CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
me di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pavia, in data 9 settembre 2022, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 356 e 648 cod. pen. 2. Avverso il provvedimento, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge processuale in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 27 gennaio è pervenuta in Cancelleria rinuncia al ricorso da parte di Milano, avendo il Giudice dell'udienza preliminare di Pavia revocato la misura degli arresti domiciliari. 2. Ne discende l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. 3.L'indagato non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 28 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere'estensore [OSCURATO:PERSONA] siden