CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 35232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 20 aprile 2022, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 26 giugno 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 642 e 367 cod. pen. Letto il ricorso e la memoria in data 22/6/2023; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la tardività della querela, si limita a riproporre una doglianza a cui la Corte di appello ha fornito congrua risposta, avverso la quale il ricorrente non si confronta (si veda la pagina 8 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha evidenziato come la conoscenza completa dei fatti per cui si procede sia stata acquisita dagli organi rappresentativi dell'ente solo all'esito degli accertamenti delegati, fondamentali per stabilire il luogo in cui sarebbe avvenuto il furto; senza tacere che che le indagini della polizia giudiziaria sono proseguite fino al febbraio 2016); Considerato che il secondo motivo, che censura la sentenza impugnata con riferimento alla affermazione di responsabilità dell'imputato con riferimento al reato di cui all'art. 367 cod. pen., si limita a riproporre una doglianza a cui la Corte di appello ha fornito congrua risposta, avverso la quale il ricorrente non si confronta (si vedano le pagine da 6 a 8 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha evidenziato come le circostanze e le modalità di quanto denunciato non corrispondessero al vero e come detta alterazione fosse funzionale a far apparire soddisfatte determinate condizioni per ottenere il risarcimento del danno). Sul punto, si osserva che il raffronto tra il reato consumato e il reato denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione (Sez. 1, n. 27884 del 16/4/2014, Stoica, Rv. 262488; Sez. 6, n. 35808 del 5/6/2007, Cerbino, Rv. 237466), come appunto è avvenuto nel caso di specie; Rilevato che il terzo motivo, relativo alle statuizioni civili, è manifestamente infondato, atteso che con l'appello non si contestava tanto il criterio di liquidazione del danno, quanto l'esistenza del danno stesso. Orbene, deve rilevarsi che nel caso di specie il danno non è suscettibile di precisa determinazione, trattandosi di attività svolta con risorse interne dalla compagnia assicurativa, con la conseguenza che correttamente è stato seguito il criterio equitativo; ciò comporta che la valutazione dei giudici di merito, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria, cosa che non si è verificata nel caso oggetto di scrutinio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo