CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 43301/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 febbraio 2021 del Tribunale di Ravenna, che ha rigettato il riesame ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto del 29 gennaio 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Ravenna aveva disposto il sequestro preventivo del telefono cellulare, marca Samsung, con relativa scheda SIM, in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché Cepa, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale con divieto di utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o criptazione di conversazione o messaggi (come da provvedimento del Questore di Ravenna dell'8 febbraio 2019, notificatogli 1'11 marzo 2019), era stato fermato in possesso del predetto telefono cellulare, idoneo all'invio e alla ricezione di messaggi cifrati (tramite l'applicazione WhatsApp). 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e 21 septies legge 7 agosto 1990, n. 241, perché il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che il provvedimento del Questore era privo di alcuna motivazione, anche in considerazione del fatto che il legislatore non prevede l'automatica applicazione dei rigorosi divieti contemplati dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, la cui irrogazione è subordinata a una rigorosa valutazione dei profili di pericolosità del destinatario. Nel caso di specie, a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato, Cepa aveva un solo precedente per un reato non colposo, risalente nel tempo, circostanza non indicativa di una pericolosità sociale (il reato in materia stradale, infatti, era estinto per positivo svolgimento della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte ritiene che il ricorso sia costituito da mere doglianze in punto di fatto, posto che le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, «nel caso di sequestro c.d. impeditivo, previsto dal comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., presupposto della misura cautelare è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati», sicché si tratta di «uno strumento finalizzato ad interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il possesso della "cosa", per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi», laddove «nel sequestro funzionale alla confisca, disciplinato dal comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., il periculum si ricollega alla "confiscabilità" del bene, che non è correlata alla pericolosità sociale dell'agente ma a quella della res» (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, non mass. sul punto). In altri termini, il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. presenta connotati individuanti che lo inseriscono, nell'ambito processuale, negli istituti intesi ad evitare la probabilità del verificarsi di un evento antigiuridico e va, pertanto, disposto «nelle situazioni in cui il non assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato può condurre, in pendenza dell'accertamento del reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ovvero alla reiterazione della condotta criminosa, ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto; tali effetti debbono essere connessi con l'imputazione contestata e l'intervento preventivo collegato con le finalità di repressione del reato. Più specificatamente va detto che il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati» (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, non mass. sul punto). Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'ordinanza impugnata sia in linea con la nozione di periculum delineata dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale, infatti, ha rilevato che il provvedimento del Questore fosse congruamente e sufficientemente motivato, non risultando vizi idonei a inficiarne la legittimità. A tale fine, si evidenzia che, in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, il divieto del questore di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente imposto ai soggetti destinatari di avviso orale, dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma quarto, della legge n. 1423 del 1956 - oggi art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - può essere disapplicato dal giudice penale solo qualora sia privo di specifica motivazione e non indichi le ragioni che hanno determinato l'emissione di tale prescrizione (Sez. 1, n.28796 del 03/12/2013, dep. 2014, Rotunno, Rv. 261409). Come evidenziato dal giudice di merito, invece, il provvedimento del Questore dell'9 febbraio 2019 indicava i precedenti di polizia, le condanne riportate dal ricorrente per reati in materia di falsità personale, immigrazione e in materia stradale, così come risulta anche dal certificato del casellario giudiziale, e la circostanza che Cepa fosse stato controllato mentre si accompagnava con persone aventi a carico precedenti di polizia e penali. In forza di tali valutazioni, il Questore in modo ineccepibile aveva qualificato il condannato quale soggetto che, per il suo comportamento, doveva ritenersi abitualmente dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011. La prescrizione, quindi, di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente era stata ampiamente motivata in tale provvedimento del Questore. A tal fine, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose deve ritenersi che il telefono cellulare rientri nella nozione di apparato di comunicazione radiotrasmittente di cui il Questore con l'avviso orale può imporre il divieto di utilizzo a persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi (Sez. F, n. 38514 del 01/09/2009, Finizio, Rv. 245301). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della