di pronunciarsi sul motivo di appello in oggetto, ritualmente trascritto in ricorso (cfr. pag. 17).

4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il quartomotivo, assorbito il terzo e respinti i rimanenti motivi

5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata, anche per il governo delle spese del presente grado di giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, la quale, uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti, procederà alle valutazioni sopra indicate, nonché a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivodi ricorso, assorbito il terzo e respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33444 – 2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] gi usta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 3058/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositatail 4/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del27/3/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso, affidato a qua ttro motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3128/2017emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, in rigetto de l ricorso proposto avverso cartella esattoriale per mancato pagamento TARI 2015in favore del Comune di Marcianise. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.1. In via preliminare, seppure rubricato come primo motivo, la ricorrentefa valere l’efficacia di giudicato esterno di cui all'ordinanza della Cassazione n. 23434, depositata in data 19 settembre 2019, a conferma della sentenza n. 7457/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania,con cui era stata ritenuta la non assoggettabilità a TARI dei rifiuti speciali derivanti dal ciclo di lavorazione industriale della ricorrente. 1.2. Ledoglianze sono infondate . 1.3. Il giudicato derivante dall’ordinanza di questa Corte n. 23434/2019, pur vertendo tra le stesse parti e sui medesimi locali anche qui dedotti, ha tuttavia avuto ad oggetto annualità impositiva (2014) diversa da quella del presente giudizio (2015). 1.4. Ricorre in proposito il consolidato orientamento di legittimità – originatosi da Cass. SSUU n. 13916/06 e poi innumerevoli volte richiamato, anche nella specifica materia della tassa rifiuti – secondo cui l’efficacia espansiva del giudicatoformatosi tra le stesse parti può in effetti investire anche annualità diverse da quelle in esso contemplate, ma a condizione che si verta di accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto segnate sia da stabilità normativa, sia da durevolezza e tendenziale invarianza nel tempo, essendo stato affermato che nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. ex plurimis Cass. n. 25516/2019; Cass.n. 38950/2021; Cass. n. 16684/2022; Cass. n. 2305/2024). 1.5. Nel caso di specie è la stessa ricorrente a porre in evidenza come il portato sostanziale del giudicato esterno in questione dovrebbe attestare – con forza preclusiva di intangibilità, ex art. 2909 c.c. –la tipologia dei rifiuti specificamente prodotti dalla contribuente, con la necessità, dunque, di individuare un elemento fattuale della vicenda impositiva per sua natura suscettibile di mutare negli anni e quindi –richiamando la giurisprudenza– privo di quel «carattere stabile o tendenzialmente permanente» che si è visto giustificare l’espansione nel tempo del giudicato tributario esterno. 1.6. L’accertamento in questione andava pertanto svolto dal giudice di merito con riguardo alla specifica annualità 2015, non potendosi a priori escludere che la natura dei rifiuti prodotti in questa annualità potesse essere diversa –in tutto o in parte – da quella dell’annualità colà considerata, non importa se per scelta aziendale, contingenza di mercato o qualsiasi altro fattore produttivo. 1.7. Questa conclusione tanto più si avvalora considerando poi che il nucleo del giudicato esterno invocato dalla ricorrente poggiava specificamente sul fatto che la società avesse in quel giudizio «provato» di produrre rifiuti speciali non assimilabili, con ciò introducendo un ulteriore elemento di mutevolezza in ordine non solo al variare dell’oggetto della prova (tipologia dei rifiuti prodotti anno per anno), ma anche dell’esito dell’attività dimostrativa posta a carico della società contribuente, che ben avrebbe potuto –per l’anno qui in esame – invece non soddisfare il relativo onere probatorio, quand’anche assolto nelle annualità precedenti. 1.8. L ’ordinanza di questa Corte, citata, ha dunque investito –nell’oggetto di asserita rilevanza preclusiva ex art. 2909 c.c. – elementi della fattispecie impositiva o esonerativa in realtà non vincolanti, perché per loro natura non durevoli e necessariamente stabili, bensì suscettibili in fatto di mutare nel tempo a seconda delle annualità considerate. 2.1.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 1,comma 649, terzo periodo, L. 147/2013 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che gli scarti di lavorazione prodotti nel complesso industriale della ricorrente siano stati correttamente considerati assimilabili ai rifiuti urbani, sostenendo la ricorrente che tutti i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali non sono assimilabili ai rifiuti urbani e vanno esenti da tassazione. 2.2.La doglianza è infondata. 2.3. Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU, prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha subito, nel tempo, numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art.49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente). 2.4. Nell'ambito di tale successione di norme, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha inciso in modo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo. 2.5. L'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha, poi, previsto, al comma 1, che «la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita cheprevede che «sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti». 2.6. Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell’art. 1, commi 183 e 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU. 2.7. L’art. 5, comma 2-quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, quindi, disposto che, «ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti». 2.8. Dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (su tale evoluzione normativa, ex multis, vedi: Cass. 3 novembre 2016, n. 22223; Cass . 19 aprile 2019, n. 11035; Cass.16 giugno 2021, n. 17032). 2.9. In seguito,l'art. 14, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha disposto che «sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale». 2.10. Da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall'una all'altra forma di imposizione, - e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA 1, -ma non anche l'abrogazione delle discipline istitutive di dette forme di prelievo in difetto della (compiuta) realizzazione della TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (Cass.13 luglio 2017, n. 17271; Cass. 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass.28 marzo 2019, n. 8650; Cass. 16 dicembre 2019, n. 33224; Cass. 23 dicembre 2019, nn. 34283, 34284, 34285, 34286 e 34287; Cass.16 aprile 2020, n. 7849; Cass. 26 ottobre 2021, n. 30120; Cass.14 giugno 2022, n. 19110). 2.11. Con riferimento alla TARES si osserva che essa è stata l'imposta sui rifiuti dal gennaio al dicembre 2013 (dal 10 gennaio 2014 è stata sostituita dalla TARI), ed è stata introdotta dal d.l. n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia), convertito con legge n. 214 del 2011, il cui art. 14 ha così stabilito: «A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione deirifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni … Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani……. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all' che non siano detenute o occupate in via esclusiva……..La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrociodei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile…… Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. 2.12. Occorre, quindi, evidenziare che, nella fattispecie in esame, trova applicazione, per l’annualità 2015, l’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, che dispone quanto segue: - «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (c. 641); - «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ...» (c. 642); -«Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione [...]» (c. 649); al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione (originaria o di variazione; art. 1, cc. 684 e ss.). 2.13. Le disposizioni normative da ultimo richiamate relative alla TARES ed alla TARI sono intervenute in sostanziale continuità con i preesistenti tributi (TARSU e TIA) dovuti da cittadini, enti e imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conservandone la medesima natura, sicché ai fini qui considerati valgono per tutti i tributi oggetto di causa i principi di seguito riportati. 2.14. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare (vedi, ex multis, Cass. 7 luglio 2022, n. 21490; Cass.28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass.30 marzo 2023, n. 9032) il suindicato quadro normativo, reputandolo sostanzialmente omogeneo a quello che connotava la disciplina della TARSU ed ha, in particolare, posto in rilievo che il presupposto impositivo della TARI rimane, pur sempre, correlato all’occupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, così come, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (vedi Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130), giacché la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina una presunzione, iuris tantum, di produttività degli stessi, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (cfr. Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459, tutte citateda Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490). 2.15. Deve, poi, osservarsi che, in tema di TARES, l'esenzione dal tributo, in conformità al previgente regime (art. 62, comma 3, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507) che lo correlava a «quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass.4 aprile 2012, n. 5377), è prevista per quella parte di essa ove si formano «di regola» rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente mentre per quanto concerne la TARIl’esenzione è stabilita per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente» ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente». 2.16.Questa Corte ha ritenuto – per quanto più direttamente occupa - che la pertinente disposizione di cui all’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 esprime sulla questione dirimente «una sostanziale continuità regolativa» rispetto alla disciplina della TARSU, come affermato, in modo espresso, dalla pronuncia di questa Corte del 7 luglio 2022, n. 21490 e come già ritenuto nelle menzionate due pronunce del 23 aprile 2020, n. 8088 e 8089, che hanno esteso «alla TARI l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU con riguardo all’art. 62, comma 3, del d.lvo. 15 novembre 1993, n. 507» (così alle pagine n. 7 delle citate sentenze); analogamente, la pronuncia della Corte di cassazione dell’8 febbraio 2023, n. 3818 ha ribadito che «questa Corte ha più volte già ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA»(cfr. Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019). 2.17. Si è, ancora, precisato che la tassa in questione è doppiamente strutturata: a)in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate; b)in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cfr. Cass. 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass.15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass. 27 febbraio 2020, n. 5360). 2.18. Ciò posto, l a riduzione della superficie tassabile muove dunque non dalla generica destinazione dell’immobile ad attività industriale, ma dalla specifica indicazione e dimostrazione delle aree che, all’interno dello stabilimento, producono prevalentemente rifiuti (speciali) esenti da privativa comunale, perché non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e, come tali, assoggettati ad autosmaltimento. 2.19. Correttamente, dunque, la Commissione tributaria regionale ha escluso l’espunzione da tassazione delle superfici relative all’ « attività produttiva di arredamenti, pareti divisorie, poltrone e sedie»per la sola loro destinazione industriale, in quanto in contrasto con la previsione legislativa (sostanzialmente recepita dal Regolamento comunale) basata sulla considerazione che le aree industriali producono anche rifiuti non esenti, perché ordinari ovvero a questi assimilati, come nel caso di specie, con riguardo ai rifiuti costituiti da «segatura, trucioli, residui di taglio, imballaggi misti»). 3.1.Con il quarto motivo, da esaminare preliminarmente, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. n. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa il motivo di appello relativo all’illegittimità delregolamento comunale, laddove non era indicatoun limite quantitativo massimo di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. 3.2. La doglianza è fondata con assorbimento del terzo motivo (che ripropone le suddette censure come violazione di norme di diritto). 3.3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha effettivamente mancato di pronunciarsi sul motivo di appello in oggetto, ritualmente trascritto in ricorso (cfr. pag. 17). 4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il quartomotivo, assorbito il terzo e respinti i rimanenti motivi 5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata, anche per il governo delle spese del presente grado di giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, la quale, uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti, procederà alle valutazioni sopra indicate, nonché a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivodi ricorso, assorbito il terzo e respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rin