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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31470/2026

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llo di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette la memoria e le conclusioni scritte della difesa di parte civile, trasmesse il23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato lasentenza del Tribunale di Alessandria che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, unificati i reati dal vincolo della continuazione, delle dueipotesi del delitto di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., a lui contestate qualedirettore responsabile della testata giornalistica on line "www.alessandriaoggi.it"nonché quale autore, sotto gli pseudonimi "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]", didue articoli pubblicati rispettivamente il 10 gennaio e il 16 ottobre 2020, ritenutioffensivi della reputazione di [OSCURATO:PERSONA] per averlo accostato, con riferimentiin parte inesatti quanto al ruolo dallo stesso rivestito presso la [OSCURATO:PERSONA], alloscandalo finanziario relativo ai cd.

"derivati MPS" e ai titoli "Alexandria"; e peraverlo inoltre espressamente indicato come facente parte del gruppo di lavoro diDresdner [OSCURATO:PERSONA] che aveva ceduto il titolo “Alexandria” a MPS.2.

Il ricorso per cassazione nell’interesse del Guenna, a firma dell’avvocatoMassimo Grattarola, è affidato a tre motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 51e 595 cod. pen., censurando la sentenza impugnata per non essersi confrontatacon la natura di critica, e non di mera cronaca, degli articoli in contestazione,sicché il vaglio di veridicità avrebbe dovuto limitarsi all'esistenza oggettiva delfatto posto a fondamento delle opinioni espresse, unico limite della scriminanteunitamente alla continenza, mai contestata; si deduce che l'unica imprecisionecontenuta negli articoli riguarderebbe la società presso cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebberivestito la carica di amministratore delegato, mentre tutti gli altri riferimenti, ivicompreso il collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il mondo dei derivati e delle personecoinvolte nello scandalo, sarebbero veritieri, laddove l’articolo non intenderebbemai affermare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto alcuna partecipazione con i derivati MPS.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 57cod. pen., censurando l'affermazione di responsabilità del ricorrente quale autore,anziché quale mero direttore responsabile, degli articoli sottoscritti conpseudonimo, per non essere stata fornita prova, il cui onere gravava sull'accusa,dell'effettiva insussistenza dei due giornalisti indicati in calce agli articoli, avendola Corte fondato tale conclusione su accertamenti anagrafici circoscritti al soloComune di Alessandria, né del consenso e della adesione che il direttore avrebbedovuto prestare alla pubblicazione degli scritti perché ne rispondesse a titolo diconcorso ai sensi dell'art. 595 cod. pen. anziché a titolo di responsabilità colposaex art. 57 cod. pen.2.3.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.185 cod. pen. e 2056 e 1226 cod. civ., censurando le statuizioni civili sia qualeconseguenza dell'accoglimento dei motivi che precedono, sia autonomamente, peressere la liquidazione del danno non patrimoniale fondata esclusivamente sulledichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, non sottoposte al vagliorigoroso che la giurisprudenza di legittimità richiede con riguardo alle dichiarazionidi chi sia portatore di un interesse economico nel giudizio, in assenza diqualsivoglia riscontro esterno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, ai confini dell’inammissibilità, è nel complesso infondato.2.

Il primo motivo è generico e non consentito in sede di legittimità.2.1.

Reputa il collegio di dar seguito, innanzitutto, all’indirizzo dellagiurisprudenza di questa Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa, in virtùdel quale il significato delle espressioni utilizzate nello scritto dipende dall'uso chese ne fa e dal contesto comunicativo in cui si esse inseriscono (Sez. 5, n. 3121 del11/02/1997, Rv. 207862; Sez. 5, n. 6062 del 04/04/1995, Scalfari e altro, Rv.201762), di tal che anche le espressioni allusive, insinuanti e suggestive possonoessere tali da integrare il reato ove, con insindacabile valutazione di merito, sianoreputate idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettivarispondenza a verità del fatto adombrato (Sez.5, n. 45910 del 04/10/2005, Fazzoe altri, Rv. 233039; Sez. 5, n. 8 del 12/11/2019 - dep. 02/01/2020, Rv. 278318;Sez. 5, n. 41042 del 17/06/2014, Rv. 260772; Sez. 5, n. 3121 del 11/02/1997,Rv. 207862, cit.).2.2.E come condivisibilmente affermato in materia civile, in tema di azione dirisarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzionestorica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento inconcreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazionedell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di criticacostituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito edinsindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione" (così,in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2018, n. 6133, Rv. 648418-01; insenso Ric. 2021 n. 28960 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -7- conforme Cass. Sez. 3,ord. 28 febbraio 2019, n. 5811, Rv. 652997- 01; Cass. Sez. 3, ord. 30 maggio2017, n. 13520, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2015, n.15759, non massimata, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 80, Rv. 621133-01).2.3.Il diritto di cronaca (anche giudiziaria), garantito dall'art. 21 dellaCostituzione, involto nella vicenda che ne occupa, trova un preciso limite nelrispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di tal che il medesimopuò essere efficacemente chiamato in causa - quando ne possa derivare un’offesaall'altrui reputazione, prestigio o decoro - soltanto qualora siano rispettate dalcronista alcune condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha da tempoindividuato: a) la verità della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico allaconoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c)l'obiettività e la continenza dell'informazione.E questa Corte di cassazione ha da sempre affermato, anche in tema didiffamazione a mezzo stampa, che l'imputato che invochi il diritto di cronaca hal'onere, in primo luogo, di provare la verità della notizia riportata (Sez. 5, n. 10964del 11/01/2013, Allam, Rv. 255434), perché, in difetto della corrispondenza trafatti narrati e fatti realmente accaduti, è in radice da escludersi l’operatività dellacausa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. (ex multis, Sez.

U n. 4950 del26/03/1983, Narducci, Rv. 159240).2.4.Una volta negata la verità dei fatti riferiti, la scriminante potrebbe essereipotizzata sotto il profilo putativo, ma solo quando il cronista dimostri di averassolto all'onere di esaminare, controllare e verificare le trame della narrativa, alfine di superare ogni possibile dubbio o perplessità; solo in caso di rigorosa verificadell’attendibilità della fonte, tanto più approfondita in caso di attribuzione dicomportamenti gravi ed infamanti a persona determinata (Sez. 5, n. 38896 del15/04/2019, Lang, non mass. sul punto), l’attuazione del dovere di controllo puòconsentire, in presenza degli ulteriori requisiti della pertinenza all’interessepubblico e della correttezza dei modi e toni espositivi, di ravvisare l’errorepercettivo che costituisce il presupposto dell’esenzione della responsabilità anorma dell’art. 59 comma 3 cod. pen. (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi,Rv. 271628; Sez. 5, n. 37435 del 09/07/2004, Perna ed altro, Rv. 229337; Sez.5, n. 1952 del 02/12/1999, Latella ed altro, Rv. 216437; Sez. 5, n. 7393 del14/06/1996, Scalfari ed altro, Rv. 206792).Orbene, occorre osservare che la censura agitata con il primo motivo delricorso ha abbandonato l’argomento principale opposto nel corso del giudizio dimerito, quello dell’insussistenza dell’intrinseca portata lesiva delle proposizioni edelle espressioni utilizzate nella redazione dell’articolo di stampa on line e hadedotto esclusivamente la configurabilità, nel caso concreto, della causa digiustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca, che non opera, come noto, sulpiano della rispondenza del fatto alla tipicità della norma incriminatrice, ma sulversante dell’esclusione dell’antigiuridicità del comportamento, che renderebbenondimeno lecita la condotta tenuta.Le sentenze del duplice grado di merito, con enunciati appropriati e non illogici,hanno apprezzato come non veridica la notizia riportata dall’articolista-direttoredella testata giornalistica, traendo spunto dalla testimonianza della persona offesa,valutata attendibile e non smentita da elementi di segno contrario, con particolareriferimento allo snodo cruciale dell’infondatezza di qualsiasi collegamento – a cuiha invece dato risalto la notizia di stampa modellata dall’imputato - tra la partelesa medesima e l’emissione degli strumenti finanziari artificiosamente destinati acoprire la voragine debitoria del Monte dei Paschi di Siena.Si è così congruamente esplicitato come l’incedere complessivo dei toni degliarticoli dia ad intendere, anche a mezzo di espressioni confezionate in guisa daaccostare l’informazione falsa a fatti veri, la sostanziale volontà di comunicare lanotizia diffamatoria e non riscontrata, come, invece, effettiva e fondata (cfr. per ilprincipio espresso, sez.5, n. 35139 del 16/05/2016, Lolli, n.m.).

Una tale modalitàespositiva finisce insomma per ingenerare nella mente del lettore di mediaavvedutezza la persuasione che quel passaggio dell’informazione sia da inserirenell’obbiettivo resoconto fornito dal cronista sui tratti salienti di avvenimentirealmente accaduti, attribuibili alla vittima dell’illecito.In proposito, la doglianza mossa con l’atto di impugnazione si riduce anotazione di dissenso, non si confronta con la ratio decidendi delle pronunce inrassegna e si rivela comunque inconsistente, perché si sofferma su dati secondarie di contorno, relativi all’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra ilGarbi e la banca tedesca che ha venduto i titoli a MPS o all’assunta frequentazione,da parte sua, di personaggi coinvolti nello scandalo del noto istituto di creditoitaliano, a cui non si riferisce il nucleo essenziale della motivazione che ha condottoall’affermazione di responsabilità del ricorrente.3.

La seconda ragione di ricorso è declinata in fatto e si arresta inveceall’inammissibilità, in quanto orientata a sollecitare la Corte di Cassazione adincunearsi nella rivisitazione degli accadimenti e delle emergenze probatorie, conparticolare riferimento all’interpretazione e alla valenza dimostrativa delledeposizioni dei testimoni della polizia giudiziaria che hanno identificato il ricorrentecome ideatore e protagonista della stesura e della tecnica narrativa degli articoligiornalistici oggetto delle accuse.Il ricorrente non considera la centralità del principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in sede di legittimità non èconsentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senzache possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, eper il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); e non è sindacabile in sede dilegittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, lavalutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilitàdelle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni einterpretazioni dei fatti (Sez.5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623).4.Il terzo motivo, a sua volta, non merita pregio.4.1.

In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesala loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assoltol'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti inconsiderazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sianecessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinatol'ammontare del risarcimento (cfr. Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv.274229; conf.

Sez.4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450).4.2.

Nessuna puntuale contestazione è stata mossa dal ricorrente, che harichiamato la teorica necessità della specifica indicazione, a tali fini, di “parametridi riferimento” costituiti dalla “diffusione dello scritto”, dalla “rilevanza dell’offesa”e dalla “posizione sociale della vittima”.

La sentenza impugnata, infatti, hamenzionato l’orientamento giurisprudenziale evocato nel ricorso (Cass. civ. sez. 3,ord. n. 34635 del 27/12/2024, Rv.673337) e ne ha fatto buon governo, dandolegittimo rilievo alle dichiarazioni della persona offesa (Sez.

U n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214) ed agganciando la monetizzazione del danno,obbiettivamente contenuta, alle “ripercussioni” emotive prodotte dalladivulgazione delle false notizie nell’ambiente lavorativo della vittima ed agli effettinegativi della persistente incidenza lesiva, nel mondo virtuale del web, degliarticoli di stampa, ancora in circolazione.5.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

A norma dell’art. 616 cod.proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l’onere dipagamento delle spese del procedimento.6.

L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cuidifensore ha depositato memoria di conclusioni e nota spese, attraverso le qualiha contrastato la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez.U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022,dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo edell’opera prestata (studio e deposito di memoria scritta), si liquidano in euro4000, oltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, cheliquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 09/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette la memoria e le conclusioni scritte della difesa di parte civile, trasmesse il23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato lasentenza del Tribunale di Alessandria che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, unificati i reati dal vincolo della continuazione, delle dueipotesi del delitto di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., a lui contestate qualedirettore responsabile della testata giornalistica on line "www.alessandriaoggi.it"nonché quale autore, sotto gli pseudonimi "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]", didue articoli pubblicati rispettivamente il 10 gennaio e il 16 ottobre 2020, ritenutioffensivi della reputazione di [OSCURATO:PERSONA] per averlo accostato, con riferimentiin parte inesatti quanto al ruolo dallo stesso rivestito presso la [OSCURATO:PERSONA], alloscandalo finanziario relativo ai cd. "derivati MPS" e ai titoli "Alexandria"; e peraverlo inoltre espressamente indicato come facente parte del gruppo di lavoro diDresdner [OSCURATO:PERSONA] che aveva ceduto il titolo “Alexandria” a MPS.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse del Guenna, a firma dell’avvocatoMassimo Grattarola, è affidato a tre motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 51e 595 cod. pen., censurando la sentenza impugnata per non essersi confrontatacon la natura di critica, e non di mera cronaca, degli articoli in contestazione,sicché il vaglio di veridicità avrebbe dovuto limitarsi all'esistenza oggettiva delfatto posto a fondamento delle opinioni espresse, unico limite della scriminanteunitamente alla continenza, mai contestata; si deduce che l'unica imprecisionecontenuta negli articoli riguarderebbe la società presso cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebberivestito la carica di amministratore delegato, mentre tutti gli altri riferimenti, ivicompreso il collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il mondo dei derivati e delle personecoinvolte nello scandalo, sarebbero veritieri, laddove l’articolo non intenderebbemai affermare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto alcuna partecipazione con i derivati MPS.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 57cod. pen., censurando l'affermazione di responsabilità del ricorrente quale autore,anziché quale mero direttore responsabile, degli articoli sottoscritti conpseudonimo, per non essere stata fornita prova, il cui onere gravava sull'accusa,dell'effettiva insussistenza dei due giornalisti indicati in calce agli articoli, avendola Corte fondato tale conclusione su accertamenti anagrafici circoscritti al soloComune di Alessandria, né del consenso e della adesione che il direttore avrebbedovuto prestare alla pubblicazione degli scritti perché ne rispondesse a titolo diconcorso ai sensi dell'art. 595 cod. pen. anziché a titolo di responsabilità colposaex art. 57 cod. pen.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.185 cod. pen. e 2056 e 1226 cod. civ., censurando le statuizioni civili sia qualeconseguenza dell'accoglimento dei motivi che precedono, sia autonomamente, peressere la liquidazione del danno non patrimoniale fondata esclusivamente sulledichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, non sottoposte al vagliorigoroso che la giurisprudenza di legittimità richiede con riguardo alle dichiarazionidi chi sia portatore di un interesse economico nel giudizio, in assenza diqualsivoglia riscontro esterno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, ai confini dell’inammissibilità, è nel complesso infondato.2. Il primo motivo è generico e non consentito in sede di legittimità.2.1. Reputa il collegio di dar seguito, innanzitutto, all’indirizzo dellagiurisprudenza di questa Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa, in virtùdel quale il significato delle espressioni utilizzate nello scritto dipende dall'uso chese ne fa e dal contesto comunicativo in cui si esse inseriscono (Sez. 5, n. 3121 del11/02/1997, Rv. 207862; Sez. 5, n. 6062 del 04/04/1995, Scalfari e altro, Rv.201762), di tal che anche le espressioni allusive, insinuanti e suggestive possonoessere tali da integrare il reato ove, con insindacabile valutazione di merito, sianoreputate idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettivarispondenza a verità del fatto adombrato (Sez.5, n. 45910 del 04/10/2005, Fazzoe altri, Rv. 233039; Sez. 5, n. 8 del 12/11/2019 - dep. 02/01/2020, Rv. 278318;Sez. 5, n. 41042 del 17/06/2014, Rv. 260772; Sez. 5, n. 3121 del 11/02/1997,Rv. 207862, cit.).2.2.E come condivisibilmente affermato in materia civile, in tema di azione dirisarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzionestorica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento inconcreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazionedell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di criticacostituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito edinsindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione" (così,in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2018, n. 6133, Rv. 648418-01; insenso Ric. 2021 n. 28960 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -7- conforme Cass. Sez. 3,ord. 28 febbraio 2019, n. 5811, Rv. 652997- 01; Cass. Sez. 3, ord. 30 maggio2017, n. 13520, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2015, n.15759, non massimata, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 80, Rv. 621133-01).2.3.Il diritto di cronaca (anche giudiziaria), garantito dall'art. 21 dellaCostituzione, involto nella vicenda che ne occupa, trova un preciso limite nelrispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di tal che il medesimopuò essere efficacemente chiamato in causa - quando ne possa derivare un’offesaall'altrui reputazione, prestigio o decoro - soltanto qualora siano rispettate dalcronista alcune condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha da tempoindividuato: a) la verità della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico allaconoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c)l'obiettività e la continenza dell'informazione.E questa Corte di cassazione ha da sempre affermato, anche in tema didiffamazione a mezzo stampa, che l'imputato che invochi il diritto di cronaca hal'onere, in primo luogo, di provare la verità della notizia riportata (Sez. 5, n. 10964del 11/01/2013, Allam, Rv. 255434), perché, in difetto della corrispondenza trafatti narrati e fatti realmente accaduti, è in radice da escludersi l’operatività dellacausa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. (ex multis, Sez. U n. 4950 del26/03/1983, Narducci, Rv. 159240).2.4.Una volta negata la verità dei fatti riferiti, la scriminante potrebbe essereipotizzata sotto il profilo putativo, ma solo quando il cronista dimostri di averassolto all'onere di esaminare, controllare e verificare le trame della narrativa, alfine di superare ogni possibile dubbio o perplessità; solo in caso di rigorosa verificadell’attendibilità della fonte, tanto più approfondita in caso di attribuzione dicomportamenti gravi ed infamanti a persona determinata (Sez. 5, n. 38896 del15/04/2019, Lang, non mass. sul punto), l’attuazione del dovere di controllo puòconsentire, in presenza degli ulteriori requisiti della pertinenza all’interessepubblico e della correttezza dei modi e toni espositivi, di ravvisare l’errorepercettivo che costituisce il presupposto dell’esenzione della responsabilità anorma dell’art. 59 comma 3 cod. pen. (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi,Rv. 271628; Sez. 5, n. 37435 del 09/07/2004, Perna ed altro, Rv. 229337; Sez.5, n. 1952 del 02/12/1999, Latella ed altro, Rv. 216437; Sez. 5, n. 7393 del14/06/1996, Scalfari ed altro, Rv. 206792).Orbene, occorre osservare che la censura agitata con il primo motivo delricorso ha abbandonato l’argomento principale opposto nel corso del giudizio dimerito, quello dell’insussistenza dell’intrinseca portata lesiva delle proposizioni edelle espressioni utilizzate nella redazione dell’articolo di stampa on line e hadedotto esclusivamente la configurabilità, nel caso concreto, della causa digiustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca, che non opera, come noto, sulpiano della rispondenza del fatto alla tipicità della norma incriminatrice, ma sulversante dell’esclusione dell’antigiuridicità del comportamento, che renderebbenondimeno lecita la condotta tenuta.Le sentenze del duplice grado di merito, con enunciati appropriati e non illogici,hanno apprezzato come non veridica la notizia riportata dall’articolista-direttoredella testata giornalistica, traendo spunto dalla testimonianza della persona offesa,valutata attendibile e non smentita da elementi di segno contrario, con particolareriferimento allo snodo cruciale dell’infondatezza di qualsiasi collegamento – a cuiha invece dato risalto la notizia di stampa modellata dall’imputato - tra la partelesa medesima e l’emissione degli strumenti finanziari artificiosamente destinati acoprire la voragine debitoria del Monte dei Paschi di Siena.Si è così congruamente esplicitato come l’incedere complessivo dei toni degliarticoli dia ad intendere, anche a mezzo di espressioni confezionate in guisa daaccostare l’informazione falsa a fatti veri, la sostanziale volontà di comunicare lanotizia diffamatoria e non riscontrata, come, invece, effettiva e fondata (cfr. per ilprincipio espresso, sez.5, n. 35139 del 16/05/2016, Lolli, n.m.). Una tale modalitàespositiva finisce insomma per ingenerare nella mente del lettore di mediaavvedutezza la persuasione che quel passaggio dell’informazione sia da inserirenell’obbiettivo resoconto fornito dal cronista sui tratti salienti di avvenimentirealmente accaduti, attribuibili alla vittima dell’illecito.In proposito, la doglianza mossa con l’atto di impugnazione si riduce anotazione di dissenso, non si confronta con la ratio decidendi delle pronunce inrassegna e si rivela comunque inconsistente, perché si sofferma su dati secondarie di contorno, relativi all’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra ilGarbi e la banca tedesca che ha venduto i titoli a MPS o all’assunta frequentazione,da parte sua, di personaggi coinvolti nello scandalo del noto istituto di creditoitaliano, a cui non si riferisce il nucleo essenziale della motivazione che ha condottoall’affermazione di responsabilità del ricorrente.3. La seconda ragione di ricorso è declinata in fatto e si arresta inveceall’inammissibilità, in quanto orientata a sollecitare la Corte di Cassazione adincunearsi nella rivisitazione degli accadimenti e delle emergenze probatorie, conparticolare riferimento all’interpretazione e alla valenza dimostrativa delledeposizioni dei testimoni della polizia giudiziaria che hanno identificato il ricorrentecome ideatore e protagonista della stesura e della tecnica narrativa degli articoligiornalistici oggetto delle accuse.Il ricorrente non considera la centralità del principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in sede di legittimità non èconsentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senzache possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, eper il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); e non è sindacabile in sede dilegittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, lavalutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilitàdelle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni einterpretazioni dei fatti (Sez.5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623).4.Il terzo motivo, a sua volta, non merita pregio.4.1. In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesala loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assoltol'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti inconsiderazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sianecessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinatol'ammontare del risarcimento (cfr. Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv.274229; conf. Sez.4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450).4.2. Nessuna puntuale contestazione è stata mossa dal ricorrente, che harichiamato la teorica necessità della specifica indicazione, a tali fini, di “parametridi riferimento” costituiti dalla “diffusione dello scritto”, dalla “rilevanza dell’offesa”e dalla “posizione sociale della vittima”. La sentenza impugnata, infatti, hamenzionato l’orientamento giurisprudenziale evocato nel ricorso (Cass. civ. sez. 3,ord. n. 34635 del 27/12/2024, Rv.673337) e ne ha fatto buon governo, dandolegittimo rilievo alle dichiarazioni della persona offesa (Sez. U n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214) ed agganciando la monetizzazione del danno,obbiettivamente contenuta, alle “ripercussioni” emotive prodotte dalladivulgazione delle false notizie nell’ambiente lavorativo della vittima ed agli effettinegativi della persistente incidenza lesiva, nel mondo virtuale del web, degliarticoli di stampa, ancora in circolazione.5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. A norma dell’art. 616 cod.proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l’onere dipagamento delle spese del procedimento.6. L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cuidifensore ha depositato memoria di conclusioni e nota spese, attraverso le qualiha contrastato la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez.U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022,dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo edell’opera prestata (studio e deposito di memoria scritta), si liquidano in euro4000, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, cheliquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 09/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31470/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris