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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 26434/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31035-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli Oggetto Ricorso per cassazione Termini R.G.N. 31035/2020 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con procura - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 107/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/02/2020 R.G.N. 419/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Catania respingeva l'appello proposto dalla parte privata e, in accoglimento dell'appello dell'Inps, con riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso l'avviso di addebito con cui l'Inps aveva richiesto il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], dei contributi per il periodo temporale 2009/2014;

2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di Appello respingeva l’eccezione di giudicato esterno.

A tale riguardo, osservava come la sentenza del Tribunale di Catania nr. 3234 del 2017 non fosse vincolante nel giudizio: il Giudice si era limitato ad annullare l'avviso di addebito ivi impugnato per «carenza di prova» invece fornita dall'Istituto nel successivo giudizio e non smentita dall'opponente;

3. in particolare, quanto al presupposto costitutivo del diritto di credito, la Corte di appello osservava come l’Inps avesse pienamente assolto al proprio onere probatorio, producendo una visura camerale che attestava l'iscrizione della parte privata al registro delle imprese artigiane per il periodo in contestazione.

Il documento costituiva una presunzione semplice di continuazione della corrispondente attività professionale suscettibile di essere smentita da prova contraria, non fornita dalla contribuente che, a fronte della produzione versata, si era limitata a generiche censure;

4. escludeva infine la prescrizione del credito, poiché, prima dell’avviso di addebito, l’INPS aveva inviato al debitore la comunicazione di iscrizione alla Ge stione commercianti avente efficacia interruttiva;

5. ha proposto ricor so per [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi;

6. l’Inps ha depositato procura speciale; è rimast a intimatala part e indicat a in epigrafe;

7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

8. con il primo motivo– ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta la v iolazione o falsa applicazione dell'articolo 2909 cod. civ., in quanto la Corte di appello avrebbe disatteso il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Catania nr. 3234 del 2017, tra le stesse parti, relativo ad altro avviso di addebito avente ad oggetto la medesima causale per lo stesso periodo contributivo (contributi [OSCURATO:PERSONA] I e II rata degli anni 2009/2014);

9. con il secondo motivo -ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod proc. civ. -è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cod. civ. nonché dell’art. 1, co. 203, della legge nr. 662 del 1996, in ordine all'erronea attribuzione alla parte privata dell'onere probatorio,invece incombente sull’Inps, circa l'esistenza dei presupposti costitutivi dell’obbligo di iscrizione alla gestione Commercianti;

10. le questioni del secondo motivo sono riproposte con il terzo motivo, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e, nuovamente, dell'art. 1 , co mma 203 , della legge nr. 662 del 1996, questa volta sotto il profilo della « doppia presunzione» nel senso che la Corte di appello avrebbe potuto trarre dal fatto noto, costituito dall’iscrizione alla Camera di Commercio, solo lo svo lgimento dell'attività commerciale durante il periodo di iscrizione camerale, non anche l'ulteriore e diversa presunzione della partecipazione personale abituale e prevalente al lavoro aziendale;

11. con l’ultimo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod.proc. civ. perché la Corte di appello non avrebbe esplicitato le ragioni poste a base della statuizione secondo cui la comunicazione di iscrizione alla G estione Commercianti va leva qua le atto interruttivo della prescrizione, difettando il documento in oggetto dei requisiti minimi prescritti dall’art. 1219 cod,civ.;

12. osserva il Collegio come risult i pregiudiziale ed assorbente, rispetto all’esame dei motivi, la verifica d i ammissibilità delricorso;

11. la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 21febbraio 2020;

12. il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2014.

E’, quindi, applicabile l'art. 327 cod.proc.civ., nella formulazione successiva alla modifica di cui allaL. 18 giugno 2009, nr. 69: il termine cd.lungo per impugnare è disei mesi dalla pubblicazione della sentenza;

13. si tratta di controversia che rientra tra quelle indicate dagliartt. 409 e 442 cod.proc.civ. , per le quali l'art. 3 legge nr. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità dellasospensione dei termini in periodo feriale ; 14.va considerata, altresì, lasospensione straordinaria dal 9marzo all' 11 maggio 2020 (dettata, per l'emergenza epidemiologica daCOVID-19, dal D.L. 17 marzo 2020, nr. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dallaL. 24 aprile 2020, nr. 27, e poi prorogata dal D.L. 8 aprile 2020, nr. 23, art. 36,comma 1, convertito, con modificazioni, dallaL. 5 giugno 2020, n. 40 ) per complessivi 63 giorni;

15. tutto ciò premesso, il termine del ricorso per cassazionescadeva in data 23 ottobre 2020;

15. nella specie, invece, ilricorso è del 24 novembre 2020e risulta notificato, telematicamente, nella medesima data;

16. esso è dunque tardivo e, come tale,inammissibile;

17. nulla deve provvedersi per le spese del giudizio di cassazione, in assenza di effettiva attività difensiva da parte di entrambi gli intimati;

18. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto; P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallalegge n r . 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31035-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli Oggetto Ricorso per cassazione Termini R.G.N. 31035/2020 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con procura - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 107/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/02/2020 R.G.N. 419/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Catania respingeva l'appello proposto dalla parte privata e, in accoglimento dell'appello dell'Inps, con riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso l'avviso di addebito con cui l'Inps aveva richiesto il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], dei contributi per il periodo temporale 2009/2014; 2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di Appello respingeva l’eccezione di giudicato esterno. A tale riguardo, osservava come la sentenza del Tribunale di Catania nr. 3234 del 2017 non fosse vincolante nel giudizio: il Giudice si era limitato ad annullare l'avviso di addebito ivi impugnato per «carenza di prova» invece fornita dall'Istituto nel successivo giudizio e non smentita dall'opponente; 3. in particolare, quanto al presupposto costitutivo del diritto di credito, la Corte di appello osservava come l’Inps avesse pienamente assolto al proprio onere probatorio, producendo una visura camerale che attestava l'iscrizione della parte privata al registro delle imprese artigiane per il periodo in contestazione. Il documento costituiva una presunzione semplice di continuazione della corrispondente attività professionale suscettibile di essere smentita da prova contraria, non fornita dalla contribuente che, a fronte della produzione versata, si era limitata a generiche censure; 4. escludeva infine la prescrizione del credito, poiché, prima dell’avviso di addebito, l’INPS aveva inviato al debitore la comunicazione di iscrizione alla Ge stione commercianti avente efficacia interruttiva; 5. ha proposto ricor so per [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi; 6. l’Inps ha depositato procura speciale; è rimast a intimatala part e indicat a in epigrafe; 7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo– ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta la v iolazione o falsa applicazione dell'articolo 2909 cod. civ., in quanto la Corte di appello avrebbe disatteso il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Catania nr. 3234 del 2017, tra le stesse parti, relativo ad altro avviso di addebito avente ad oggetto la medesima causale per lo stesso periodo contributivo (contributi [OSCURATO:PERSONA] I e II rata degli anni 2009/2014); 9. con il secondo motivo -ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod proc. civ. -è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cod. civ. nonché dell’art. 1, co. 203, della legge nr. 662 del 1996, in ordine all'erronea attribuzione alla parte privata dell'onere probatorio,invece incombente sull’Inps, circa l'esistenza dei presupposti costitutivi dell’obbligo di iscrizione alla gestione Commercianti; 10. le questioni del secondo motivo sono riproposte con il terzo motivo, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e, nuovamente, dell'art. 1 , co mma 203 , della legge nr. 662 del 1996, questa volta sotto il profilo della « doppia presunzione» nel senso che la Corte di appello avrebbe potuto trarre dal fatto noto, costituito dall’iscrizione alla Camera di Commercio, solo lo svo lgimento dell'attività commerciale durante il periodo di iscrizione camerale, non anche l'ulteriore e diversa presunzione della partecipazione personale abituale e prevalente al lavoro aziendale; 11. con l’ultimo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod.proc. civ. perché la Corte di appello non avrebbe esplicitato le ragioni poste a base della statuizione secondo cui la comunicazione di iscrizione alla G estione Commercianti va leva qua le atto interruttivo della prescrizione, difettando il documento in oggetto dei requisiti minimi prescritti dall’art. 1219 cod,civ.; 12. osserva il Collegio come risult i pregiudiziale ed assorbente, rispetto all’esame dei motivi, la verifica d i ammissibilità delricorso; 11. la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 21febbraio 2020; 12. il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2014. E’, quindi, applicabile l'art. 327 cod.proc.civ., nella formulazione successiva alla modifica di cui allaL. 18 giugno 2009, nr. 69: il termine cd.lungo per impugnare è disei mesi dalla pubblicazione della sentenza; 13. si tratta di controversia che rientra tra quelle indicate dagliartt. 409 e 442 cod.proc.civ. , per le quali l'art. 3 legge nr. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità dellasospensione dei termini in periodo feriale ; 14.va considerata, altresì, lasospensione straordinaria dal 9marzo all' 11 maggio 2020 (dettata, per l'emergenza epidemiologica daCOVID-19, dal D.L. 17 marzo 2020, nr. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dallaL. 24 aprile 2020, nr. 27, e poi prorogata dal D.L. 8 aprile 2020, nr. 23, art. 36,comma 1, convertito, con modificazioni, dallaL. 5 giugno 2020, n. 40 ) per complessivi 63 giorni; 15. tutto ciò premesso, il termine del ricorso per cassazionescadeva in data 23 ottobre 2020; 15. nella specie, invece, ilricorso è del 24 novembre 2020e risulta notificato, telematicamente, nella medesima data; 16. esso è dunque tardivo e, come tale,inammissibile; 17. nulla deve provvedersi per le spese del giudizio di cassazione, in assenza di effettiva attività difensiva da parte di entrambi gli intimati; 18. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto; P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi delD.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallalegge n r . 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica
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