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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30504/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25061 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - cisk-4(;) Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1253/10/21, depositata in data 10 marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 8339/48/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Roma di rigetto del ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato nei confronti di quest'ultimo, per il 2010, ricavi non dichiarati per un totale di euro 60.000,00 nonché disconosciuto costi per euro 74.604,00 indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti ad operazioni ritenute inesistenti; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il ricorrente ha depositato memoria;1) [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR rigettato l'appello del contribuente, con una motivazione apparente, senza spiegare l'iter logico-giuridico della decisione nonché le ragioni per le quali erano state disattese le difese di quest'ultimo sia in ordine alla contestazione dei ricavi che in ordine al disconoscimento dei costi; - il motivo è infondato; -va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).

La motivazione della sentenza impugnata sicuramente non rientra nei paradigmi invalidanti di cui a tale arresto giurisprudenziale, esprimendo argomentazioni pienamente intellegibili e logicamente correlate all'oggetto del gravame devoluto.

In particolare, quanto alla ripresa inerente ai maggiori ricavi contestati, il giudice di appello ha ritenuto:1) a fronte della rilevata discordanza tra i ricavi indicati nel registro Iva e quanto dichiarato ai fini Irpef, non comprovata la giustificazione addotta dal contribuente del mancato incasso della somma fatturata, reputando irrilevante a tale fine l'estratto di conto corrente dell'anno in contestazione, ben potendo il contribuente produrre la prova dell'avvenuto incasso negli anni successivi oppure i documenti relativi all'eventuale insolvenza del cliente; 2) per quanto concerneva il recupero dell'importo recato nella nota di credito emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., non superato da argomenti specifici e prove documentali, il "sospetto" avanzato dall'Agenzia che la dedotta nuova fattura emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in data 11.10.2010 si riferisse ad una prestazione ultronea rispetto a quella oggetto di storno; 3) non provata la natura di liberalità del versamento di euro 20.000,00 effettuato dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] (moglie dell'Argenzio) non solo per l'argomentazione addotta dall'Agenzia che quest'ultima figurasse tra i clienti del contribuente ma anche per la circostanza, precisata dallo stesso appellante, che la somma in questione provenisse da un conto corrente cointestato ai coniugi; quanto al rilevo concernente il disconoscimento dei costi dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini Iva in relazione a fatture emesse da RED s.r.I., nel 2010, afferenti ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, la CTR ha affermato che, a fronte della registrazione nel libro acquisti da parte del contribuente di tre fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. con i n. 6, 29 e 30, della mancata presentazione della fattura n. 6 (al posto della quale era stato rinvenuto un pro memoria scritto a matita) e delle generiche causali ("assistenza svolta per v.s. conto su Vs clienti" e "fattura per tenuta contabilità ed invio [OSCURATO:PERSONA] e Unico 2010") riportate sulle altre due, quali elementi presuntivi della fittizietà delle stesse, il contribuente aveva addotto una inidonea prova documentale a contrario costituita da tre assegni intestati alla RED ma datati 2009, tanto più che dalla visura della Camera di commercio la società fornitrice era risultata inattiva a partire dal 2007.

Trattasi dunque di un apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez.

U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, per avere la CTR rigettato l'appello del contribuente senza considerare: 1) quanto alla rilevata discordanza tra i ricavi indicati nel registro Iva e quanto dichiarato ai fini Irpef, il dedotto mancato incasso delle somme fatturate come comprovato dal prodotto estratto di conto corrente riferito all'anno in contestazione; 2)quanto al mancato incasso delle somme oggetto della fattura stornata, l'emissione di una nuova fattura datata 11.11.2020, al fine di neutralizzare l'erroneità della previa nota di credito; 3) quanto al versamento sul conto corrente del contribuente di somme da parte della moglie del contribuente, la circostanza che trattavasi di un mero prestito tra coniugi al fine di contribuire al pagamento delle imposte gravanti sul marito; 4)con riguardo all'assunta indebita deduzione di costi riferiti alle fatture emesse da RED s.r.I., la produzione di copia degli assegni intestati a quest'ultima società, quietanzati e incassati dal dott. [OSCURATO:PERSONA], unico referente dell'Argenzio, a fronte di effettive prestazioni professionali svolte nell'interesse del contribuente; - il motivo si profila inammissibile; - va ribadito che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 10 marzo 2021) concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto 5 P7) storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dì elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015 Cass. n. 1451 del 2022).

La censura formulata dal ricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio dì merito in ordine alle riprese contestate, sicché essa esula dal dedotto vizio di motivazione nei limiti ammissibile ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25061 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - cisk-4(;) Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1253/10/21, depositata in data 10 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 8339/48/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Roma di rigetto del ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato nei confronti di quest'ultimo, per il 2010, ricavi non dichiarati per un totale di euro 60.000,00 nonché disconosciuto costi per euro 74.604,00 indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti ad operazioni ritenute inesistenti; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il ricorrente ha depositato memoria;1) [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR rigettato l'appello del contribuente, con una motivazione apparente, senza spiegare l'iter logico-giuridico della decisione nonché le ragioni per le quali erano state disattese le difese di quest'ultimo sia in ordine alla contestazione dei ricavi che in ordine al disconoscimento dei costi; - il motivo è infondato; -va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). La motivazione della sentenza impugnata sicuramente non rientra nei paradigmi invalidanti di cui a tale arresto giurisprudenziale, esprimendo argomentazioni pienamente intellegibili e logicamente correlate all'oggetto del gravame devoluto. In particolare, quanto alla ripresa inerente ai maggiori ricavi contestati, il giudice di appello ha ritenuto:1) a fronte della rilevata discordanza tra i ricavi indicati nel registro Iva e quanto dichiarato ai fini Irpef, non comprovata la giustificazione addotta dal contribuente del mancato incasso della somma fatturata, reputando irrilevante a tale fine l'estratto di conto corrente dell'anno in contestazione, ben potendo il contribuente produrre la prova dell'avvenuto incasso negli anni successivi oppure i documenti relativi all'eventuale insolvenza del cliente; 2) per quanto concerneva il recupero dell'importo recato nella nota di credito emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., non superato da argomenti specifici e prove documentali, il "sospetto" avanzato dall'Agenzia che la dedotta nuova fattura emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in data 11.10.2010 si riferisse ad una prestazione ultronea rispetto a quella oggetto di storno; 3) non provata la natura di liberalità del versamento di euro 20.000,00 effettuato dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] (moglie dell'Argenzio) non solo per l'argomentazione addotta dall'Agenzia che quest'ultima figurasse tra i clienti del contribuente ma anche per la circostanza, precisata dallo stesso appellante, che la somma in questione provenisse da un conto corrente cointestato ai coniugi; quanto al rilevo concernente il disconoscimento dei costi dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini Iva in relazione a fatture emesse da RED s.r.I., nel 2010, afferenti ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, la CTR ha affermato che, a fronte della registrazione nel libro acquisti da parte del contribuente di tre fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. con i n. 6, 29 e 30, della mancata presentazione della fattura n. 6 (al posto della quale era stato rinvenuto un pro memoria scritto a matita) e delle generiche causali ("assistenza svolta per v.s. conto su Vs clienti" e "fattura per tenuta contabilità ed invio [OSCURATO:PERSONA] e Unico 2010") riportate sulle altre due, quali elementi presuntivi della fittizietà delle stesse, il contribuente aveva addotto una inidonea prova documentale a contrario costituita da tre assegni intestati alla RED ma datati 2009, tanto più che dalla visura della Camera di commercio la società fornitrice era risultata inattiva a partire dal 2007. Trattasi dunque di un apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, per avere la CTR rigettato l'appello del contribuente senza considerare: 1) quanto alla rilevata discordanza tra i ricavi indicati nel registro Iva e quanto dichiarato ai fini Irpef, il dedotto mancato incasso delle somme fatturate come comprovato dal prodotto estratto di conto corrente riferito all'anno in contestazione; 2)quanto al mancato incasso delle somme oggetto della fattura stornata, l'emissione di una nuova fattura datata 11.11.2020, al fine di neutralizzare l'erroneità della previa nota di credito; 3) quanto al versamento sul conto corrente del contribuente di somme da parte della moglie del contribuente, la circostanza che trattavasi di un mero prestito tra coniugi al fine di contribuire al pagamento delle imposte gravanti sul marito; 4)con riguardo all'assunta indebita deduzione di costi riferiti alle fatture emesse da RED s.r.I., la produzione di copia degli assegni intestati a quest'ultima società, quietanzati e incassati dal dott. [OSCURATO:PERSONA], unico referente dell'Argenzio, a fronte di effettive prestazioni professionali svolte nell'interesse del contribuente; - il motivo si profila inammissibile; - va ribadito che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 10 marzo 2021) concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto 5 P7) storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dì elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015 Cass. n. 1451 del 2022). La censura formulata dal ricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio dì merito in ordine alle riprese contestate, sicché essa esula dal dedotto vizio di motivazione nei limiti ammissibile ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q
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