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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:307
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0080

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑80/24 [OSCURATO:SOCIETA] sp. z o.o. contro

[OSCURATO:SOCIETA] S.A.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia centro, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Articolo 22, paragrafo 2 – Cessione del credito di un consumatore nei confronti di un istituto bancario – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 1 – Legittimazione ad agire del cessionario – Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di cessione del credito»

I. Introduzione

1. La presente causa invita la Corte ad approfondire i limiti del potere dei giudici nazionali di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali.

Due importanti sentenze in materia, Lintner ( 2 ) e [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), dimostrano che i poteri esercitabili d’ufficio dai giudici nel contesto del diritto dei consumatori sono saldamente «ancorati» all’ambito della controversia come definito dalle parti ( 4 ).

Come si legge chiaramente nella dottrina giuridica, l’ambito della controversia definisce i «confini invalicabili» ( 5 ) per il giudice, benché le «linee di demarcazione» ( 6 ) di tali confini nel campo del diritto europeo dei consumatori possano essere «tracciate in modo ampio».

2. La questione sollevata, più in particolare, nella presente causa, riguarda la portata dei poteri dei giudici nazionali di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto di cessione stipulato tra un consumatore e una società cessionaria, laddove il contratto di cessione costituisce il fondamento della legittimazione ad agire di detta cessionaria.

La difficoltà risiede nel fatto che la controversia sottoposta al giudice nazionale non riguarda il contratto di cessione, bensì un contratto di credito al consumo, e nel fatto che il consumatore non è parte del relativo procedimento.

3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sulla seconda questione pregiudiziale.

II. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 93/13/CEE

4. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

5. L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

2. Direttiva 2008/48/CE

6. L’articolo 22 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio ( GU 2008, L 133, pag. 66 ), intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», al paragrafo 2 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva».

B. Diritto polacco 7.

L’articolo 45, paragrafo 1, della ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim [legge del 12 maggio 2011 sul credito ai consumatori, testo unico: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) 2023, posizione 1028, come modificata; in prosieguo: la «legge sul credito ai consumatori»], stabilisce: «In caso di violazione da parte del creditore dell’articolo 29, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafi 1, punti da 1 a 8, 10, 11, da 14 a 17, degli articoli da 31 a 33, dell’articolo 33a e degli articoli da 36a a 36c, il consumatore, previa dichiarazione scritta resa al creditore, rimborsa il credito senza gli interessi e gli altri costi del credito dovuti al creditore, entro la scadenza e secondo le modalità specificate nel contratto».

8. Ai sensi dell’articolo 509, paragrafo 1, del Kodeks cywilny (codice civile): «Il creditore può, senza il consenso del debitore, trasferire il credito a un terzo (cessione), a meno che ciò non sia contrario alla legge, a una clausola contrattuale o alla natura dell’obbligazione».

III. Breve esposizione della controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

9. Il 3 ottobre 2023 l’attrice nel procedimento principale, la [OSCURATO:SOCIETA] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ([OSCURATO:SOCIETA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») ha chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] spółka akcyjna ([OSCURATO:SOCIETA]) (in prosieguo: la «PKO [OSCURATO:PERSONA]»), convenuta, al pagamento di un importo pari a 4537,45 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 1050), oltre agli interessi legali di mora e alle spese del procedimento.

10. A sostegno della sua domanda, la [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto che un consumatore ha ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] il diritto di esigere dalla PKO [OSCURATO:PERSONA] tutti i crediti pecuniari spettanti a tale consumatore, derivanti dall’applicazione della sanzione del «credito gratuito».

Tale sanzione, spiega il giudice del rinvio, è stabilita dall’articolo 45, paragrafo 1, della legge sul credito ai consumatori ( 7 ), in forza del quale, in sostanza, in caso di violazione degli obblighi di informazione da parte del creditore nel contratto di credito al consumo, il consumatore può rendere al creditore una dichiarazione e successivamente rimborsare solo il capitale del prestito, senza gli interessi e gli altri costi del credito.

11. [OSCURATO:PERSONA].pl ha inoltre sostenuto che il diritto al rimborso deriva dal contratto di credito che il consumatore aveva stipulato con la PKO [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2018 (in prosieguo: il «contratto di credito»). [OSCURATO:PERSONA].pl sostiene, più specificamente, che la PKO [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto gli obblighi informativi di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della legge sul credito ai consumatori ( 8 ).

12. La PKO [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto integrale della domanda, eccependo di non avere violato gli obblighi informativi ad essa incombenti nei confronti del consumatore e che non vi è stato un trasferimento effettivo del credito alla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto la natura dell’obbligazione ne precludeva la cessione a terzi.

13. Il giudice del rinvio afferma che il contratto di cessione concluso il 16 gennaio 2023 tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il consumatore (in prosieguo: il «contratto di cessione») è stato acquisito al fascicolo nazionale.

Sulla base di tale contratto, il consumatore ha ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] tutti i crediti pecuniari esistenti e futuri nei confronti della PKO [OSCURATO:PERSONA] derivanti dall’applicazione della sanzione del «credito gratuito» e dagli effetti dell’abusività o dell’invalidità delle clausole contrattuali.

Il contratto di cessione prevedeva inoltre che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse diritto al 50% dell’importo del credito principale, recuperato a carico della PKO [OSCURATO:PERSONA], nonché che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse diritto a tutte le spese di giudizio, comprese le spese del patrocinio legale.

14. Il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, indicazioni sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, che vieta ai consumatori di rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della normativa nazionale che recepiscono detta direttiva.

Più precisamente, il giudice del rinvio cerca di stabilire se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che essa osta alla cessione dei diritti di un consumatore a un soggetto terzo che, come nel caso di specie, farà valere tali diritti in nome proprio e successivamente tratterrà una remunerazione pari al 50% delle somme ricevute prima di rimborsare il restante 50% al consumatore.

15. A tal proposito, il giudice del rinvio ritiene che un’interpretazione teleologica della direttiva 2008/48, volta a proteggere i consumatori dalle clausole abusive nei contratti di credito, deponga a favore del divieto di cessione dei crediti.

16. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede indicazioni sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 in riferimento all’obbligo per i giudici nazionali di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali.

17. A tal proposito, il giudice del rinvio sottolinea che l’obbligo per un giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali si basa sulla premessa che il consumatore sia parte del procedimento e che l’intervento del giudice compensi lo squilibrio esistente tra il consumatore e il professionista.

Tuttavia, il caso di cui trattasi nel procedimento principale è diverso, in quanto il consumatore non è parte della controversia – lo è invece la cessionaria del credito – e la controversia non riguarda il contratto di cessione, bensì il contratto di credito.

Benché il giudice del rinvio non nutra dubbi circa la propria competenza a valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto di credito, esso dubita invece di essere obbligato e di essere dotato della competenza ad esaminare il carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione, su cui si fonda la legittimazione ad agire dell’attrice nel procedimento principale.

18. I suoi dubbi riguardano in particolare il fatto che, in linea di principio, una sentenza del giudice che stabilisca che il contratto di cessione non è vincolante (o non lo è integralmente) non vincolerà il giudice in eventuali controversie tra il consumatore e il cessionario del credito.

Inoltre, l’accertamento del carattere abusivo del contratto di cessione, nella misura in cui potrebbe comportarne la dichiarazione di nullità, potrebbe avere conseguenze negative per il consumatore.

Esso potrebbe infatti comportare il rigetto della domanda nel procedimento principale per mancanza di legittimazione ad agire dell’attrice, cessionaria del credito.

Ciò potrebbe implicare che il consumatore non ottenga neppure la parte del credito a lui spettante in forza del contratto di cessione.

19. Il giudice del rinvio osserva inoltre che il controllo del carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione dovrebbe essere effettuato in assenza del consumatore e senza che a quest’ultimo sia offerta l’opportunità di essere informato delle conseguenze legali potenzialmente derivanti dalla dichiarazione di nullità del contratto di cessione.

20. In tale contesto il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia centro, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di diritto nazionale che permettono al consumatore di cedere i diritti a lui concessi dalle disposizioni di diritto nazionale che attuano tale direttiva a soggetti terzi non consumatori. 2) Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo del giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale si applica anche a una clausola di un contratto di cessione di crediti stipulato tra un consumatore e un terzo, qualora quest’ultimo, in un procedimento dinanzi a un giudice, si avvalga di tale contratto come fondamento della propria legittimazione ad agire contro il professionista che era la controparte contrattuale originaria del consumatore».

21. Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti nel procedimento principale, dal governo polacco e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

IV. Analisi

22. Con la seconda questione, oggetto delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto di cessione di crediti concluso tra un consumatore e una società commerciale cessionaria del credito del consumatore nei confronti di un professionista con cui il consumatore ha concluso un contratto di credito, qualora, da un lato, la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale non riguardi tale contratto di cessione e, dall’altro, la società commerciale cessionaria del credito del consumatore fondi su tale contratto di cessione la propria legittimazione ad agire contro il professionista che era la controparte originaria del consumatore.

23. Dalla decisione di rinvio risulta che il procedimento principale concerne una controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la PKO [OSCURATO:PERSONA].

Tale controversia riguarda il contratto di credito concluso dalla PKO [OSCURATO:PERSONA] con il consumatore. [OSCURATO:PERSONA].pl sostiene che l’obbligo di rimborsare gli importi dovuti a detto consumatore deriva dall’applicazione della sanzione del «credito gratuito» a causa di una presunta violazione dell’obbligo della banca di fornire informazioni al momento della conclusione del contratto di credito ( 9 ).

La legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA] deriva dal contratto di cessione concluso tra il consumatore e la [OSCURATO:SOCIETA], in base al quale il consumatore ha trasferito alla cessionaria tutti i crediti pecuniari derivanti dal contratto di credito al consumo, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] aveva diritto al 50% dell’importo del credito principale da recuperare a carico della PKO [OSCURATO:PERSONA] ( 10 ).

24. Dalla decisione di rinvio si evince altresì che l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale è il contratto di credito e non già l’esame delle singole clausole del contratto di cessione alla luce della direttiva 93/13.

È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede se sia tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione, che non costituisce l’oggetto della controversia di cui è investito detto giudice, ma è piuttosto il fondamento della legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA]. 1) Esame d’ufficio da parte del giudice del rinvio del carattere abusivo di una clausola del contratto di cessione

25. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione ( 11 ).

26. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori.

Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra tali parti ( 12 ).

27. A tal riguardo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine ( 13 ).

28. L’esame d’ufficio obbligatorio che il giudice nazionale adito deve effettuare in forza della direttiva 93/13 è limitato, in un primo tempo, alle clausole contrattuali il cui carattere abusivo può essere accertato sulla base degli elementi di diritto e di fatto contenuti nel fascicolo di cui dispone detto giudice nazionale ( 14 ).

29. Un siffatto esame deve, in un secondo momento, rispettare i limiti dell’oggetto della controversia, inteso come il risultato che una parte persegue con le sue pretese, lette alla luce delle conclusioni e dei motivi presentati a tal fine ( 15 ).

30. Anzitutto, sebbene la tutela del consumatore voluta dalla direttiva 93/13 richieda un intervento positivo da parte del giudice nazionale adito, è pur sempre necessario che il procedimento giurisdizionale sia avviato da una delle parti del contratto perché tale tutela possa essere concessa ( 16 ).

Tale procedimento deve avere ad oggetto il contratto di cui trattasi ( 17 ).

31. Inoltre, la Corte ha statuito che l’effettività della tutela che si ritiene concessa dal giudice nazionale interessato, in forza della direttiva 93/13, al consumatore mediante un intervento d’ufficio, non può spingersi fino a ignorare o eccedere i limiti dell’oggetto della controversia come definito dalle parti con le loro pretese, lette alla luce dei motivi da esse esposti.

Pertanto, il giudice nazionale non è tenuto ad estendere tale controversia al di là delle conclusioni e dei motivi presentati dinanzi al medesimo ( 18 ).

32. La Corte ha inoltre statuito che un’azione che contrapponga due professionisti non è caratterizzata dallo squilibrio presente nel contesto di un ricorso che coinvolga il consumatore e un professionista, sua controparte contrattuale ( 19 ).

33. Nel caso di cui trattasi nel procedimento principale, come già sottolineato in precedenza, il consumatore non è parte in giudizio.

L’oggetto della controversia, come definito dalle parti con le loro domande e i loro motivi, riguarda il contratto di credito.

Il contratto di cessione del credito tra la società cessionaria e il consumatore non è l’oggetto dell’azione intentata dinanzi al giudice nazionale.

34. In siffatte circostanze, a differenza dell’ipotesi contemplata dalla giurisprudenza citata al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, non è necessario, al fine di garantire l’effettività del sistema di tutela del consumatore voluta dalla direttiva 93/13, che il giudice nazionale, chiamato a dirimere una controversia tra due professionisti, quali una società cessionaria dei diritti di un consumatore e il professionista controparte contrattuale di quest’ultimo, esamini d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto di cessione del credito stipulato dal consumatore con la società a cui quest’ultimo ha ceduto i suoi diritti.

35. Una soluzione diversa non terrebbe conto degli «elementi costitutivi» ( 20 ) di un giudizio civile, ossia le parti della controversia e l’oggetto della stessa.

Come dimostra chiaramente la giurisprudenza della Corte di cui al paragrafo 31, i poteri eccezionali dei giudici nazionali nel campo delle controversie con i consumatori devono rimanere nell’ambito della controversia civile.

36. Tuttavia, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, le limitazioni all’intervento d’ufficio del giudice non pregiudicano il diritto del consumatore di intentare un’azione legale per contestare il contratto di cessione.

Nell’ambito di un’eventuale controversia futura il giudice nazionale potrebbe poi esercitare i suoi poteri per esaminare d’ufficio le eventuali clausole abusive in esso contenute. 2) Esame d’ufficio da parte del giudice del rinvio del carattere abusivo di una clausola del contratto di cessione nel contesto dell’esame dell’ammissibilità della domanda

37. Il giudice del rinvio solleva la questione distinta se sia tenuto a esaminare il carattere abusivo di una o più clausole del contratto di cessione del credito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nell’ambito dell’esame delle condizioni di ammissibilità della domanda giudiziale ad esso presentata, nei limiti in cui il contratto di cessione incide sulla legittimazione ad agire dell’attrice nel procedimento principale.

38. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore ( 21 ).

39. Inoltre, la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della stessa, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori ( 22 ).

40. Se è vero che la Corte ha già inquadrato, a più riprese e tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva in parola, ciò non toglie che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale.

Esse rientrano, pertanto, nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 23 ).

41. Ciò premesso, si deve stabilire se le disposizioni sopra citate, lette in combinato disposto con i principi di equivalenza e di effettività, richiedano che il giudice nazionale controlli d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola del contratto di cessione, quale condizione preliminare all’accertamento della legittimazione ad agire dell’attrice nel procedimento principale.

42. In primo luogo, per quanto riguarda il principio di equivalenza, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce delle modalità procedurali dei ricorsi applicabili nel diritto interno, il rispetto di tale principio, tenuto conto dell’oggetto, della causa e degli elementi essenziali dei ricorsi di cui trattasi ( 24 ).

43. A tale proposito, la Corte ha stabilito che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico ( 25 ).

44. Ne consegue che, in forza del principio di equivalenza, quando, in base al diritto interno, il giudice nazionale ha la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio se le clausole di un contratto di cessione invocate dalla parte attrice per dimostrare la propria legittimazione ad agire siano contrarie alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve anche avere la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio se tali clausole siano contrarie all’articolo 6 della direttiva 93/13, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

45. Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcun elemento che indichi se il giudice adito con una domanda giudiziale di una società a cui il consumatore ha ceduto il proprio credito possa, o finanche debba, in forza del diritto polacco, esaminare d’ufficio l’eventuale contrarietà alle norme nazionali di ordine pubblico di una clausola, quale la clausola di cui trattasi avente ad oggetto la remunerazione della cessionaria.

Conformemente alla giurisprudenza richiamata al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, spetta al giudice del rinvio verificare tale aspetto al fine di stabilire se lo stesso giudice possa, o finanche debba, in forza del principio di equivalenza, esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo della clausola di cui trattasi ( 26 ).

46. In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha dichiarato che ogni caso in cui sorge la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità, nonché, se del caso, dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 27 ).

47. Per quanto riguarda la domanda di cui al procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che l’esame d’ufficio del contratto di cessione da parte del giudice nazionale può comportare conseguenze negative per il consumatore e pregiudicare l’autonomia di quest’ultimo di avvalersi o meno delle tutele conferite dalla direttiva 93/13.

Più in particolare, il giudice del rinvio sottolinea che l’accertamento del carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione potrebbe portare alla nullità dello stesso.

Tale nullità avrebbe come conseguenza il rigetto della domanda di cui al procedimento principale a causa della carenza di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA], impedendo così al consumatore di ottenere finanche una parte del credito.

48. In via preliminare occorre rilevare che, come risulta dalla decisione di rinvio, le eventuali conseguenze negative dell’accertamento del carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione si basano sulla premessa formulata dal giudice del rinvio, secondo cui un siffatto accertamento comporterebbe la nullità di detto contratto.

49. A tal proposito, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, in fine , della direttiva 93/13, detto «contratto rest[a] vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive» ( 28 ).

50. Occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, in fine , ha quale scopo non la dichiarazione di nullità di tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto di cui trattasi deve, in via di principio, sussistere senza nessun’altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive.

Sempreché quest’ultima condizione sia soddisfatta, il contratto in questione può, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un’analisi obiettiva ( 29 ).

51. È sulla base di tale approccio oggettivo e conformemente alle norme del diritto nazionale che il giudice del rinvio deve stabilire se la persistenza del contratto di cessione sia giuridicamente possibile dopo l’accertamento del carattere abusivo di una o più delle sue clausole.

52. Come spiega il giudice del rinvio, qualora esso concluda, a seguito di un esame effettuato d’ufficio, che una o più clausole contrattuali presentano carattere abusivo e che il contratto di cessione è nullo, tale risultato può esporre il consumatore a conseguenze particolarmente sfavorevoli.

A tal proposito, è importante tenere presente che il potere dei giudici nazionali di esaminare d’ufficio le clausole aventi carattere potenzialmente abusivo è giustificato dalla necessità di ovviare allo squilibrio esistente tra il consumatore e il professionista ( 30 ).

Sarebbe contrario a tale obiettivo se detto potere avesse l’effetto negativo di penalizzare il consumatore.

53. Inoltre, la Corte ha precisato, in relazione all’obbligo del giudice nazionale di disapplicare, se necessario d’ufficio, le clausole abusive conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che lo stesso non è tenuto a disapplicare la clausola in questione qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, intenda non invocarne la natura abusiva e non vincolante, dando quindi un consenso libero e informato alla clausola in questione ( 31 ).

54. Pertanto, la direttiva 93/13 non si spinge fino al punto di rendere obbligatorio il sistema di tutela contro l’uso di clausole abusive da parte dei professionisti da essa istituito a favore dei consumatori.

Di conseguenza, quando il consumatore preferisce non avvalersi di tale sistema di tutela quest’ultimo non viene applicato ( 32 ).

55. Come già notato in precedenza, il consumatore non è parte del procedimento principale e il contratto di cessione non rappresenta l’oggetto della controversia.

In base al contratto di cessione la [OSCURATO:SOCIETA] – la cessionaria – riveste anche la qualità di professionista che stabilisce le clausole di detto contratto.

Poiché gli interessi delle due parti del contratto di cessione sono opposti, non è possibile sostituire gli argomenti del consumatore sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione con gli argomenti della società cessionaria ( 33 ).

56. [OSCURATO:PERSONA] ha suggerito nelle sue osservazioni scritte che il giudice nazionale potrebbe esaminare se il diritto nazionale preveda la possibilità di controllare le clausole del contratto di cessione nell’ambito del procedimento principale o nell’ambito di un procedimento distinto, il che potrebbe comportare la sospensione del procedimento principale. [OSCURATO:PERSONA].pl ha sostenuto che, in un procedimento come quello dinanzi al giudice del rinvio, i consumatori sono citati come testimoni.

Essa sostiene che, in un tale contesto, i giudici sono in grado di valutare se i consumatori siano pienamente consapevoli dell’oggetto della cessione e delle sue implicazioni.

57. Spetta al giudice del rinvio esaminare le possibilità previste dalla normativa nazionale che consentano ai terzi di essere informati del procedimento in corso e se, in tale contesto, il giudice nazionale possa informare il consumatore dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione del credito.

58. Tuttavia, l’applicazione delle possibilità previste dal diritto processuale nazionale che consentono al consumatore di essere informato del procedimento in corso e al giudice nazionale di informare il consumatore dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione non deve comportare conseguenze sfavorevoli per il consumatore.

Infatti, come ho in sostanza sottolineato supra ( 34 ), la ratio sottesa al riconoscimento del potere dei giudici di esaminare d’ufficio le clausole abusive è la tutela dei consumatori.

Più precisamente, il consumatore non dovrebbe essere obbligato a partecipare a un procedimento giudiziario e la sua autonomia rispetto al contratto di cessione dovrebbe essere rispettata.

Al consumatore non dovrebbe inoltre essere impedito di avviare successivamente un’azione legale contro la società cessionaria ai fini dell’accertamento del carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione.

59. Alla luce di tutte le osservazioni di cui sopra, ritengo che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale non è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto di cessione concluso tra un consumatore e una società commerciale cessionaria del credito del consumatore nei confronti di un professionista con cui il consumatore aveva concluso un contratto di credito, qualora, da un lato, la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale non riguardi tale contratto di cessione e, dall’altro, la società commerciale cessionaria del credito del consumatore fondi su tale contratto di cessione la propria legittimazione ad agire contro il professionista che era la controparte originaria del consumatore.

L’applicazione delle possibilità previste dal diritto processuale nazionale che consentono al consumatore di essere informato del procedimento pendente e al giudice nazionale di informare il consumatore dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione non deve comportare conseguenze sfavorevoli per il consumatore.

V. Conclusione

60. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di rispondere alla seconda questione pregiudiziale presentata dal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia centro, Polonia) come segue: «L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale non è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto di cessione concluso tra un consumatore e una società commerciale cessionaria del credito del consumatore nei confronti di un professionista con cui il consumatore aveva concluso un contratto di credito, qualora, da un lato, la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale non riguardi tale contratto di cessione e, dall’altro, la società commerciale cessionaria del credito del consumatore fondi su tale contratto di cessione la propria legittimazione ad agire contro il professionista che era la controparte originaria del consumatore.

L’applicazione delle possibilità previste dal diritto processuale nazionale affinché il consumatore sia informato del procedimento pendente e il giudice nazionale informi il consumatore dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione non deve comportare conseguenze sfavorevoli per il consumatore». ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner ( C‑511/17 , EU:C:2020:188 ). ( 3 ) Sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑83/22 , EU:C:2023:664 ). ( 4 ) Poissonnier, G., «L’office du juge en droit de la consommation est lié à l’objet du litige»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2020, pag. 1394, secondo il quale la sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner ( C‑511/17 , EU:C:2020:188 ), «marque incontestablement une volonté d’ancrer le relevé d’office dans l’objet du litige». ( 5 ) Biardeaud, G. e Flores, P., Crédit à la consommation, protection du consommateur , Delmas, 2012, pag. 299 («frontière infranchissable»). ( 6 ) Poissonnier, G., op. cit ., nota 4, che rileva che «si le juge ne doit pas franchir la ligne de démarcation marquant les contours de l’objet du litige, il lui appartient de retenir un tracé large et flexible de la ligne en question». ( 7 )

V. supra , paragrafo

7. ( 8 ) Tale disposizione costituisce, in sostanza, l’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 2008/48, che stabilisce le informazioni da inserire nei contratti di credito. ( 9 )

V. supra, paragrafo

10. Nelle sue osservazioni scritte la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che il consumatore e, «tuzioristicamente», la [OSCURATO:SOCIETA], hanno presentato al creditore la dichiarazione scritta relativa al rimborso del credito senza interessi o altri costi, come prescritto dalla normativa in materia. ( 10 )

V. supra, paragrafo

13. ( 11 ) Sentenze del 27 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑240/98 a C‑244/98 , EU:C:2000:346 , punto 25 ), e del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. ( C‑693/19 e C‑831/19 , EU:C:2022:395 , punto 51 ). ( 12 ) Sentenze del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑168/05 , EU:C:2006:675 , punto 36 ), e del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. ( C‑693/19 e C‑831/19 , EU:C:2022:395 , punto 52 ). ( 13 ) Sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. ( C‑693/19 e C‑831/19 , EU:C:2022:395 , punto 53 e giurisprudenza citata). ( 14 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner ( C‑511/17 , EU:C:2020:188 , punto 27 e giurisprudenza citata). ( 15 ) Ibidem , punto

28. ( 16 ) Ibidem , punto

29. ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑83/22 , EU:C:2023:664 , punto 54 ). ( 18 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner ( C‑511/17 , EU:C:2020:188 , punto 30 e giurisprudenza citata). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑173/23 , EU:C:2024:295 , punto 38 e giurisprudenza citata). ( 20 )

V. Cadiet, L., Normand, J. e Amrani‑Mekki, S., Théorie générale du procès , 3 a ed., [OSCURATO:PERSONA] de France, Parigi, 2020, pag.

671. ( 21 ) Sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑869/19 , EU:C:2022:397 , punto 20 ). ( 22 ) Ibidem , punto

21. ( 23 ) Sentenza dell’11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑173/23 , EU:C:2024:295 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 24 ) Ibidem , punto

33. ( 25 ) Ibidem , punto

34. ( 26 ) Ciò significa che se, ad esempio, ai sensi del diritto nazionale il giudice nazionale ha il potere di effettuare un controllo dei requisiti formali del contratto di cessione che conferisce al cessionario la legittimazione ad agire, il principio di equivalenza richiederà un controllo della stessa natura, anziché un controllo della liceità delle clausole del contratto di cessione. ( 27 ) Sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. ( C‑693/19 e C‑831/19 , EU:C:2022:395 , punto 60 ). ( 28 ) Sentenza del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] BPH ( C‑19/20 , EU:C:2021:341 , punto 53 ). ( 29 ) Sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutui ipotecari espressi in valuta estera) ( da C‑80/21 a C‑82/21 , EU:C:2022:646 , punto 66 ). ( 30 )

V. supra , paragrafo

27. ( 31 ) Sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutui ipotecari espressi in valuta estera) ( da C‑80/21 a C‑82/21 , EU:C:2022:646 , punto 73 e giurisprudenza citata). ( 32 ) Sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak ( C‑260/18 , EU:C:2019:819 , punto 54 ). ( 33 ) Ciò distingue il caso di cui trattasi nel procedimento principale dalla situazione di cui alla sentenza dell’11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑173/23 , EU:C:2024:295 , punti 46 e segg.).

In tale causa, infatti, l’esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali riguardava non già il contratto di cessione stipulato tra il consumatore e la società commerciale cessionaria del credito di tale consumatore, bensì il contratto di trasporto concluso tra il consumatore e un professionista (una compagnia aerea) che era la controparte originaria del consumatore.

Tale contratto era l’oggetto della controversia tra la società commerciale cessionaria dei diritti del consumatore e il professionista (la compagnia aerea).

In tali circostanze, è stato dichiarato che alla società commerciale cessionaria dei diritti del consumatore deve essere data la possibilità di far valere i suoi argomenti relativi al carattere abusivo di una clausola del contratto e di contestare gli argomenti della controparte. ( 34 ) Paragrafo 52 supra .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0080 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑80/24 [OSCURATO:SOCIETA] sp. z o.o. contro [OSCURATO:SOCIETA] S.A. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia centro, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Articolo 22, paragrafo 2 – Cessione del credito di un consumatore nei confronti di un istituto bancario – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 1 – Legittimazione ad agire del cessionario – Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di cessione del credito» I. Introduzione 1. La presente causa invita la Corte ad approfondire i limiti del potere dei giudici nazionali di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali. Due importanti sentenze in materia, Lintner ( 2 ) e [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), dimostrano che i poteri esercitabili d’ufficio dai giudici nel contesto del diritto dei consumatori sono saldamente «ancorati» all’ambito della controversia come definito dalle parti ( 4 ). Come si legge chiaramente nella dottrina giuridica, l’ambito della controversia definisce i «confini invalicabili» ( 5 ) per il giudice, benché le «linee di demarcazione» ( 6 ) di tali confini nel campo del diritto europeo dei consumatori possano essere «tracciate in modo ampio». 2. La questione sollevata, più in particolare, nella presente causa, riguarda la portata dei poteri dei giudici nazionali di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto di cessione stipulato tra un consumatore e una società cessionaria, laddove il contratto di cessione costituisce il fondamento della legittimazione ad agire di detta cessionaria. La difficoltà risiede nel fatto che la controversia sottoposta al giudice nazionale non riguarda il contratto di cessione, bensì un contratto di credito al consumo, e nel fatto che il consumatore non è parte del relativo procedimento. 3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sulla seconda questione pregiudiziale. II. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 93/13/CEE 4. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 5. L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». 2. Direttiva 2008/48/CE 6. L’articolo 22 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio ( GU 2008, L 133, pag. 66 ), intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», al paragrafo 2 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva». B. Diritto polacco 7. L’articolo 45, paragrafo 1, della ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim [legge del 12 maggio 2011 sul credito ai consumatori, testo unico: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) 2023, posizione 1028, come modificata; in prosieguo: la «legge sul credito ai consumatori»], stabilisce: «In caso di violazione da parte del creditore dell’articolo 29, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafi 1, punti da 1 a 8, 10, 11, da 14 a 17, degli articoli da 31 a 33, dell’articolo 33a e degli articoli da 36a a 36c, il consumatore, previa dichiarazione scritta resa al creditore, rimborsa il credito senza gli interessi e gli altri costi del credito dovuti al creditore, entro la scadenza e secondo le modalità specificate nel contratto». 8. Ai sensi dell’articolo 509, paragrafo 1, del Kodeks cywilny (codice civile): «Il creditore può, senza il consenso del debitore, trasferire il credito a un terzo (cessione), a meno che ciò non sia contrario alla legge, a una clausola contrattuale o alla natura dell’obbligazione». III. Breve esposizione della controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali 9. Il 3 ottobre 2023 l’attrice nel procedimento principale, la [OSCURATO:SOCIETA] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ([OSCURATO:SOCIETA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») ha chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] spółka akcyjna ([OSCURATO:SOCIETA]) (in prosieguo: la «PKO [OSCURATO:PERSONA]»), convenuta, al pagamento di un importo pari a 4537,45 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 1050), oltre agli interessi legali di mora e alle spese del procedimento. 10. A sostegno della sua domanda, la [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto che un consumatore ha ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] il diritto di esigere dalla PKO [OSCURATO:PERSONA] tutti i crediti pecuniari spettanti a tale consumatore, derivanti dall’applicazione della sanzione del «credito gratuito». Tale sanzione, spiega il giudice del rinvio, è stabilita dall’articolo 45, paragrafo 1, della legge sul credito ai consumatori ( 7 ), in forza del quale, in sostanza, in caso di violazione degli obblighi di informazione da parte del creditore nel contratto di credito al consumo, il consumatore può rendere al creditore una dichiarazione e successivamente rimborsare solo il capitale del prestito, senza gli interessi e gli altri costi del credito. 11. [OSCURATO:PERSONA].pl ha inoltre sostenuto che il diritto al rimborso deriva dal contratto di credito che il consumatore aveva stipulato con la PKO [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2018 (in prosieguo: il «contratto di credito»). [OSCURATO:PERSONA].pl sostiene, più specificamente, che la PKO [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto gli obblighi informativi di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della legge sul credito ai consumatori ( 8 ). 12. La PKO [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto integrale della domanda, eccependo di non avere violato gli obblighi informativi ad essa incombenti nei confronti del consumatore e che non vi è stato un trasferimento effettivo del credito alla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto la natura dell’obbligazione ne precludeva la cessione a terzi. 13. Il giudice del rinvio afferma che il contratto di cessione concluso il 16 gennaio 2023 tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il consumatore (in prosieguo: il «contratto di cessione») è stato acquisito al fascicolo nazionale. Sulla base di tale contratto, il consumatore ha ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] tutti i crediti pecuniari esistenti e futuri nei confronti della PKO [OSCURATO:PERSONA] derivanti dall’applicazione della sanzione del «credito gratuito» e dagli effetti dell’abusività o dell’invalidità delle clausole contrattuali. Il contratto di cessione prevedeva inoltre che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse diritto al 50% dell’importo del credito principale, recuperato a carico della PKO [OSCURATO:PERSONA], nonché che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse diritto a tutte le spese di giudizio, comprese le spese del patrocinio legale. 14. Il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, indicazioni sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, che vieta ai consumatori di rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della normativa nazionale che recepiscono detta direttiva. Più precisamente, il giudice del rinvio cerca di stabilire se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che essa osta alla cessione dei diritti di un consumatore a un soggetto terzo che, come nel caso di specie, farà valere tali diritti in nome proprio e successivamente tratterrà una remunerazione pari al 50% delle somme ricevute prima di rimborsare il restante 50% al consumatore. 15. A tal proposito, il giudice del rinvio ritiene che un’interpretazione teleologica della direttiva 2008/48, volta a proteggere i consumatori dalle clausole abusive nei contratti di credito, deponga a favore del divieto di cessione dei crediti. 16. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede indicazioni sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 in riferimento all’obbligo per i giudici nazionali di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali. 17. A tal proposito, il giudice del rinvio sottolinea che l’obbligo per un giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali si basa sulla premessa che il consumatore sia parte del procedimento e che l’intervento del giudice compensi lo squilibrio esistente tra il consumatore e il professionista. Tuttavia, il caso di cui trattasi nel procedimento principale è diverso, in quanto il consumatore non è parte della controversia – lo è invece la cessionaria del credito – e la controversia non riguarda il contratto di cessione, bensì il contratto di credito. Benché il giudice del rinvio non nutra dubbi circa la propria competenza a valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto di credito, esso dubita invece di essere obbligato e di essere dotato della competenza ad esaminare il carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione, su cui si fonda la legittimazione ad agire dell’attrice nel procedimento principale. 18. I suoi dubbi riguardano in particolare il fatto che, in linea di principio, una sentenza del giudice che stabilisca che il contratto di cessione non è vincolante (o non lo è integralmente) non vincolerà il giudice in eventuali controversie tra il consumatore e il cessionario del credito. Inoltre, l’accertamento del carattere abusivo del contratto di cessione, nella misura in cui potrebbe comportarne la dichiarazione di nullità, potrebbe avere conseguenze negative per il consumatore. Esso potrebbe infatti comportare il rigetto della domanda nel procedimento principale per mancanza di legittimazione ad agire dell’attrice, cessionaria del credito. Ciò potrebbe implicare che il consumatore non ottenga neppure la parte del credito a lui spettante in forza del contratto di cessione. 19. Il giudice del rinvio osserva inoltre che il controllo del carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione dovrebbe essere effettuato in assenza del consumatore e senza che a quest’ultimo sia offerta l’opportunità di essere informato delle conseguenze legali potenzialmente derivanti dalla dichiarazione di nullità del contratto di cessione. 20. In tale contesto il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia centro, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di diritto nazionale che permettono al consumatore di cedere i diritti a lui concessi dalle disposizioni di diritto nazionale che attuano tale direttiva a soggetti terzi non consumatori. 2) Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo del giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale si applica anche a una clausola di un contratto di cessione di crediti stipulato tra un consumatore e un terzo, qualora quest’ultimo, in un procedimento dinanzi a un giudice, si avvalga di tale contratto come fondamento della propria legittimazione ad agire contro il professionista che era la controparte contrattuale originaria del consumatore». 21. Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti nel procedimento principale, dal governo polacco e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. IV. Analisi 22. Con la seconda questione, oggetto delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto di cessione di crediti concluso tra un consumatore e una società commerciale cessionaria del credito del consumatore nei confronti di un professionista con cui il consumatore ha concluso un contratto di credito, qualora, da un lato, la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale non riguardi tale contratto di cessione e, dall’altro, la società commerciale cessionaria del credito del consumatore fondi su tale contratto di cessione la propria legittimazione ad agire contro il professionista che era la controparte originaria del consumatore. 23. Dalla decisione di rinvio risulta che il procedimento principale concerne una controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la PKO [OSCURATO:PERSONA]. Tale controversia riguarda il contratto di credito concluso dalla PKO [OSCURATO:PERSONA] con il consumatore. [OSCURATO:PERSONA].pl sostiene che l’obbligo di rimborsare gli importi dovuti a detto consumatore deriva dall’applicazione della sanzione del «credito gratuito» a causa di una presunta violazione dell’obbligo della banca di fornire informazioni al momento della conclusione del contratto di credito ( 9 ). La legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA] deriva dal contratto di cessione concluso tra il consumatore e la [OSCURATO:SOCIETA], in base al quale il consumatore ha trasferito alla cessionaria tutti i crediti pecuniari derivanti dal contratto di credito al consumo, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] aveva diritto al 50% dell’importo del credito principale da recuperare a carico della PKO [OSCURATO:PERSONA] ( 10 ). 24. Dalla decisione di rinvio si evince altresì che l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale è il contratto di credito e non già l’esame delle singole clausole del contratto di cessione alla luce della direttiva 93/13. È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede se sia tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione, che non costituisce l’oggetto della controversia di cui è investito detto giudice, ma è piuttosto il fondamento della legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA]. 1) Esame d’ufficio da parte del giudice del rinvio del carattere abusivo di una clausola del contratto di cessione 25. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione ( 11 ). 26. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra tali parti ( 12 ). 27. A tal riguardo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine ( 13 ). 28. L’esame d’ufficio obbligatorio che il giudice nazionale adito deve effettuare in forza della direttiva 93/13 è limitato, in un primo tempo, alle clausole contrattuali il cui carattere abusivo può essere accertato sulla base degli elementi di diritto e di fatto contenuti nel fascicolo di cui dispone detto giudice nazionale ( 14 ). 29. Un siffatto esame deve, in un secondo momento, rispettare i limiti dell’oggetto della controversia, inteso come il risultato che una parte persegue con le sue pretese, lette alla luce delle conclusioni e dei motivi presentati a tal fine ( 15 ). 30. Anzitutto, sebbene la tutela del consumatore voluta dalla direttiva 93/13 richieda un intervento positivo da parte del giudice nazionale adito, è pur sempre necessario che il procedimento giurisdizionale sia avviato da una delle parti del contratto perché tale tutela possa essere concessa ( 16 ). Tale procedimento deve avere ad oggetto il contratto di cui trattasi ( 17 ). 31. Inoltre, la Corte ha statuito che l’effettività della tutela che si ritiene concessa dal giudice nazionale interessato, in forza della direttiva 93/13, al consumatore mediante un intervento d’ufficio, non può spingersi fino a ignorare o eccedere i limiti dell’oggetto della controversia come definito dalle parti con le loro pretese, lette alla luce dei motivi da esse esposti. Pertanto, il giudice nazionale non è tenuto ad estendere tale controversia al di là delle conclusioni e dei motivi presentati dinanzi al medesimo ( 18 ). 32. La Corte ha inoltre statuito che un’azione che contrapponga due professionisti non è caratterizzata dallo squilibrio presente nel contesto di un ricorso che coinvolga il consumatore e un professionista, sua controparte contrattuale ( 19 ). 33. Nel caso di cui trattasi nel procedimento principale, come già sottolineato in precedenza, il consumatore non è parte in giudizio. L’oggetto della controversia, come definito dalle parti con le loro domande e i loro motivi, riguarda il contratto di credito. Il contratto di cessione del credito tra la società cessionaria e il consumatore non è l’oggetto dell’azione intentata dinanzi al giudice nazionale. 34. In siffatte circostanze, a differenza dell’ipotesi contemplata dalla giurisprudenza citata al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, non è necessario, al fine di garantire l’effettività del sistema di tutela del consumatore voluta dalla direttiva 93/13, che il giudice nazionale, chiamato a dirimere una controversia tra due professionisti, quali una società cessionaria dei diritti di un consumatore e il professionista controparte contrattuale di quest’ultimo, esamini d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto di cessione del credito stipulato dal consumatore con la società a cui quest’ultimo ha ceduto i suoi diritti. 35. Una soluzione diversa non terrebbe conto degli «elementi costitutivi» ( 20 ) di un giudizio civile, ossia le parti della controversia e l’oggetto della stessa. Come dimostra chiaramente la giurisprudenza della Corte di cui al paragrafo 31, i poteri eccezionali dei giudici nazionali nel campo delle controversie con i consumatori devono rimanere nell’ambito della controversia civile. 36. Tuttavia, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, le limitazioni all’intervento d’ufficio del giudice non pregiudicano il diritto del consumatore di intentare un’azione legale per contestare il contratto di cessione. Nell’ambito di un’eventuale controversia futura il giudice nazionale potrebbe poi esercitare i suoi poteri per esaminare d’ufficio le eventuali clausole abusive in esso contenute. 2) Esame d’ufficio da parte del giudice del rinvio del carattere abusivo di una clausola del contratto di cessione nel contesto dell’esame dell’ammissibilità della domanda 37. Il giudice del rinvio solleva la questione distinta se sia tenuto a esaminare il carattere abusivo di una o più clausole del contratto di cessione del credito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nell’ambito dell’esame delle condizioni di ammissibilità della domanda giudiziale ad esso presentata, nei limiti in cui il contratto di cessione incide sulla legittimazione ad agire dell’attrice nel procedimento principale. 38. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore ( 21 ). 39. Inoltre, la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della stessa, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori ( 22 ). 40. Se è vero che la Corte ha già inquadrato, a più riprese e tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva in parola, ciò non toglie che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale. Esse rientrano, pertanto, nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 23 ). 41. Ciò premesso, si deve stabilire se le disposizioni sopra citate, lette in combinato disposto con i principi di equivalenza e di effettività, richiedano che il giudice nazionale controlli d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola del contratto di cessione, quale condizione preliminare all’accertamento della legittimazione ad agire dell’attrice nel procedimento principale. 42. In primo luogo, per quanto riguarda il principio di equivalenza, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce delle modalità procedurali dei ricorsi applicabili nel diritto interno, il rispetto di tale principio, tenuto conto dell’oggetto, della causa e degli elementi essenziali dei ricorsi di cui trattasi ( 24 ). 43. A tale proposito, la Corte ha stabilito che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico ( 25 ). 44. Ne consegue che, in forza del principio di equivalenza, quando, in base al diritto interno, il giudice nazionale ha la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio se le clausole di un contratto di cessione invocate dalla parte attrice per dimostrare la propria legittimazione ad agire siano contrarie alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve anche avere la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio se tali clausole siano contrarie all’articolo 6 della direttiva 93/13, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. 45. Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcun elemento che indichi se il giudice adito con una domanda giudiziale di una società a cui il consumatore ha ceduto il proprio credito possa, o finanche debba, in forza del diritto polacco, esaminare d’ufficio l’eventuale contrarietà alle norme nazionali di ordine pubblico di una clausola, quale la clausola di cui trattasi avente ad oggetto la remunerazione della cessionaria. Conformemente alla giurisprudenza richiamata al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, spetta al giudice del rinvio verificare tale aspetto al fine di stabilire se lo stesso giudice possa, o finanche debba, in forza del principio di equivalenza, esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo della clausola di cui trattasi ( 26 ). 46. In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha dichiarato che ogni caso in cui sorge la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità, nonché, se del caso, dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 27 ). 47. Per quanto riguarda la domanda di cui al procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che l’esame d’ufficio del contratto di cessione da parte del giudice nazionale può comportare conseguenze negative per il consumatore e pregiudicare l’autonomia di quest’ultimo di avvalersi o meno delle tutele conferite dalla direttiva 93/13. Più in particolare, il giudice del rinvio sottolinea che l’accertamento del carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione potrebbe portare alla nullità dello stesso. Tale nullità avrebbe come conseguenza il rigetto della domanda di cui al procedimento principale a causa della carenza di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA], impedendo così al consumatore di ottenere finanche una parte del credito. 48. In via preliminare occorre rilevare che, come risulta dalla decisione di rinvio, le eventuali conseguenze negative dell’accertamento del carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione si basano sulla premessa formulata dal giudice del rinvio, secondo cui un siffatto accertamento comporterebbe la nullità di detto contratto. 49. A tal proposito, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, in fine , della direttiva 93/13, detto «contratto rest[a] vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive» ( 28 ). 50. Occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, in fine , ha quale scopo non la dichiarazione di nullità di tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto di cui trattasi deve, in via di principio, sussistere senza nessun’altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. Sempreché quest’ultima condizione sia soddisfatta, il contratto in questione può, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un’analisi obiettiva ( 29 ). 51. È sulla base di tale approccio oggettivo e conformemente alle norme del diritto nazionale che il giudice del rinvio deve stabilire se la persistenza del contratto di cessione sia giuridicamente possibile dopo l’accertamento del carattere abusivo di una o più delle sue clausole. 52. Come spiega il giudice del rinvio, qualora esso concluda, a seguito di un esame effettuato d’ufficio, che una o più clausole contrattuali presentano carattere abusivo e che il contratto di cessione è nullo, tale risultato può esporre il consumatore a conseguenze particolarmente sfavorevoli. A tal proposito, è importante tenere presente che il potere dei giudici nazionali di esaminare d’ufficio le clausole aventi carattere potenzialmente abusivo è giustificato dalla necessità di ovviare allo squilibrio esistente tra il consumatore e il professionista ( 30 ). Sarebbe contrario a tale obiettivo se detto potere avesse l’effetto negativo di penalizzare il consumatore. 53. Inoltre, la Corte ha precisato, in relazione all’obbligo del giudice nazionale di disapplicare, se necessario d’ufficio, le clausole abusive conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che lo stesso non è tenuto a disapplicare la clausola in questione qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, intenda non invocarne la natura abusiva e non vincolante, dando quindi un consenso libero e informato alla clausola in questione ( 31 ). 54. Pertanto, la direttiva 93/13 non si spinge fino al punto di rendere obbligatorio il sistema di tutela contro l’uso di clausole abusive da parte dei professionisti da essa istituito a favore dei consumatori. Di conseguenza, quando il consumatore preferisce non avvalersi di tale sistema di tutela quest’ultimo non viene applicato ( 32 ). 55. Come già notato in precedenza, il consumatore non è parte del procedimento principale e il contratto di cessione non rappresenta l’oggetto della controversia. In base al contratto di cessione la [OSCURATO:SOCIETA] – la cessionaria – riveste anche la qualità di professionista che stabilisce le clausole di detto contratto. Poiché gli interessi delle due parti del contratto di cessione sono opposti, non è possibile sostituire gli argomenti del consumatore sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione con gli argomenti della società cessionaria ( 33 ). 56. [OSCURATO:PERSONA] ha suggerito nelle sue osservazioni scritte che il giudice nazionale potrebbe esaminare se il diritto nazionale preveda la possibilità di controllare le clausole del contratto di cessione nell’ambito del procedimento principale o nell’ambito di un procedimento distinto, il che potrebbe comportare la sospensione del procedimento principale. [OSCURATO:PERSONA].pl ha sostenuto che, in un procedimento come quello dinanzi al giudice del rinvio, i consumatori sono citati come testimoni. Essa sostiene che, in un tale contesto, i giudici sono in grado di valutare se i consumatori siano pienamente consapevoli dell’oggetto della cessione e delle sue implicazioni. 57. Spetta al giudice del rinvio esaminare le possibilità previste dalla normativa nazionale che consentano ai terzi di essere informati del procedimento in corso e se, in tale contesto, il giudice nazionale possa informare il consumatore dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione del credito. 58. Tuttavia, l’applicazione delle possibilità previste dal diritto processuale nazionale che consentono al consumatore di essere informato del procedimento in corso e al giudice nazionale di informare il consumatore dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione non deve comportare conseguenze sfavorevoli per il consumatore. Infatti, come ho in sostanza sottolineato supra ( 34 ), la ratio sottesa al riconoscimento del potere dei giudici di esaminare d’ufficio le clausole abusive è la tutela dei consumatori. Più precisamente, il consumatore non dovrebbe essere obbligato a partecipare a un procedimento giudiziario e la sua autonomia rispetto al contratto di cessione dovrebbe essere rispettata. Al consumatore non dovrebbe inoltre essere impedito di avviare successivamente un’azione legale contro la società cessionaria ai fini dell’accertamento del carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione. 59. Alla luce di tutte le osservazioni di cui sopra, ritengo che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale non è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto di cessione concluso tra un consumatore e una società commerciale cessionaria del credito del consumatore nei confronti di un professionista con cui il consumatore aveva concluso un contratto di credito, qualora, da un lato, la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale non riguardi tale contratto di cessione e, dall’altro, la società commerciale cessionaria del credito del consumatore fondi su tale contratto di cessione la propria legittimazione ad agire contro il professionista che era la controparte originaria del consumatore. L’applicazione delle possibilità previste dal diritto processuale nazionale che consentono al consumatore di essere informato del procedimento pendente e al giudice nazionale di informare il consumatore dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione non deve comportare conseguenze sfavorevoli per il consumatore. V. Conclusione 60. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di rispondere alla seconda questione pregiudiziale presentata dal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia centro, Polonia) come segue: «L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale non è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto di cessione concluso tra un consumatore e una società commerciale cessionaria del credito del consumatore nei confronti di un professionista con cui il consumatore aveva concluso un contratto di credito, qualora, da un lato, la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale non riguardi tale contratto di cessione e, dall’altro, la società commerciale cessionaria del credito del consumatore fondi su tale contratto di cessione la propria legittimazione ad agire contro il professionista che era la controparte originaria del consumatore. L’applicazione delle possibilità previste dal diritto processuale nazionale affinché il consumatore sia informato del procedimento pendente e il giudice nazionale informi il consumatore dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione non deve comportare conseguenze sfavorevoli per il consumatore». ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner ( C‑511/17 , EU:C:2020:188 ). ( 3 ) Sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑83/22 , EU:C:2023:664 ). ( 4 ) Poissonnier, G., «L’office du juge en droit de la consommation est lié à l’objet du litige», [OSCURATO:PERSONA] , 2020, pag. 1394, secondo il quale la sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner ( C‑511/17 , EU:C:2020:188 ), «marque incontestablement une volonté d’ancrer le relevé d’office dans l’objet du litige». ( 5 ) Biardeaud, G. e Flores, P., Crédit à la consommation, protection du consommateur , Delmas, 2012, pag. 299 («frontière infranchissable»). ( 6 ) Poissonnier, G., op. cit ., nota 4, che rileva che «si le juge ne doit pas franchir la ligne de démarcation marquant les contours de l’objet du litige, il lui appartient de retenir un tracé large et flexible de la ligne en question». ( 7 ) V. supra , paragrafo 7. ( 8 ) Tale disposizione costituisce, in sostanza, l’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 2008/48, che stabilisce le informazioni da inserire nei contratti di credito. ( 9 ) V. supra, paragrafo 10. Nelle sue osservazioni scritte la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che il consumatore e, «tuzioristicamente», la [OSCURATO:SOCIETA], hanno presentato al creditore la dichiarazione scritta relativa al rimborso del credito senza interessi o altri costi, come prescritto dalla normativa in materia. ( 10 ) V. supra, paragrafo 13. ( 11 ) Sentenze del 27 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑240/98 a C‑244/98 , EU:C:2000:346 , punto 25 ), e del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. ( C‑693/19 e C‑831/19 , EU:C:2022:395 , punto 51 ). ( 12 ) Sentenze del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑168/05 , EU:C:2006:675 , punto 36 ), e del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. ( C‑693/19 e C‑831/19 , EU:C:2022:395 , punto 52 ). ( 13 ) Sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. ( C‑693/19 e C‑831/19 , EU:C:2022:395 , punto 53 e giurisprudenza citata). ( 14 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner ( C‑511/17 , EU:C:2020:188 , punto 27 e giurisprudenza citata). ( 15 ) Ibidem , punto 28. ( 16 ) Ibidem , punto 29. ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑83/22 , EU:C:2023:664 , punto 54 ). ( 18 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner ( C‑511/17 , EU:C:2020:188 , punto 30 e giurisprudenza citata). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑173/23 , EU:C:2024:295 , punto 38 e giurisprudenza citata). ( 20 ) V. Cadiet, L., Normand, J. e Amrani‑Mekki, S., Théorie générale du procès , 3 a ed., [OSCURATO:PERSONA] de France, Parigi, 2020, pag. 671. ( 21 ) Sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑869/19 , EU:C:2022:397 , punto 20 ). ( 22 ) Ibidem , punto 21. ( 23 ) Sentenza dell’11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑173/23 , EU:C:2024:295 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 24 ) Ibidem , punto 33. ( 25 ) Ibidem , punto 34. ( 26 ) Ciò significa che se, ad esempio, ai sensi del diritto nazionale il giudice nazionale ha il potere di effettuare un controllo dei requisiti formali del contratto di cessione che conferisce al cessionario la legittimazione ad agire, il principio di equivalenza richiederà un controllo della stessa natura, anziché un controllo della liceità delle clausole del contratto di cessione. ( 27 ) Sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. ( C‑693/19 e C‑831/19 , EU:C:2022:395 , punto 60 ). ( 28 ) Sentenza del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] BPH ( C‑19/20 , EU:C:2021:341 , punto 53 ). ( 29 ) Sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutui ipotecari espressi in valuta estera) ( da C‑80/21 a C‑82/21 , EU:C:2022:646 , punto 66 ). ( 30 ) V. supra , paragrafo 27. ( 31 ) Sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutui ipotecari espressi in valuta estera) ( da C‑80/21 a C‑82/21 , EU:C:2022:646 , punto 73 e giurisprudenza citata). ( 32 ) Sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak ( C‑260/18 , EU:C:2019:819 , punto 54 ). ( 33 ) Ciò distingue il caso di cui trattasi nel procedimento principale dalla situazione di cui alla sentenza dell’11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑173/23 , EU:C:2024:295 , punti 46 e segg.). In tale causa, infatti, l’esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali riguardava non già il contratto di cessione stipulato tra il consumatore e la società commerciale cessionaria del credito di tale consumatore, bensì il contratto di trasporto concluso tra il consumatore e un professionista (una compagnia aerea) che era la controparte originaria del consumatore. Tale contratto era l’oggetto della controversia tra la società commerciale cessionaria dei diritti del consumatore e il professionista (la compagnia aerea). In tali circostanze, è stato dichiarato che alla società commerciale cessionaria dei diritti del consumatore deve essere data la possibilità di far valere i suoi argomenti relativi al carattere abusivo di una clausola del contratto e di contestare gli argomenti della controparte. ( 34 ) Paragrafo 52 supra .
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris