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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 42164/2024

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la seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Seconda Sezione penale n. 2981/2024 (numero sezionale), n. 47777 del 01/12/2024 della raccolta generale, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 47777 del 01/12/2024 (numero sezionale 29981) la Seconda sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Nel procedimento a carico del ricorrente erano costituite le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato memoria con conclusioni e nota spese nell’ambito della trattazione in forma scritta del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per mero errore materiale , il dispositivo del ruolo relativo alla sentenza n. sezionale 2981/2023, n. raccolta generale n. 4777 del 01/12/2023, depositata 02/02/2024, ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi nella complessiva somma di euro 4791,80, oltre accessori di legge.

2. Deve conseguentemente essere disposta la correzione del predetto errore materiale aggiungendo alla fine del dispositivo la seguente disposizione: “Condanna inoltre [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4791,80, oltre accessori di legge”.

P.Q.M.

Corregge il dispositivo della sentenza emesso dalla Corte di cassazione nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.il 2/2/2024 n. 2981 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo alla fine la disposizione" condanna inoltre [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4791, 80, oltre accessori di legge".

Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Seconda Sezione penale n. 2981/2024 (numero sezionale), n. 47777 del 01/12/2024 della raccolta generale, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 47777 del 01/12/2024 (numero sezionale 29981) la Seconda sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Nel procedimento a carico del ricorrente erano costituite le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato memoria con conclusioni e nota spese nell’ambito della trattazione in forma scritta del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per mero errore materiale , il dispositivo del ruolo relativo alla sentenza n. sezionale 2981/2023, n. raccolta generale n. 4777 del 01/12/2023, depositata 02/02/2024, ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi nella complessiva somma di euro 4791,80, oltre accessori di legge. 2. Deve conseguentemente essere disposta la correzione del predetto errore materiale aggiungendo alla fine del dispositivo la seguente disposizione: “Condanna inoltre [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4791,80, oltre accessori di legge”. P.Q.M. Corregge il dispositivo della sentenza emesso dalla Corte di cassazione nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.il 2/2/2024 n. 2981 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo alla fine la disposizione" condanna inoltre [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4791, 80, oltre accessori di legge". Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42164/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris