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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 30685/2022

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29519/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 26/09/2022 –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, viadei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1345/02/14, depositata il 2 luglio 2014 e notificata l’11 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Indagini bancarie -Rinvio a nuovo ruolo.

Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1345/02/14 del 02/07/2014, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) ha rigettato, in sede di rinvio, il ricorso per riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 394 del 10 /0 1 /201 3 .

Invero, con tale sentenza veniva cassata la sentenza della CTR n. 48/05/09, che aveva accolto gli appelli riuniti del contribuente avverso le sentenze n. 97, 99, 100 e 101/01/06 della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), con la quale erano stati rigettati i ricorsi avverso tre avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti, gli avvisi di accertamento venivano notificati al contribuente a seguito di una verifica fiscale avvenuta nei suoi confronti e nonostante quest’ultimo ritenesse di avere diritto a beneficiare della definizione agevolata prevista dall’art. 9 della l. 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Avverso la menzionata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.

3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente evidenziato che, per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, appare necessario invitare le parti a dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR n. 124/05/14 del 21/01/2014, resa in giudizio che è ritenuto avere natura pregiudiziale dal ricorrente con riferimento all’IRAP.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 124/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29519/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 26/09/2022 –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, viadei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1345/02/14, depositata il 2 luglio 2014 e notificata l’11 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Indagini bancarie -Rinvio a nuovo ruolo. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1345/02/14 del 02/07/2014, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) ha rigettato, in sede di rinvio, il ricorso per riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 394 del 10 /0 1 /201 3 . Invero, con tale sentenza veniva cassata la sentenza della CTR n. 48/05/09, che aveva accolto gli appelli riuniti del contribuente avverso le sentenze n. 97, 99, 100 e 101/01/06 della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), con la quale erano stati rigettati i ricorsi avverso tre avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti, gli avvisi di accertamento venivano notificati al contribuente a seguito di una verifica fiscale avvenuta nei suoi confronti e nonostante quest’ultimo ritenesse di avere diritto a beneficiare della definizione agevolata prevista dall’art. 9 della l. 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Avverso la menzionata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a nove motivi. 3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che, per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, appare necessario invitare le parti a dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR n. 124/05/14 del 21/01/2014, resa in giudizio che è ritenuto avere natura pregiudiziale dal ricorrente con riferimento all’IRAP. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 124/0
Sentenza Cassazione n. 30685/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris