CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44065/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui agli artt.56,110 e 629cod..pen. 1.1 Al riguardo il difensore premette che la Corte di appello aveva ritenuto provata l'ipotesi secondo la quale vi era stato un prestito da parte di Rao alla persona offesa Ferrari e che la pretesa creditoria non era tutelabile per la natura usuraria del prestito; a parere della difesa la Corte di appello non aveva però considerato che l'azione posta in essere dal ricorrente non tendeva che a recuperare un proprio credito, escludendosi quindi che si potesse parlare di un "ingiusto profitto"; né vi era un ingiusto danno per Ferrari, visto che l'ammontare della restituzione corrispondeva a quello della ricezione della somma. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che manifestamente illogica era la ritenuta sussistenza di un patto usurario, dedotto da Ferrari in modo confuso e contraddittorio, che ne minava la credibilità e l'attendibilità. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Ritiene infatti il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art.606 cod.proc.pen comma 3, ultima parte, (Cass.sez.II sentenza n.22123 del 08/02/2013, Rv. 255361) Nel caso in esame, il ricorrente, anziché confrontarsi con le motivazioni della Corte di appello, ripropone in maniera identica le censure relative alla convinzione di reclamare un proprio diritto: quanto a tale aspetto, la Corte ha osservato che non vi era una pretesa azionabile in giudizio, attesa la natura usuraria del prestito, e che le minacce erano state rivolte a persone diverse dal debitore, il chè escludeva che si potesse ritenere applicabile l'art. 393 cod.pen.: infatti, la possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti del reato di cui all'art. 393 cod.pen. e deve sussistere sia in termini materiali che giuridici, ovvero il soggetto deve trovarsi nella possibilità di fare il ricorso all'autorità giudiziaria e il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale. 1.2 Con riguardo alla seconda censura, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. AnAj P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/202