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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 46539/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 3/7/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fine di cessione grammi 2,87 di marijuana, pari a 9,6 dosi medie, e grammi 8,76 di hashish, pari a 69,6 dosi medie).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, un vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione della propria responsabilità, confermata sulla base di un acritico richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, omettendo di considerare la propria veste di abituale assuntore di stupefacenti e anche il mancato accertamento di condotte di cessione e il modesto quantitativo di principio attivo presente nella sostanza sequestrata; con un secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione nella parte relativa alla mancata esclusione della recidiva, la cui affermazione era stata fondata in modo generico sulla esistenza di precedenti condanne, disgiunta dalla necessaria analisi della condotta contestata e del comportamento processuale del ricorrente; con un terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate dalla Corte d'appello facendo ricorso a formule generiche e di stile; infine, con un quarto motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Con memoria del 8 novembre 2021 il ricorrente ha ribadito tali doglianze, sia in ordine all'insufficiente esame dei propri motivi di gravame, sia riguardo alla inadeguata considerazione della propria veste di assuntore di stupefacenti e della modesta entità del quantitativo di stupefacenti detenuto, e anche a proposito del riconoscimento della recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, peraltro pressoché riproduttivo dei motivi d'appello, è manifestamente infondato.

Il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità, è, anzitutto, privo della necessaria specificità, sia intrinseca sia estrinseca, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, oltre che della condizione del ricorrente di abituale assuntore di stupefacenti, disgiunta da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dal ricorrente; la censura è, inoltre, volta a conseguire una rivalutazione delle emergenze istruttorie, allo scopo di escludere il ritenuto fine di spaccio, ravvisato concordemente dai giudici di merito con valutazione razionale non sindacabile in sede di legittimità sul piano della lettura e della valutazione degli elementi istruttori.

Il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, oltre che anch'esso generico, essendo privo della necessaria analisi della condotta e della personalità del ricorrente, oltre che volto a censurare una valutazione di merito (in ordine alla più accentuata pericolosità del ricorrente), è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha giudicato il nuovo reato espressione di maggior pericolosità del ricorrente in considerazione del precedente reato dallo stesso commesso e tale rilievo, idoneo a giustificare la applicazione della recidiva, non è stato specificamente censurato dal ricorrente, con la conseguente inammissibilità della censura.

Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendo tale beneficio stato riconosciuto al ricorrente, sia pure con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, contestata e riconosciuta.

Il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata non risulta che tale beneficio sia stato richiesto dall'imputato, né con i motivi d'impugnazione né nel corso del giudizio di secondo grado, cosicché tale aspetto non può ora costituire oggetto di motivo di ricorso per cassazione, in considerazione della preclusione processuale derivante dalla mancata devoluzione di tale punto al giudice dell'impugnazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza di tutti í motivi ai quali è stato affidato.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 3/7/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fine di cessione grammi 2,87 di marijuana, pari a 9,6 dosi medie, e grammi 8,76 di hashish, pari a 69,6 dosi medie). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, un vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione della propria responsabilità, confermata sulla base di un acritico richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, omettendo di considerare la propria veste di abituale assuntore di stupefacenti e anche il mancato accertamento di condotte di cessione e il modesto quantitativo di principio attivo presente nella sostanza sequestrata; con un secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione nella parte relativa alla mancata esclusione della recidiva, la cui affermazione era stata fondata in modo generico sulla esistenza di precedenti condanne, disgiunta dalla necessaria analisi della condotta contestata e del comportamento processuale del ricorrente; con un terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate dalla Corte d'appello facendo ricorso a formule generiche e di stile; infine, con un quarto motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Con memoria del 8 novembre 2021 il ricorrente ha ribadito tali doglianze, sia in ordine all'insufficiente esame dei propri motivi di gravame, sia riguardo alla inadeguata considerazione della propria veste di assuntore di stupefacenti e della modesta entità del quantitativo di stupefacenti detenuto, e anche a proposito del riconoscimento della recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, peraltro pressoché riproduttivo dei motivi d'appello, è manifestamente infondato. Il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità, è, anzitutto, privo della necessaria specificità, sia intrinseca sia estrinseca, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, oltre che della condizione del ricorrente di abituale assuntore di stupefacenti, disgiunta da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dal ricorrente; la censura è, inoltre, volta a conseguire una rivalutazione delle emergenze istruttorie, allo scopo di escludere il ritenuto fine di spaccio, ravvisato concordemente dai giudici di merito con valutazione razionale non sindacabile in sede di legittimità sul piano della lettura e della valutazione degli elementi istruttori. Il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, oltre che anch'esso generico, essendo privo della necessaria analisi della condotta e della personalità del ricorrente, oltre che volto a censurare una valutazione di merito (in ordine alla più accentuata pericolosità del ricorrente), è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha giudicato il nuovo reato espressione di maggior pericolosità del ricorrente in considerazione del precedente reato dallo stesso commesso e tale rilievo, idoneo a giustificare la applicazione della recidiva, non è stato specificamente censurato dal ricorrente, con la conseguente inammissibilità della censura. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendo tale beneficio stato riconosciuto al ricorrente, sia pure con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, contestata e riconosciuta. Il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata non risulta che tale beneficio sia stato richiesto dall'imputato, né con i motivi d'impugnazione né nel corso del giudizio di secondo grado, cosicché tale aspetto non può ora costituire oggetto di motivo di ricorso per cassazione, in considerazione della preclusione processuale derivante dalla mancata devoluzione di tale punto al giudice dell'impugnazione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza di tutti í motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d