CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 22196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) PALLADINI Marianna [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) GRANATO Pasqualina [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/07/2021 della Corte di Appello de L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. PALLADINI Marianna e GRANATO Pasqualina, nella qualità di terze interessate, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto, emesso in data 06 luglio 2021, con il quale la Corte di Appello de L'Aquila, in parziale riforma del decreto applicativo di misura di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Domenico, emesso dal Tribunale de L'Aquila in data 17 marzo 2021, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca del conto deposito n. 26128112 intestato a PALLADINI Marianna, del conto deposito n. 22661265 intestato a GRANATO Pasqualina e dell'immobile sito in Giugliano foglio 51 particella 467 sub 123 e 36 intestato a GRANATO Pasqualina.2. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge in relazione all'art. 20 d. Igs. 159/2011, sostenendo che il provvedimento impugnato è caratterizzato da una motivazione apparente, inesistente ed erronea in relazione ai fondati motivi da cui desumere che i beni oggetto di confisca siano di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dal preposto. 2.1. La PALLADINI lamenta, come secondo motivo di impugnazione, la mancanza di motivazione in ordine alla prova dell'illecita provenienza dei beni confiscati. Secondo la ricorrente la Corte territoriale ha violato il principio di diritto in base al quale la presunzione di cui all'art. 19 d.l.gs. 159/2011 viene meno ogniqualvolta, come nel caso di specie, il terzo possiede una effettiva capacità economica. In particolare, il giudice di secondo grado afferma che le somme versate sul conto deposito intestato alla PALLADINI sarebbero frutto dell'attività illecita svolta negli anni dal marito GRANATO Antonio, senza individuare alcun elemento indiziario su cui fondare tale affermazione 2.2. La PALLADINI lamenta, come terzo motivo di impugnazione, la violazione di legge conseguente alla mancanza di motivazione in ordine agli elementi di segno contrario alla confisca addotti dalla difesa. In particolare, la Corte nulla ha motivato in ordine alle dichiarazioni rese da GRANATO Vincenzo circa le dazioni di denaro per un totale di 46.700,00 euro dallo stesso effettuate, nel 2006 e nel 2011, al momento del matrimonio del figlio Domenico con la ricorrente ed in occasione del battesimo dei due nipoti; analoga doglianza è espressa in relazione alle ulteriori somme entrate nel patrimonio familiare nel periodo in esame (euro 22.000,00 per il saldo immobile sito in Napoli, euro 11.166,16 derivanti da vincite, 31.050,00 provento dei contratti di affitto ed euro 48.759,77 a titolo di risarcimento del danno). 2.3. La PALLADINI lamenta, come quarto motivo di impugnazione, la violazione di legge conseguente alla mancanza di motivazione in ordine alla prova dell'effettiva riconducibilità al GRANATO Domenico dei beni confiscati. Secondo la ricorrente la Corte Territoriale ha violato l'art. 19 d. Igs. 159/2011 nella parte in cui prevede la necessaria riconducibilità dei beni confiscati alla disponibilità del proposto, non avendo la Corte indicato, aldilà del mero rinvio al rapporto di coniugio, gli elementi in base al quale ha ritenuto che la somma di denaro presente nel conto deposito intestato alla moglie sia stata nella disponibilità del GRANATO. 3. GRANATO Pasqualina lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 20 d.lgs. 159/2011, segnalando l'erronea valutazione delle prove poste a base della confisca dell'immobile e del conto di deposito intestate alla ricorrente, beni ritenuti dalla Corte territoriale frutto dell'attività delittuosa posta in essere dal marito [OSCURATO:PERSONA] Domenico. 3.1. La GRANATO lamenta, come secondo motivo di impugnazione, l'assenza di motivazione in ordine alla prova dell'illecita provenienza dei beni confiscati. A giudizio della difesa la Corte si è limitata a riferire che i beni in sequestro sarebbero frutto dell'attività illecita svolta negli anni da [OSCURATO:PERSONA] Domenico senza individuare alcun elemento indiziario su cui fondare tale convincimento. 3.2. Il terzo motivo di impugnazione ha ad oggetto la violazione di legge conseguente alla mancanza di motivazione in ordine agli elementi di segno contrario alla confisca addotti dalla difesa. In particolare, la Corte non ha interloquito sulle dichiarazioni rese da GRANATO Vincenzo in relazione ai pagamenti degli acconti e delle cambiali intestate alla figlia Pasqualina nonché in ordine al riferito pagamento delle rate del mutuo collegato all'acquisto dell'immobile con i proventi mensili del contratto di locazione (secondo quanto confermato dall'inquilino della GRANATO). Allo stesso modo la Corte nulla ha motivato in ordine alle ulteriori somme entrate nel patrimonio familiare e confluite nel conto deposito intestate alla ricorrente (regali di matrimonio e battesimo, vendita degli arredi dell'immobile di Giuliano all'inquilino). 3.3. La GRANATO deduce, come quarto motivo di impugnazione, la violazione di legge conseguente alla mancanza di motivazione in ordine alla prova dell'effettiva riconducibilità ad [OSCURATO:PERSONA] Domenico dei beni confiscati. Secondo la ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato viola l'art. 19 d. Igs. 159/2011, non avendo indicato alcun elemento, aldilà del mero rinvio al rapporto di coniugio (peraltro interrotto da una separazione di fatto e dal conseguente trasferimento dell'[OSCURATO:PERSONA] in altra città), idoneo a far ritenere che i beni confiscati siano stati nella disponibilità dell'ex coniuge della GRANATO. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e devono esser accolti. 2. Premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, in forza della disposizione dell'art. 10, comma 3, d. Igs 6 settembre 2011, n. 159, non è revocabile in dubbio che tale vizio ricorre non solo quando la motivazione sia mancante del tutto, ma anche quando questa presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. Tale situazione ricorre nella specie, essendosi la Corte d'appello limitata a postulare una "sperequazione patrimoniale" in capo alle ricorrenti, di cui non ha illustrato la misura e le caratteristiche, e a negare che le affermazioni difensive in ordine alla legittima provenienza dei beni sottoposti a confisca trovino obbiettivo riscontro. Trattasi, all'evidenza, di motivazione generica e stereotipata, che non rende conto dell'iter logico seguito per accertare la "sperequazione" postulata, né contiene una critica ragionata degli argomenti difensivi. Tale deficienza non è superata dal richiamo della motivazione resa dal Tribunale, giacché proprio questa motivazione era stata oggetto di specifica censura, con la contestazione dei criteri seguiti per l'accertamento della sproporzione tra i redditi e le attività dichiarate dalle ricorrenti e il valore degli acquisti. 2.1. Questo collegio condivide il consolidato orientamento di legittimità secondo cui sussiste vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando le argomentazioni addotte dal Giudice di merito a fondamento della decisione siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (vedi Cass. sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967; Cass. sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172; Cass. sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Sul punto deve esser sottolineato che le doglianze formulate dalle ricorrenti con l'atto di appello non apparivano manifestamente infondate, inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo; né la motivazione del provvedimento impugnato contiene argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con i motivi non espressamente affrontati dalla Corte territoriale o tali da consentire a questa Corte di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento dei decreti di primo e di secondo grado. L'omessa valutazione delle allegazioni difensive, nella misura in cui queste ultime si presentano, come nel caso di specie, in astratto idonee ad incidere sulla valutazione del presupposto per l'applicazione della confisca nei confronti delle ricorrenti, integra una carenza di motivazione che deve essere emendata dalla Corte territoriale attraverso un nuovo giudizio sul punto. Il provvedimento impugnato è infatti carente di motivazione in ordine alla dimostrazione della provenienza illecita ed alla riconducibilità dei beni confiscati ai proposti [OSCURATO:PERSONA] Domenico e GRANATO Antonio, nonché in relazione al nesso causale tra la pericolosità dei proposti e l'acquisto dei medesimi beni. La Corte territoriale si limita ad affermare che l'[OSCURATO:PERSONA] ha vissuto dei proventi delle attività illecite poste in essere negli anni 1999, 2002, 2003 e 2009 non avendo in tale periodo realizzato alcun reddito lecito (così come la moglie Pasqualina GRANATO), con conseguente incompatibilità tra le risorse lecitamente acquisite dalla coppia ed il valore dei beni confiscati, senza nulla dire in ordine agli elementi forniti dalla difesa relativi ai redditi lecitamente conseguiti dalla coppia, anche in periodi successivi a quelli di manifestazione della pericolosità. Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione al proposto Antonio GRANATO, con riferimento alle condotte delittuose poste in essere e alla mancata documentazione della percezione di redditi leciti nel periodo dal 2000 al 2008; anche in questo caso nessuna motivazione è stata fornita relativamente alle prove dichiarative fornite dalla difesa. 2.2. Il decreto oggetto di impugnazione giustifica, infine, la confisca dei beni delle ricorrenti sulla base di una immotivata presunzione di disponibilità in capo ai proposti dei beni intestati alle rispettive mogli, omettendo di dar conto sia delle deduzioni difensive in ordine ai criteri di determinazione della sproporzione reddituale (atteso che il provvedimento impugnato si è rifugiato in una presunzione di intestazione fittizia che ricava la confiscabilità dei beni intestati ai terzi dai requisiti della sproporzione e della esistenza del rapporto di coniugio), sia delle allegazioni difensive in ordine alla lecita provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisto di più d'uno dei beni colpiti dal provvedimento ablatorio (riportate nel dettaglio nella parte riassuntiva dei motivi dei ricorsi, cui non sono seguite le integrazioni di indagine, tanto più necessarie in quanto una parte significativa dei beni risulta acquisita in epoca non recente). La motivazione del provvedimento impugnato è assolutamente carente laddove non evidenzia alcun elemento logico-fattuale da cui desumere la provenienza illecita dei beni confiscati, aldilà della mancanza di redditi leciti dichiarati dai proposti e dalle rispettive mogli; a tale affermazione presuntiva non segue alcunché, in quanto il decreto impugnato rinvia, con ulteriore presunzione e senza indicarne le ragioni, all' affermazione della sproporzione tra le risorse oggetto di confisca e le condizioni di vita dei proposti. Va ricordato, inoltre, che la mancata giustificazione dei redditi o delle capacità patrimoniali è valutabile come indice, unitamente ad altri elementi dimostrativi, dell'incapacità patrimoniale e dell'impossibilità di produrre reddito da accumulare per investimenti e per acquisti di beni, solo se il valore dei beni stessi risulti sproporzionato o non conforme al reddito disponibile del quale sia sicuramente lecita l'origine: essa non legittima da sola la conclusione che quei beni appartengano alla persona del proposto, in assenza di una disamina analitica delle fonti di reddito lecito che i terzi allegano, disamina del tutto inesistente nel caso oggetto di scrutinio (Cf 7 Sez. 1 n. 26872 del 05/02/2019, Vazzano, Rv. 276412-01). 2.3. L'orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte ha stabilito che il rapporto fra il proposto e il coniuge costituisce una circostanza di fatto assai significativa della fittizietà della formale intestazione e della riconducibilità al proposto dei beni dei quali non è dimostrata la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, non sia provvisto di effettiva capacità economica ovvero non sia in grado di dimostrare l'origine lecita dei redditi percepiti (Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi, Rv. 259608; Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270081). Deve trattarsi però di una incapienza patrimoniale del terzo, legato da vincolo di parentela o convivenza, che rilevi oggettivamente in funzione del giudizio di sproporzione, e che sia tale da dimostrare di per sé una disponibilità del bene in capo al proposto. Nel caso in esame non emerge una situazione obiettiva che abbia un tale profilo, sì che non appare coerente con le disposizioni richiamate, e con l'esegesi di legittimità affermatasi su di esse, il richiamo di meccanismi presuntivi, finalizzato a dedurre il requisito obiettivo della disponibilità del bene in capo al proposto e per qualificare come fittizia l'intestazione dei beni che risultino nella formale titolarità del parente o del convivente: costui è sicuramente esposto in misura maggiore rispetto ad altri terzi all'indagine di prevenzione, ma tale esposizione deve poi tradursi, ai fini della confisca del bene, nell'acquisizione di elementi di fatto ulteriori rispetto alla mera presunzione, elementi non riscontrabili nel caso di specie. 3. In conclusione, la motivazione con cui è stata affermata la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione della misura patrimoniale manca, quindi, delle caratteristiche minime per essere ritenuta sussistente, con la conseguenza che il decreto impugnato va annullato con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio. Al giudice del rinvio competerà la rinnovata valutazione dei presupposti dell'ablazione in coerenza col principio secondo cui l'art. 19 co. 3 D. Lg.vo n. 159/2011 non istituisce una presunzione di disponibilità dei beni in capo al proposto, bensì si limita a sollecitare le speciali indagini a carico dei familiari conviventi (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224 - 01: «Dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio; ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica»). P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra se